Direttiva 2009/30
Direttiva 2009/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009 , che modifica la direttiva 98/70/CE per quanto riguarda le specifiche relative a benzina, combustibile diesel e gasolio nonché l’introduzione di un meccanismo inteso a controllare e ridurre le emissioni di gas a effetto serra, modifica la direttiva 1999/32/CE del Consiglio per quanto concerne le specifiche relative al combustibile utilizzato dalle navi adibite alla navigazione interna e abroga la direttiva 93/12/CEE (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva aggiorna in profondità il quadro europeo sulla qualità dei carburanti, fissando specifiche tecniche per benzina e diesel e introducendo un obbligo per i fornitori di monitorare e ridurre le emissioni di gas a effetto serra lungo il ciclo di vita dei combustibili e dell’energia forniti. Parallelamente disciplina in modo armonizzato i criteri di sostenibilità per i biocarburanti, con regole di verifica basate sull’equilibrio di massa e con riconoscimento di accordi e sistemi volontari. La direttiva interviene inoltre sul tenore di zolfo dei combustibili per navigazione interna e marittima, sul limite all’MMT e sull’etichettatura dei carburanti contenenti additivi metallici, abrogando la direttiva 93/12/CEE.
Modifica le direttive 98/70/CE e 1999/32/CE in materia di qualità dei carburanti, introducendo un meccanismo di monitoraggio e riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e criteri di sostenibilità per i biocarburanti, oltre a nuove regole sul tenore di zolfo dei combustibili per navigazione interna e sull’uso di additivi metallici.
Ambito di applicazione
Si applica ai carburanti destinati ai veicoli stradali, alle macchine mobili non stradali, ai trattori agricoli e forestali e alle imbarcazioni da diporto quando non sono in mare, nonché ai combustibili utilizzati dalle navi adibite alla navigazione interna e, per le modifiche alla direttiva 1999/32/CE, ai combustibili per uso marittimo quando le navi sono in mare. Riguarda i fornitori di carburanti/energia, gli Stati membri, gli operatori economici della filiera dei biocarburanti e, indirettamente, i consumatori e i produttori di veicoli/motori. Sono previste specifiche deroghe per le regioni ultraperiferiche, per gli Stati membri con temperature ambientali estive basse e per taluni veicoli vecchi o specifiche categorie di combustibili in fase transitoria.
Qualità dei carburanti, riduzione delle emissioni e sostenibilità dei biocarburanti
La direttiva 2009/30/CE interviene sul quadro europeo della qualità di benzina, diesel e altri combustibili, aggiornando la direttiva 98/70/CE e la direttiva 1999/32/CE. L’intervento è motivato dall’esigenza di migliorare la qualità dell’aria, ridurre le emissioni di gas a effetto serra nel ciclo di vita dei carburanti e armonizzare i criteri di sostenibilità dei biocarburanti, anche in coerenza con la direttiva 2009/28/CE.
Ambito di applicazione e finalità
La disciplina riguarda i carburanti destinati ai veicoli stradali, alle macchine mobili non stradali, ai trattori agricoli e forestali e alle imbarcazioni da diporto quando non sono in mare, nonché i combustibili usati dalle navi adibite alla navigazione interna e, per taluni profili, i combustibili per uso marittimo. Le finalità sono duplice: da un lato, fissare specifiche tecniche minime e uniformi; dall’altro, introdurre un obiettivo di decarbonizzazione dei combustibili tramite il monitoraggio e la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra prodotte lungo l’intero ciclo di vita.
Definizioni chiave
L’articolo 2 della direttiva 98/70/CE, come modificato, introduce definizioni rilevanti per l’operatività della disciplina. In particolare vengono definiti il "fornitore", le "emissioni di gas a effetto serra prodotte durante il ciclo di vita", le "emissioni di gas a effetto serra per unità di energia" e i biocarburanti ai sensi della direttiva 2009/28/CE. Vengono inoltre elencati gli Stati membri con temperature ambientali estive basse: Danimarca, Estonia, Finlandia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Svezia e Regno Unito.
Specifiche tecniche per benzina e diesel
Per la benzina l’articolo 3 impone che sul mercato sia immessa solo benzina conforme alle specifiche ecologiche dell’allegato I. Sono previste possibilità di vendere benzina con tenore massimo di ossigeno del 2,7 % e di etanolo del 5 % fino al 2013, con eventuale proroga nazionale. Gli Stati membri devono informare adeguatamente i consumatori sul tenore di biocarburanti e sull’uso corretto delle miscele.
Per il diesel, l’articolo 4 impone la conformità all’allegato II e consente un tenore di FAME superiore al 7 %. Per i gasoli destinati a macchine mobili non stradali, trattori agricoli e forestali e imbarcazioni da diporto, il tenore di zolfo è fissato a 1 000 mg/kg fino al 1° gennaio 2008 e a 10 mg/kg dal 1° gennaio 2011. È inoltre previsto che, dal 1° gennaio 2011, fino a 20 mg/kg siano tollerati nella distribuzione finale per contenere contaminazioni di lieve entità; per taluni veicoli su rotaia e trattori è consentita una proroga fino al 31 dicembre 2011. Sono previste specifiche deroghe per regioni ultraperiferiche e per Stati membri con inverni rigidi.
Meccanismo di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra
L’articolo 7 bis istituisce il nucleo innovativo della direttiva: gli Stati membri devono designare i fornitori responsabili del monitoraggio e della comunicazione annuale delle emissioni di gas a effetto serra per unità di energia prodotte durante il ciclo di vita dei carburanti e dell’energia forniti. Dal 1° gennaio 2011 i fornitori devono trasmettere una relazione annuale con il volume totale, il luogo di acquisto, l’origine e l’intensità emissiva; le relazioni sono soggette a verifica.
Gli Stati membri devono imporre una riduzione fino al 10 % entro il 31 dicembre 2020 rispetto alla norma di riferimento per i carburanti. La traiettoria prevede:
- almeno il 6 % entro il 31 dicembre 2020;
- obiettivi intermedi indicativi del 2 % entro il 31 dicembre 2014 e del 4 % entro il 31 dicembre 2017;
- un ulteriore obiettivo indicativo del 2 % da conseguire mediante approvvigionamenti, tecnologie capaci di ridurre le emissioni per unità di energia e, in alternativa, un altro 2 % mediante crediti del meccanismo di sviluppo pulito del protocollo di Kyoto.
È prevista la possibilità di adempimento congiunto da parte di più fornitori. Le metodologie attuative, la norma di riferimento e le regole per il contributo dei veicoli elettrici sono affidate alla Commissione tramite procedura di regolamentazione con controllo.
Criteri di sostenibilità dei biocarburanti
L’articolo 7 ter subordina il computo dei biocarburanti ai fini dell’obiettivo di riduzione delle emissioni al rispetto di criteri di sostenibilità. I biocarburanti da rifiuti e residui, diversi dai residui dell’agricoltura, dell’acquacoltura, della pesca e della silvicoltura, devono rispettare solo il criterio sul risparmio emissivo.
Il risparmio di gas serra deve essere almeno del 35 %; sale al 50 % dal 1° gennaio 2017 e al 60 % dal 1° gennaio 2018 per gli impianti in produzione dal 1° gennaio 2017. Per gli impianti già in servizio il 23 gennaio 2008, il primo livello si applica dal 1° aprile 2013.
La direttiva esclude le materie prime provenienti da:
- foreste primarie e altri terreni boschivi di specie native con assenza di evidenti attività umane;
- aree designate per la protezione della natura o di ecosistemi/specie rari, minacciati o in pericolo, salvo prova di assenza di interferenza con gli obiettivi di tutela;
- terreni erbosi ad elevata biodiversità, distinguendo tra terreni erbosi naturali e non naturali.
È inoltre vietato l’uso di materie prime provenienti da terreni con elevato stock di carbonio, tra cui zone umide, zone boschive continue e terreni con copertura arborea tra il 10 % e il 30 % salvo prova contraria. Le materie prime agricole coltivate nella Comunità devono rispettare le norme ambientali e i requisiti di buone condizioni agronomiche e ambientali del regolamento (CE) n. 73/2009.
La Commissione deve presentare relazioni biennali, a partire dal 2012, su sostenibilità ambientale e sociale, sicurezza alimentare, diritti di destinazione dei terreni e ratifica/attuazione di diverse convenzioni OIL, nonché del protocollo di Cartagena e della CITES.
Verifica del rispetto: equilibrio di massa, accordi e sistemi volontari
L’articolo 7 quater impone agli operatori economici di provare il rispetto dei criteri mediante un sistema di equilibrio di massa. Il sistema consente di mescolare partite con caratteristiche diverse, mantenendo però associate le informazioni sulla sostenibilità e garantendo che il materiale prelevato dalla miscela sia contabilizzato come avente le stesse caratteristiche, in quantità corrispondente, di quanto immesso.
La Commissione deve riferire nel 2010 e nel 2012 sul funzionamento del sistema e valutare metodi alternativi di verifica meno legati all’associazione fisica delle informazioni di sostenibilità alle singole partite. Gli operatori devono fornire dati affidabili e sottoposti a controllo indipendente; gli obblighi si applicano anche ai biocarburanti importati.
La Commissione può riconoscere, con decisione, accordi bilaterali o multilaterali e sistemi volontari nazionali/internazionali che forniscano prove o dati accurati in materia di sostenibilità e riduzione delle emissioni, nonché programmi nazionali o regionali di riconversione di terreni fortemente degradati o contaminati. Le decisioni hanno validità non superiore a cinque anni. Se l’operatore presenta prove conformi a un sistema o accordo riconosciuto, gli Stati membri non possono richiedere ulteriori prove di conformità per gli aspetti già coperti.
Calcolo delle emissioni di ciclo di vita e valori standard
L’articolo 7 quinquies disciplina il calcolo delle emissioni di gas serra dei biocarburanti. Il calcolo può avvenire sulla base di valori standard, valori reali o di una combinazione dei due, secondo la formula contenuta nell’allegato IV. I valori standard e disaggregati sono previsti per numerose filiere, comprese etanolo, biodiesel, oli vegetali idrotrattati e biogas.
Gli Stati membri devono trasmettere entro il 31 marzo 2010 elenchi di aree NUTS 2 o più dettagliate nelle quali le emissioni tipiche da coltivazione sono pari o inferiori ai valori standard disaggregati. La Commissione deve inoltre valutare la possibilità di elenchi analoghi per i paesi terzi e aggiornare periodicamente i valori standard con cadenza almeno biennale a partire dal 2012.
Un tema centrale è quello del cambiamento indiretto della destinazione dei terreni: la Commissione deve presentare entro il 31 dicembre 2010 una relazione sull’impatto di tali effetti e, se del caso, una proposta metodologica basata sui migliori dati scientifici. Per gli impianti che hanno prodotto biocarburanti prima della fine del 2013, la nuova metodologia non deve comportare, fino al 31 dicembre 2017, la perdita della conformità di biocarburanti che assicurino almeno una riduzione del 45 %.
Relazioni, revisione e adeguamenti tecnici
L’articolo 9 prevede una relazione della Commissione entro il 31 dicembre 2012 e, successivamente, ogni tre anni. La relazione deve toccare, tra l’altro, l’evoluzione della tecnologia automobilistica, la fattibilità di aumentare il tenore massimo di biocarburanti, l’uso di detergenti, gli additivi metallici, il rapporto con la politica sulle emissioni di CO2 dei veicoli e l’eventuale necessità di adattare la disciplina per conseguire l’obiettivo di riduzione del 10 % al 2020.
Entro il 2014 la Commissione deve riferire sul conseguimento dell’obiettivo 2020, anche alla luce del contributo delle energie rinnovabili nel settore dei trasporti previsto dalla direttiva 2009/28/CE.
Additivi metallici e MMT
L’articolo 8 bis introduce un regime specifico per gli additivi metallici. La Commissione deve valutare i rischi per la salute e l’ambiente e sviluppare un metodo di prova, riferendo entro il 31 dicembre 2012. In attesa, il metilciclopentadienil-tricarbonil-manganese (MMT) è limitato a 6 mg di manganese per litro dal 1° gennaio 2011 e a 2 mg/l dal 1° gennaio 2014. È obbligatoria un’etichetta ben visibile con la dicitura "Contiene additivi metallici".
Modifiche alla direttiva 1999/32/CE sul tenore di zolfo
La direttiva modifica la disciplina del tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo, chiarendo l’ambito di applicazione e riformulando l’articolo 4 ter. Viene precisato il regime per i combustibili utilizzati dalle navi all’ormeggio nei porti comunitari e viene aggiornato il regime di campionamento, che deve essere rappresentativo e iniziare dalla data di entrata in vigore del relativo limite di zolfo.
Abrogazione, recepimento ed entrata in vigore
La direttiva 93/12/CEE è abrogata. Gli Stati membri devono recepire la direttiva entro il 31 dicembre 2010 e notificare alla Commissione le misure nazionali adottate, con un riferimento espresso alla direttiva in sede di pubblicazione ufficiale. La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è destinata agli Stati membri.
Disposizioni principali
Obiettivo e ambito della direttiva 98/70/CE
L’articolo 1 della direttiva 98/70/CE è sostituito: per veicoli stradali, macchine mobili non stradali, trattori agricoli e forestali e imbarcazioni da diporto quando non sono in mare, la direttiva stabilisce specifiche tecniche dei carburanti per ragioni di tutela della salute e dell’ambiente e un obiettivo di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra prodotte durante il ciclo di vita dei carburanti.
Definizioni rilevanti
L’articolo 2 introduce, tra l’altro, la definizione di "fornitore", di "emissioni di gas a effetto serra prodotte durante il ciclo di vita" e di "emissioni di gas a effetto serra per unità di energia", nonché l’elenco degli Stati membri con temperature ambientali estive basse (Danimarca, Estonia, Finlandia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Svezia e Regno Unito) e il rinvio ai biocarburanti disciplinati dalla direttiva 2009/28/CE.
Specifiche per la benzina e deroghe stagionali
L’articolo 3 impone che nel territorio degli Stati membri possa essere immessa sul mercato soltanto benzina conforme all’allegato I. È consentita una benzina con tenore massimo di ossigeno del 2,7 % e tenore massimo di etanolo del 5 % fino al 2013, con possibilità di prolungamento. Gli Stati membri con temperature ambientali estive basse possono autorizzare benzina con tensione di vapore massima di 70 kPa nel periodo estivo; gli altri possono autorizzare una deroga per benzina contenente etanolo previa notifica alla Commissione, che valuta l’impatto su qualità dell’aria e salute e può respingere la deroga se comporta non conformità. È mantenuta una deroga per piccoli quantitativi di benzina con piombo per vecchi autoveicoli, fino allo 0,03 % delle vendite totali.
Specifiche per il combustibile diesel e per i gasoli non stradali
L’articolo 4 richiede che il diesel immesso sul mercato sia conforme all’allegato II e consente un tenore di FAME superiore al 7 %. Per i gasoli destinati a macchine mobili non stradali, trattori agricoli e forestali e imbarcazioni da diporto il tenore di zolfo non può superare 1 000 mg/kg fino al 1° gennaio 2008 e 10 mg/kg dal 1° gennaio 2011; sono previste deroghe limitate per contaminazioni in fase di distribuzione e un’estensione fino al 31 dicembre 2011 per taluni carburanti destinati a veicoli su rotaia e trattori, se non sono compromessi i sistemi di controllo delle emissioni. Sono previste ulteriori disposizioni per regioni ultraperiferiche e, per gli Stati membri con inverni rigidi, una diversa specifica di distillazione.
Meccanismo di monitoraggio e riduzione delle emissioni di gas serra
L’articolo 7 bis impone agli Stati membri di designare il fornitore o i fornitori responsabili del monitoraggio e della comunicazione delle emissioni per unità di energia lungo il ciclo di vita. Dal 1° gennaio 2011 i fornitori devono trasmettere annualmente una relazione con volumi, origine e intensità emissiva; le relazioni sono soggette a verifica. Gli Stati membri devono richiedere una riduzione fino al 10 % entro il 31 dicembre 2020 rispetto al carburante di riferimento: almeno il 6 % entro il 2020, con obiettivi intermedi indicativi del 2 % entro il 2014 e del 4 % entro il 2017, e ulteriori obiettivi indicativi del 2 % tramite tecnologie/trasporti e del 2 % tramite crediti del meccanismo di sviluppo pulito. È prevista la possibilità di adempimento congiunto da parte di gruppi di fornitori.
Criteri di sostenibilità per i biocarburanti
L’articolo 7 ter stabilisce che i biocarburanti sono conteggiati ai fini dell’articolo 7 bis solo se rispettano criteri di sostenibilità, indipendentemente dal luogo di coltivazione delle materie prime. La riduzione delle emissioni deve essere almeno del 35 %, poi del 50 % dal 1° gennaio 2017 e del 60 % dal 1° gennaio 2018 per gli impianti entrati in produzione dal 1° gennaio 2017; per gli impianti già in servizio il 23 gennaio 2008 il primo livello si applica dal 1° aprile 2013. Sono vietate materie prime provenienti da terreni ad alto valore di biodiversità, ad alto stock di carbonio o da torbiere, salvo specifiche prove o eccezioni. Le materie prime agricole coltivate nella Comunità devono rispettare le norme ambientali del regolamento (CE) n. 73/2009. La Commissione deve inoltre presentare relazioni biennali su sostenibilità, impatti sociali, disponibilità alimentare e convenzioni OIL, con prima relazione nel 2012.
Verifica della sostenibilità e sistema di equilibrio di massa
L’articolo 7 quater impone agli operatori economici di dimostrare il rispetto dei criteri di sostenibilità mediante un sistema di equilibrio di massa che consenta la miscelazione di partite con caratteristiche diverse, mantenendo associate le informazioni di sostenibilità. La Commissione riferisce nel 2010 e nel 2012 sulla funzionalità del metodo e può proporre metodi alternativi. Gli operatori devono fornire dati affidabili, soggetti a controllo indipendente, e gli obblighi si applicano sia ai biocarburanti prodotti nella Comunità sia a quelli importati. Sono previste decisioni della Commissione su accordi bilaterali/multilaterali, sistemi volontari nazionali o internazionali e programmi di riconversione di terreni degradati, con validità non superiore a cinque anni.
Calcolo delle emissioni di gas serra dei biocarburanti
L’articolo 7 quinquies disciplina la formula di calcolo delle emissioni di ciclo di vita dei biocarburanti, basata su valori standard, valori reali o combinazioni dei due. Gli Stati membri devono presentare entro il 31 marzo 2010 elenchi di aree NUTS 2 o più dettagliate con emissioni di coltivazione inferiori o uguali ai valori standard disaggregati. La Commissione riferisce sul possibile uso di elenchi nei paesi terzi, aggiorna periodicamente i valori standard e presenta entro il 31 dicembre 2010 una relazione sugli effetti del cambiamento indiretto di destinazione dei terreni, con eventuale proposta metodologica, tutelando gli investimenti esistenti. L’allegato IV contiene le formule e i valori standard/disaggregati per numerose filiere.
Misure di attuazione e coordinamento con la direttiva 2009/28/CE
L’articolo 7 sexies prevede che le misure di attuazione e le relazioni sui criteri di sostenibilità tengano pienamente conto delle finalità della direttiva 2009/28/CE e siano utilizzabili ai fini di entrambe le direttive. La Commissione opera con il comitato per la sostenibilità dei biocarburanti e dei bioliquidi per le questioni relative agli articoli 7 ter, 7 quater e 7 quinquies.
Controllo analitico delle specifiche di benzina e diesel
L’articolo 8 stabilisce che gli Stati membri verificano il rispetto delle prescrizioni per benzina e diesel mediante i metodi analitici delle norme EN 228:2004 e EN 590:2004, salva la possibilità di adottare metodi equivalenti più accurati e precisi.
Additivi metallici e limite MMT
L’articolo 8 bis impone alla Commissione una valutazione dei rischi per salute e ambiente derivanti dagli additivi metallici e lo sviluppo di un metodo di prova, con relazione entro il 31 dicembre 2012. In attesa, il MMT è limitato a 6 mg di manganese per litro dal 1° gennaio 2011 e a 2 mg/l dal 1° gennaio 2014. È obbligatoria l’etichettatura "Contiene additivi metallici" nei punti vendita.
Relazioni di riesame della Commissione
L’articolo 9 impone una relazione entro il 31 dicembre 2012 e poi ogni tre anni su numerose questioni: evoluzione tecnologica, aumento dei biocarburanti, emissioni CO2 dei veicoli, detergenti, additivi metallici, contenuti complessivi dei componenti nei carburanti, effetti sull’ETS, eventuali adattamenti per raggiungere l’obiettivo del 10 % di riduzione GHG e riduzione della tensione di vapore estiva. Entro il 2014 la Commissione presenta una relazione sul conseguimento dell’obiettivo 2020, tenendo conto della direttiva 2009/28/CE.
Modifiche alla direttiva 1999/32/CE e limiti di zolfo
La direttiva 1999/32/CE è modificata per chiarire che il combustibile per uso marittimo include taluni combustibili usati a bordo di navi in mare e per ridefinire l’articolo 4 ter sul tenore massimo di zolfo dei combustibili per uso marittimo utilizzati dalle navi all’ormeggio nei porti comunitari. È modificato anche l’articolo 6 sul campionamento, che deve iniziare dalla data di entrata in vigore del limite applicabile e avvenire con frequenza e quantità sufficienti per garantire la rappresentatività.
Abrogazione e recepimento
La direttiva 93/12/CEE è abrogata. Gli Stati membri devono adottare le misure di recepimento entro il 31 dicembre 2010 e informare immediatamente la Commissione, indicando un riferimento alla direttiva nei provvedimenti nazionali o al momento della pubblicazione ufficiale. Devono inoltre trasmettere il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nel settore disciplinato.
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