Cassazione Civile, Ordinanza n. 25982/2023 del 06/09/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (consorzio)
La controversia
Una società agricola, deducendo di essere proprietaria di una pluralità di terreni agricoli irrigati da oltre un secolo tramite un manufatto collegato a una roggia, ha proposto ricorso possessorio lamentando uno spoglio violento e una turbativa nel possesso causati dall'installazione di una paratoia da parte di due consorzi per regolare il flusso delle acque nel comprensorio. Il Tribunale ha prima rigettato la domanda di reintegra e poi, in sede di reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c., ha dichiarato la propria incompetenza in favore del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Milano. Contro tale ordinanza la società ha proposto regolamento di competenza, deducendo violazione dell'art. 141 del R.D. n. 1175/1933, sostenendo che il Tribunale aveva erroneamente fondato la decisione sull'art. 140, lett. c), del R.D. n. 1775/1933 senza considerare la disposizione successiva, specificamente riferita alle domande possessorie e non petitorie, che sarebbe stata pertinente al caso di specie.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il regolamento di competenza. Ha ritenuto che il provvedimento impugnato fosse un'ordinanza resa in sede di reclamo nella fase cautelare del procedimento possessorio e che, per consolidato orientamento, i provvedimenti adottati in tale fase difettano dei caratteri di decisorietà e definitività necessari per essere assoggettati a regolamento di competenza. La Corte ha richiamato la struttura bifasica del procedimento possessorio dopo la riforma dell'art. 703 c.p.c., precisando che la fase di merito è eventuale e che i provvedimenti possessori hanno efficacia solo endoprocessuale, non producono giudicato e sono destinati a essere assorbiti dalla decisione di merito oppure a stabilizzarsi solo internamente al processo. Ne è seguita la condanna della ricorrente alle spese di legittimità e l'ulteriore contributo unificato, con esclusione della lite temeraria.
Norme richiamate
art. 703 c.p.c.
la modifica del procedimento possessorio ha conservato una struttura unitaria e bifasica, ma la fase di merito resta eventuale e successiva alla fase sommaria
art. 669-terdecies c.p.c.
art. 669-terdecies c.p.c.
il reclamo avverso il provvedimento cautelare possessorio non consente il regolamento di competenza se il provvedimento manca di definitività
art. 669-octies, ultimo comma, c.p.c.
art. 669 octies, ultimo comma, c.p.c.
i provvedimenti possessori sono efficaci anche senza instaurazione del merito, ma non acquistano efficacia di giudicato
art. 2909 c.c.
non opera l'efficacia di giudicato per i provvedimenti possessori adottati nella fase cautelare
art. 141 del R.D. n. 1175/1933
art. 141 del RD n. 1175 dell'11/12/1933
norma invocata dalla ricorrente a sostegno della competenza, ma non esaminata nel merito per la declaratoria di inammissibilità
art. 140, lettera c), del R.D. n. 1775/1933
art. 140 lettera C del RD n. 1775/1933
norma richiamata dal giudice di merito per fondare la competenza del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
art.13, comma 1 quater, del DPR 115/2002
in caso di inammissibilità del ricorso va dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002
comma 1-bis dello stesso art.13
parametro per la misura dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- Il regolamento di competenza non è ammissibile avverso i provvedimenti pronunciati nella fase cautelare del giudizio possessorio, perché tali provvedimenti sono privi di decisorietà e definitività.
- Nel procedimento possessorio a struttura bifasica la fase di merito è solo eventuale: se viene instaurata, il provvedimento sommario è assorbito dalla sentenza; se non viene instaurata, il provvedimento conserva solo una stabilità endoprocessuale e non produce giudicato.
- Le statuizioni sulla competenza contenute in un provvedimento cautelare possessorio non sono autonomamente impugnabili con regolamento di competenza, proprio perché inserite in un atto privo di definitività.
- I provvedimenti possessori, pur efficaci indipendentemente dall'instaurazione del merito, non sono equiparabili alle sentenze né alle decisioni idonee a passare in giudicato.
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