Cassazione Penale, Sentenza n. 11620/2022 del 30/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza che lo condanna per coltivazione di sostanze stupefacenti (51 piante di cannabis indica, 22,4 kg). Denuncia vizio di motivazione per omesso/parziale esame delle censure d'appello: rileva che il terreno attiguo era in comproprietà col fratello (quindi non esclusiva disponibilità), che potevano esistere percorsi alternativi per accedere all'area coltivata, che la perquisizione personale era negativa, e che la Corte aveva dato peso improprio a una precedente condanna (sostenendo però che tale sentenza era stata allegata all'appello). Con secondo motivo contesta l'applicazione della recidiva, sostenendo che la Corte si sarebbe limitata a richiamare i precedenti penali senza effettuare il necessario giudizio di effettiva maggiore pericolosità.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse adeguatamente motivato la conferma della responsabilità: era stato ricostruito l'unico accesso praticabile (un vialetto tra i rovi proveniente dal fondo dell'imputato), elementi fattuali quali il comportamento dell'imputato al momento dell'intervento (uso di decespugliatore, deposito vicino al vialetto), la presenza di un barile per raccolta d'acqua e le tracce di calpestamento, l'assenza di alternative plausibili per terzi coltivatori e la precedente condanna come elemento sintomatico. Quanto alla recidiva, la Corte ha confermato che non serve un'esposizione analitica di tutti i criteri: è sufficiente un'esposizione sintetica delle ragioni che rendono la precedente condotta indice di maggiore capacità a delinquere; nel caso il richiamo all'entità e al numero dei precedenti e alla indifferenza rispetto alle condanne è stato ritenuto adeguato. Conseguentemente il ricorso è inammissibile; il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
d.P.R. 309/1990 (Testo unico stupefacenti) - art. 73, comma 5
Norma incriminatrice applicata per la coltivazione di sostanze stupefacenti; la Corte ha ritenuto provata la fattispecie in base alla valutazione complessiva degli elementi di fatto.
D.L. n. 137/2020 - art. 23, comma 8
art. 23, comma 8 D.L. n. 137/2020
Richiamato come norma procedurale per la trattazione del ricorso (richiesta di discussione in udienza ai sensi della disposizione emergente dal decreto).
Giurisprudenza di legittimità - Sezioni Unite su recidiva
Sez. U n. 35738/2010 e successive pronunce citate
Principio secondo cui la valutazione della recidiva non può essere un mero riscontro formale dei precedenti; tuttavia l'apprezzamento dell'idoneità della nuova condotta a rivelare maggiore pericolosità può essere esposto in termini sintetici richiamando entità e numero dei precedenti e le ragioni concrete che evidenziano la persistenza di pericolosità.
Massime di principio
- La Corte di merito ha ampia discrezionalità nella valutazione degli elementi di fatto: la Cassazione non può riesaminare i fatti né sostituirsi al giudice del merito quando la motivazione è logica e non contraddittoria.
- In reati legati a coltivazioni su terreni, l'accertamento della disponibilità o del controllo del luogo può fondarsi su elementi concreti (accessi, sentieri creati, tracce di calpestamento, attrezzi, sistemi d'irrigazione) e non richiede prova esclusiva di proprietà formale.
- La comproprietà del fondo non esclude di per sé la responsabilità di uno dei comproprietari; occorre valutare se gli elementi fattuali rendono più plausibile la responsabilità dell'uno rispetto dell'altro.
- La mancata produzione in atti di documenti invocati in appello può essere interpretata come assenza degli stessi; non vi è obbligo per il giudice d'appello di acquisire d'ufficio documenti non presentati dalle parti, salvo diversi obblighi di legge.
- Sull'applicazione della recidiva non è necessario un 'catalogo' analitico di criteri: è sufficiente una motivazione sintetica che spieghi perché i precedenti e il comportamento attuale indicano una maggiore capacità a delinquere, evitando l'automatismo nell'applicazione.
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