Cassazione Penale, Sentenza n. 31362/2022 del 22/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo fondato il motivo per difetto di correlazione tra chiesto e pronunciato, ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Pescara per il proseguimento del procedimento.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza di patteggiamento per violazione dell'art. 444 c.p.p., denunciando che il giudice, pur applicando la pena richiesta (3 anni di reclusione e Euro 4.000 di multa), aveva disapplicato l'accordo delle parti riconoscendo, nonostante l'esclusione convenuta, la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. 309/1990 e bilanciandola con circostanze attenuanti generiche non richieste, determinando un difetto di correlazione tra la richiesta e il pronunciato.
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73
Disciplina il delitto di illecita detenzione di sostanze stupefacenti; nel caso concreto l'imputata era accusata di detenzione di marijuana per oltre 53 kg
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 80, comma 2
Prevede un'aggravante applicabile al delitto di cui all'art. 73; la Corte rileva che la sussistenza dell'aggravante costituisce un elemento circostanziale tipizzante che non viene eliminato dalla mera comparazione quoad poenam con le attenuanti
art. 444 cod. proc. pen.
Norma sul patteggiamento; il vizio dedotto concerne la disapplicazione dell'accordo raggiunto tra le parti da parte del giudice nella formulazione delle circostanze
art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
"Il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza"
La Corte ha applicato questa limitazione di rimedio in favore dell'imputato per valutare il ricorso volto a contestare la mancata corrispondenza tra la richiesta e la sentenza
art. 564, comma 4, cod. proc. pen.
Rilevato come titolo di legittimazione per l'interesse dell'imputata a dedurre il vizio di mancata corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato
art. 4-bis ordinamento penitenziario
La Corte richiama la giurisprudenza secondo cui la presenza di un'aggravante ostativa impedisce la concessione di benefici (es. sospensione dell'ordine di esecuzione) anche quando, in sede di comparazione quoad poenam, le attenuanti risultino equivalenti
art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, conv. da legge n. 176/2020
Norma che consente lo svolgimento del giudizio di cassazione a trattazione scritta; la Corte ha proceduto con tale modalità
Massime di principio
- Il giudice non può modificare la sostanza dell'accordo di patteggiamento ponendo a fondamento circostanze che le parti avevano espressamente escluso: tale disallineamento può costituire "difetto di correlazione" tra richiesta e sentenza, ragione legittima per ricorso in Cassazione ai sensi di art. 448, comma 2-bis.
- Anche se la pena inflitta corrisponde a quella richiesta, la riconoscibilità di aggravanti nella motivazione, non concordate dalle parti, può pregiudicare diritti processuali e sostanziali dell'imputato (ad es. impedire benefici come la sospensione dell'esecuzione) perché la comparazione quoad poenam non cancella gli elementi circostanziali tipizzanti.
- Nei casi di patteggiamento è essenziale che la formula decisoria rispetti la correlazione fra l'accordo delle parti e il contenuto della sentenza; ogni modifica fattuale o qualificatoria significativa deve essere tempestivamente impugnata con i rimedi consentiti.
- L'appello per cassazione proposto dall'imputato (o dal pubblico ministero) è limitato a specifiche materie (espressione della volontà, difetto di correlazione, errata qualificazione giuridica, illegalità della pena); pertanto il ricorso deve essere confezionato su tali profili per essere recepito.
- Quando il vizio è accertato, la Cassazione può annullare senza rinvio e disporre la trasmissione degli atti al giudice di merito per il proseguimento, se l'errore attiene alla mancanza di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
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