Cassazione Penale, Sentenza n. 22311/2024 del 04/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza di convalida dell'obbligo di presentazione disposto dal Questore (obbligo di comparire in Questura in occasione delle partite della Reggiana per cinque anni), sollevando cinque motivi: 1) violazione e falsa applicazione degli artt. 6 co.3 L. 401/1989 e 178 lett. c c.p.p. per eccessiva compressione del tempo utile a difendersi (la richiesta del P.M. e la convalida del GIP nello stesso giorno con poche ore di distanza); 2) difetto di motivazione sulle esigenze che giustificavano la misura; 3) difetto di motivazione circa l'estensione dell'obbligo alle partite amichevoli; 4) omissione di valutazione della memoria difensiva depositata; 5) violazione degli artt. 6 commi 1 e 2 L. 401/1989 in relazione alla doppia presentazione per le trasferte. La censura principale ritenuta fondata è la prima, relativa al mancato rispetto del termine di 48 ore dalla notifica per consentire l'effettivo esercizio del diritto di difesa.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo con efficacia assorbente sugli altri. Richiamando la giurisprudenza consolidata, ha affermato che il destinatario ha diritto a 48 ore dalla notifica per esaminare gli atti e presentare deduzioni e che la convalida da parte del GIP non può intervenire prima della scadenza di tale termine. Nel caso di specie il provvedimento del Questore è stato notificato il 8/01/2024 h.17:40, la richiesta del P.M. è del 10/01/2024 h.9:34 e la convalida è intervenuta lo stesso 10/01/2024 h.12:05 (deposito h.12:50). La memoria difensiva è stata depositata il 10/01/2024 h.16:03, quindi entro le 48 ore ma successivamente al deposito della convalida, e non è stata considerata dal GIP. Per tali ragioni la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e ha dichiarato cessata l'efficacia del provvedimento del Questore del 30/12/2023 limitatamente all'obbligo di presentazione. È stata precisata la distinzione tra comma 2 (convalida relativa all'obbligo di presentazione, attinente alla libertà personale) e comma 1 dell'art. 6 L.401/1989 (misura interdittiva di competenza dell'Autorità di Pubblica Sicurezza).
Norme richiamate
legge n. 401 del 1989, art. 6
La Corte interpreta l'art. 6 nel senso che il destinatario di un provvedimento impositivo ha diritto a 48 ore dalla notifica per esaminare gli atti e presentare memorie al giudice della convalida; la convalida del GIP non può intervenire prima della scadenza di tale termine. Inoltre, la Corte distingue il comma 2 (convalida relativa all'obbligo di presentazione, attinente alla libertà personale) dal comma 1 (misura interdittiva di competenza dell'Autorità di Pubblica Sicurezza).
codice di procedura penale, art. 178 lett. c
Richiamato nella doglianza come parametro procedurale relativo ai termini e alle forme della convalida e delle garanzie difensive; in concreto la Corte lo utilizza assieme all'art. 6 L.401/1989 per valutare la legittimità temporale dell'atto e la tutela del diritto di difesa.
giurisprudenza consolidata (Cass. Sez. 3, n. 6440 del 27/01/2016)
Precedente richiamato dalla Corte che afferma il principio secondo cui il termine di 48 ore decorre dalla notifica e la convalida non può precedere la sua scadenza; l'inosservanza di tale termine determina nullità generale poiché impedisce l'effettivo esercizio del diritto di difesa.
Massime di principio
- Il destinatario di un provvedimento impositivo ha diritto a 48 ore dalla notifica per esaminare gli atti e presentare memorie al giudice della convalida; ogni convalida anteriore alla scadenza di tale termine è invalida e causa nullità.
- Se la memoria difensiva è depositata entro il termine delle 48 ore ma dopo una convalida già intervenuta, il giudice deve comunque tenerne conto; l'omessa valutazione può comportare annullamento.
- La convalida dell'obbligo di presentazione rientra nella tutela della libertà personale (art. 6 comma 2 L. 401/1989) e pertanto è soggetta al controllo giudiziario secondo le garanzie temporali sopra indicate.
- L'annullamento per violazione del termine decorre senza rinvio quando la lesione del diritto di difesa è manifesta e non rimediabile con una semplice sostituzione del provvedimento.
- Le questioni sulla motivazione (esigenze di sicurezza, estensione alle amichevoli, doppia presentazione per trasferte) vanno comunque adeguatamente motivate dal Questore e valutate dal GIP; la carenza di motivazione può comportare censura successiva se non assorbita dalla violazione procedurale.
- Per difendersi efficacemente, è opportuno che l'interessato o il difensore producano e depositino tempestivamente memorie e prove riguardanti la data di notifica e la tempestività degli adempimenti, segnalando immediatamente eventuali violazioni del termine delle 48 ore.
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