Sentenza del 07/01/2020 n. 15 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Contenzioso - Impugnazione - Processo -Appello - Notifica via pec - Prima del 15.04.2017 - Inammissibilità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl giudice ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello: la notifica via PEC eseguita anteriormente al 15.04.2017 è stata considerata "tamquam non esset" (come se non fosse avvenuta). Conseguentemente l'appello non ha efficacia e il gravame è stato dichiarato inammissibile.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'appello è stato notificato in via telematica (PEC) prima del 15.04.2017. Alla data della notifica la modalità telematica non produceva effetti validi nel processo tributario secondo la giurisprudenza richiamata; perciò la notifica è invalida e l'impugnazione non può formarsi.
Massime di principio
- Una notifica telematica (PEC) eseguita prima del 15/04/2017 nel processo tributario deve essere considerata invalida se la normativa applicabile a quel momento non ne prevedeva l'efficacia per il contenzioso tributario.
- Se la notifica è invalida (tamquam non esset), l'impugnazione non si forma: occorre effettuare una nuova notifica valida per far decorrere i termini dell'appello.
- È fondamentale verificare la normativa vigente alla data della notifica e non solo la successiva entrata in vigore di disposizioni che poi hanno consentito o regolamentato le notifiche telematiche.
- Il comportamento della controparte (es. mancata eccezione o manifestazioni di accettazione) non sempre sanano una notifica telematica effettuata in epoca in cui non era valida; valutare caso per caso.
- In situazioni simili, il privato deve tempestivamente re-notificare l'impugnazione secondo le modalità ammesse, controllare i termini processuali e considerare rimedi procedurali (es. istanza di riesame o ricorso) se la nuova notifica comporta decadenze o pregiudizi.
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