Cassazione Penale, Sentenza n. 46042/2023 del 15/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per intervenuta rinuncia rituale ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), c.p.p., e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla sanzione pecuniaria di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, applicando l'art. 616 c.p.p. e aderendo all'orientamento giurisprudenziale secondo cui l'art. 616 non distingue tra le diverse cause di inammissibilità.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
I difensori dell'imputato hanno impugnato la sentenza del Tribunale di Perugia che aveva dichiarato l'estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova, deducendo violazione di legge per aver il Giudice per le indagini preliminari ritenuto non rinunciabile la messa alla prova, nonostante una rinuncia personale formulata dall'imputato in udienza il 22/11/2022. Successivamente, l'11/9/2023 è pervenuta una rinuncia all'impugnazione da parte dell'imputato.
Norme richiamate
art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.
La rinuncia rituale al ricorso determina la declaratoria di inammissibilità del gravame.
art. 616, cod. proc. pen.
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria; l'art. 616 viene applicato senza distinzione tra le diverse cause di inammissibilità.
Cass. Sez. 5, n. 28691 del 6.6.2016 (Arena, Rv. 267373 - 01)
Orientamento secondo cui, in caso di inammissibilità del ricorso per rinuncia all'impugnazione non fondata su nuovi elementi che determinano sopravvenuta carenza di interesse, va applicata la condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 c.p.p.
Massime di principio
- La rinuncia formale e rituale al ricorso comporta immediata inammissibilità e impedisce la prosecuzione del gravame.
- In caso di rinuncia all'impugnazione il ricorrente è normalmente tenuto al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p.; la giurisprudenza qui richiamata non distingue la causa dell'inammissibilità ai fini della sanzione.
- Prima di rinunciare all'impugnazione è essenziale valutare se sussistono motivi di impugnazione validi (es. violazioni di legge) o nuovi elementi che possano determinare la sopravvenuta carenza di interesse: se emergono nuovi elementi tali da far venire meno l'interesse, la situazione può essere valutata diversamente.
- Se si contesta la non rinunciabilità di un istituto (es. messa alla prova), tale eccezione dovrebbe essere sollevata e sviluppata in modo puntuale nel gravame; la rinuncia personale dell'imputato ricevuta in udienza rende tuttavia inammissibile il ricorso.
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