Cassazione Civile, Ordinanza n. 17679/2026 del 03/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
Due soci di una s.r.l. hanno impugnato davanti alla Corte di cassazione la sentenza della Corte d'appello di Roma che aveva confermato il rigetto delle loro domande contro due deliberazioni societarie: la prima, del consiglio di amministrazione, con cui era stato richiesto loro di versare quanto deliberato dall'assemblea straordinaria del 16 settembre 2010; la seconda, assembleare del 30 marzo 2011, con cui si era preso atto del mancato versamento e si era disposta la vendita coattiva delle quote dei soci inadempienti. I ricorrenti hanno dedotto: 1) nullità della sentenza per violazione dell'art. 281-sexies c.p.c., sostenendo che la Corte d'appello avrebbe male interpretato la loro istanza di rinvio dell'udienza e avrebbe deciso in forma semplificata precludendo il contraddittorio sulle difese della controparte; 2) violazione dell'art. 1362 c.c., per erronea interpretazione della delibera assembleare del 16 settembre 2010, che a loro dire non avrebbe disposto un aumento di capitale anche a pagamento con sovrapprezzo; 3) violazione degli artt. 2481 e 2466 c.c., perché, in base alla corretta lettura della delibera, la successiva delibera del consiglio di amministrazione sarebbe stata priva di potere e la delibera del 2011 sarebbe illegittima, anche perché il versamento in conto capitale non sarebbe equiparabile ai conferimenti e la volontà dei soci sarebbe stata piuttosto quella di stipulare un patto parasociale o un negozio gratuito atipico.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso improcedibile ai sensi dell'art. 369 c.p.c. perché i ricorrenti non avevano depositato nel termine la copia autentica della sentenza impugnata completa della relata di notificazione, né risultava comunque disponibile la relata nei modi ammessi dalla giurisprudenza richiamata. La Corte ha inoltre rilevato che, anche a voler considerare la questione, non era superata la prova di resistenza, poiché tra la pubblicazione della sentenza impugnata e la notificazione del ricorso erano decorsi più di sessanta giorni. Ha escluso che la sanzione processuale violi gli artt. 24 e 111 Cost. e l'art. 6 CEDU, trattandosi di adempimento preliminare semplice, finalizzato a verificare il passaggio in giudicato e a selezionare il rito impugnatorio corretto. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico dei ricorrenti, con ulteriori effetti sul contributo unificato.
Norme richiamate
art. 281-sexies c.p.c.
Richiamato come parametro della censura sulla forma di decisione adottata in appello; la doglianza è stata però assorbita dalla declaratoria di improcedibilità.
art. 1362 c.c.
Invocato per contestare l'interpretazione della deliberazione assembleare; il motivo non è stato esaminato nel merito per improcedibilità.
art. 2481 c.c.
Invocato per sostenere l'illegittimità della ricostruzione dell'aumento di capitale e degli atti consequenziali; non esaminato nel merito.
art. 2466 c.c.
Invocato in relazione alla richiesta di versamento e alla vendita delle quote del socio moroso; non esaminato nel merito.
art. 369 c.p.c.
La mancata produzione, nel termine perentorio, della sentenza impugnata completa di relata di notificazione determina l'improcedibilità del ricorso.
art. 370 c.p.c.
Richiamato per escludere che la relata potesse risultare dagli atti del controricorrente oltre i limiti processuali previsti.
art. 24 Cost.
La sanzione di improcedibilità è stata ritenuta non lesiva del diritto di difesa.
art. 111 Cost.
La sanzione di improcedibilità è stata ritenuta compatibile con il giusto processo.
art. 6 CEDU
Richiamato per escludere il contrasto della sanzione processuale con il diritto a un equo processo.
art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002
comma 1-quater e comma 1-bis
È stato dato atto dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di dovuto pagamento.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il deposito della copia della sentenza impugnata completa della relata di notificazione, quando richiesta ai fini del controllo del termine breve, è adempimento processuale essenziale la cui omissione comporta l'improcedibilità del ricorso.
- L'improcedibilità ex art. 369 c.p.c. può essere rilevata anche quando dal testo emerga che il ricorso sia stato notificato oltre il termine breve di impugnazione, se il difetto di deposito impedisce la verifica tempestiva della ritualità dell'impugnazione.
- La sanzione dell'improcedibilità per mancato deposito della relata di notificazione non viola di per sé il diritto di difesa né il giusto processo, poiché riguarda un onere preliminare semplice e finalizzato a esigenze di ordine processuale.
- Quando il ricorso è dichiarato improcedibile, restano assorbite le censure di merito sulla qualificazione e interpretazione degli atti societari impugnati.
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