Cassazione Civile, Ordinanza n. 21242/2021 del 23/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce dalla vendita, avvenuta nel 1995, del 68% del capitale di una società bancaria. In un giudizio distinto era già intervenuto giudicato sulla nullità della compravendita per violazione del diritto di prelazione e sulla nullità della fusione della società partecipata nella controllante. Dopo tale giudicato, i venditori hanno chiesto: la rescissione per lesione del contratto, la restituzione dei titoli o, in subordine, il corrispettivo in denaro o azioni equivalenti della società incorporante; il risarcimento del danno per mancata disponibilità delle azioni, danno alla vita di relazione e danni connessi all’esecuzione della fusione dichiarata nulla. La Corte d’appello ha ritenuto che, per effetto della nullità della vendita, residuassero obblighi restitutori reciproci: restituzione delle azioni e del prezzo, con impossibilità di restituzione in natura delle azioni annullate per effetto della fusione e conseguente liquidazione del loro valore di mercato alla data della vendita, compensando poi i reciproci crediti; ha inoltre escluso il risarcimento per mancanza di prova. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto: applicazione erronea degli artt. 2033, 2037 e 2038 c.c. perché la restituzione delle azioni, quali titoli di credito, avrebbe dovuto seguire la disciplina della cosa determinata e consentire la consegna di azioni della incorporante o del loro equivalente; erronea esclusione del diritto a ricevere azioni della banca incorporante di pari valore; erronea quantificazione del valore delle azioni e mancata considerazione del premio di maggioranza; omessa motivazione sul rigetto della domanda risarcitoria; mancato accoglimento delle istanze istruttorie, inclusa la richiesta di nuova c.t.u. e l’ammissione di una perizia di parte; erronea condanna alle spese senza compensazione. La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i motivi che si limitavano a dedurre vizi motivazionali non più previsti e a riprodurre in modo generico le difese di merito; nel merito della censura sull’indebito ha corretto in parte la motivazione della Corte territoriale, affermando che le azioni sono titoli di credito e che, in astratto, alla loro restituzione possono applicarsi gli artt. 2037 e 2038 c.c., ma ha ritenuto comunque infondata la pretesa di ottenere azioni della società incorporante o cosa diversa da quella originariamente dovuta, poiché le azioni della società incorporata erano state annullate a seguito della fusione e non erano più esistenti. Ha poi confermato l’inammissibilità delle altre censure per difetto di specificità e per discrezionalità del giudice sulle prove e sulla compensazione delle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità. Ha inoltre precisato, correggendo solo parzialmente la motivazione della sentenza impugnata, che le azioni societarie sono titoli di credito e che la disciplina dell’indebito relativa alla restituzione di cose determinate può astrattamente rilevare; tuttavia, nel caso concreto, non era configurabile il diritto a ottenere azioni della società incorporante, essendo quelle originarie state annullate per effetto della fusione e dovendosi riconoscere solo il controvalore della res al momento della vendita. Le ulteriori doglianze sono state ritenute inammissibili per aspecificità, per improprio richiamo a vizi motivazionali non più deducibili e per insindacabilità in cassazione della discrezionalità del giudice di merito in tema di c.t.u., prove e spese.
Norme richiamate
art. 1448 c.c.
Richiamato quale base della domanda di rescissione per lesione, poi dichiarata priva di interesse per il giudicato sulla nullità della vendita.
art. 2033 c.c.
Usato come disciplina generale dell'indebito oggettivo; la Corte osserva che la restituzione della prestazione può essere governata da tale norma, ma precisa che le azioni sono titoli di credito e che la regola non consente di ottenere un bene diverso da quello originariamente dovuto.
art. 2037 c.c.
La Corte afferma che, per la restituzione di azioni, essendo queste cose determinate, può applicarsi la disciplina dell'indebito relativa alla cosa determinata e al suo eventuale perimento.
art. 2038 c.c.
È richiamato dai ricorrenti e considerato dalla Corte; la disciplina del corrispettivo dell'alienazione in caso di mala fede non giustifica, nel caso concreto, la consegna di azioni della società incorporante.
art. 2346 c.c.
È richiamato per affermare che le azioni sono titoli e partecipano del meccanismo di incorporazione dei diritti in essi contenuti.
art. 2354 c.c.
Richiamato per confermare la natura di titolo delle azioni e le modalità di circolazione e legittimazione.
art. 2355 c.c.
Richiamato insieme alle altre norme sulle azioni per sottolinearne la natura di titoli di credito.
art. 2355-bis c.c.
Richiamato per le regole di circolazione delle azioni e per la loro qualificazione come titoli.
art. 2501 c.c.
Richiamato per definire la fusione come operazione in cui una società si incorpora in un'altra o se ne costituisce una nuova.
art. 2501-ter c.c.
Richiamato per il progetto di fusione e la determinazione del rapporto di cambio.
art. 2501-quinquies c.c.
Richiamato per la relazione dell'organo amministrativo nella fusione e il rapporto di cambio.
art. 2501-sexies c.c.
Richiamato per la relazione degli esperti sulla congruità del rapporto di cambio.
art. 2504-ter c.c.
Richiamato per il divieto di assegnare azioni o quote della società incorporante in sostituzione di quelle delle società incorporate possedute.
art. 2504-quater c.c.
Richiamato per affermare l'intangibilità degli effetti della fusione una volta perfezionata.
art. 345 c.p.c.
La Corte ritiene inammissibile la censura sulla produzione in appello di una perizia di parte, anche perché priva di specifica illustrazione del regime delle prove nuove applicabile ratione temporis.
art. 360 c.p.c.
Richiamato per affermare che i motivi che denunciano genericamente travisamento del fatto o vizi motivazionali non sono riconducibili ai vizi tipizzati del ricorso per cassazione.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
La Corte osserva che il vizio di omessa/insufficiente/contraddittoria motivazione non è più deducibile nel testo applicabile alla sentenza impugnata.
art. 366, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c.
Richiamato per sanzionare la tecnica redazionale del ricorso, ritenuto privo di specificità e autosufficienza.
art. 360-bis c.p.c.
Richiamato per dichiarare manifestamente inammissibili i motivi che contrastano con giurisprudenza consolidata o che investono valutazioni discrezionali del giudice di merito.
art. 384, comma 4, c.p.c.
Usato per correggere parzialmente la motivazione della sentenza impugnata pur mantenendone fermo il dispositivo di inammissibilità.
art. 91 c.p.c.
Richiamato in relazione alla condanna alle spese secondo il principio di soccombenza.
art. 92 c.p.c.
Richiamato per escludere che il mancato esercizio del potere di compensazione delle spese sia censurabile in cassazione se non sorretto da una specifica motivazione.
Massime di principio
- Le azioni di società, in quanto titoli di credito, sono cose determinate e la loro restituzione, in caso di caducazione del contratto, può essere ricondotta alla disciplina dell'indebito relativa alla cosa determinata; tuttavia tale disciplina non consente di imporre la consegna di un bene diverso da quello originariamente trasferito.
- Quando il bene da restituire sia stato annullato o sia divenuto inesistente per effetto di una fusione societaria, la pretesa restitutoria va soddisfatta, se del caso, per equivalente monetario riferito al valore del bene al momento della vendita, non mediante attribuzione di azioni dell'incorporante non dovute originariamente.
- In cassazione il ricorso deve essere specifico, autosufficiente e riconducibile a uno dei vizi tipizzati dall'art. 360 c.p.c.; sono inammissibili le doglianze che si limitano a denunciare genericamente travisamento del fatto o insufficienza della motivazione, o che rinviano integralmente alle difese svolte nei gradi di merito.
- Il giudice di merito ha ampia discrezionalità nel disporre o meno una consulenza tecnica d'ufficio e nel valutare l'ammissione di prove nuove nei limiti del regime processuale applicabile; tali scelte non sono normalmente censurabili in cassazione se non per specifiche violazioni di legge.
- La mancata compensazione delle spese processuali non è di per sé sindacabile in cassazione, trattandosi di valutazione rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, salvo i limiti espressamente previsti dalla legge.
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