Sentenza n. 9816/2026 - Roma, Sezione 1B
per l'annullamento - del decreto del Ministro della Salute, adottato di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze in data 6 luglio 2022, recante la certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale, n. 216 del 15 settembre 2022; - del decreto adottato dal Ministro della Salute in data 6 ottobre 2022, recante l’adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto per i dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale, n. 251 del 26 ottobre 2022; - dell'accordo rep. n. 181/CSR del 7 novembre 2019 sottoscritto tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sulla proposta del Ministero della Salute di attuazione dell'art. 9-ter, del d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, di individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015-2016-2017 e 2018; - della circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29 luglio 2019, recante indicazioni operative per l'applicazione delle disposizioni previste dall'articolo 9-ter, commi 8 e 9, del decreto-legge 18 giugno 2015, n. 78; - di qualsiasi altro atto presupposto, connesso e/o conseguente a quelli sopra indicati, anche di estremi e contenuto ignoti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto ministeriale di certificazione del superamento del tetto di spesa per i dispositivi medici relativo agli anni 2015-2018, decreto ministeriale recante linee guida per il ripiano, accordo Stato-Regioni, circolare ministeriale e atti connessi
Esito
Favorevole al resistente (ministeri e Presidenza del Consiglio)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa ricorrente ha impugnato il decreto del Ministro della Salute, adottato di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, relativo alla certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018; il successivo decreto ministeriale recante le linee guida per l'adozione dei provvedimenti regionali e provinciali di ripiano; l'accordo Stato-Regioni del 7 novembre 2019 sui criteri di definizione del tetto di spesa regionale e sulle modalità di ripiano; la circolare ministeriale del 29 luglio 2019 e gli ulteriori atti presupposti, connessi o conseguenti. Dal testo non risultano specificamente illustrati i singoli vizi di legittimità dedotti, poiché il giudizio è stato definito senza esame del merito.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. La decisione è dipesa dalla comunicazione depositata dalla ricorrente il 14 aprile 2026, con cui essa ha dichiarato che sopravvenienze normative avevano determinato il venir meno dell'interesse alla decisione. Il giudice ha richiamato il principio della domanda e la disponibilità del processo amministrativo da parte di chi lo ha instaurato: il giudice non può decidere nel merito quando, prima della trattazione decisoria, la parte dichiari di non avere più interesse alla pronuncia di annullamento. Le spese sono state integralmente compensate, tenuto conto delle circostanze del caso concreto e dell'art. 84, comma 2, c.p.a., applicabile anche alle ipotesi di rinuncia irrituale.
Norme richiamate
art. 9-ter d.l. 78/2015, convertito dalla l. 125/2015
La disposizione è richiamata quale base normativa dell'accordo Stato-Regioni e della disciplina del tetto di spesa e del ripiano relativo ai dispositivi medici; il giudice non ne esamina il merito.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Il ricorso è dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, conseguente alla dichiarazione della parte ricorrente di non avere più interesse alla decisione.
art. 84, comma 2, c.p.a.
La norma è richiamata quale fondamento della compensazione delle spese, anche nei casi di rinuncia irrituale.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
La disposizione è indicata nello svolgimento processuale con riferimento all'udienza straordinaria di riduzione dell'arretrato; il testo non esplicita una specifica interpretazione.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo, quando la parte ricorrente dichiara prima della decisione di non avere più interesse alla pronuncia richiesta, il giudice deve dichiarare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, senza esaminare il merito delle censure.
- Il principio della domanda comporta che il sindacato giurisdizionale amministrativo possa essere esercitato soltanto su iniziativa del soggetto che si assume leso; il processo resta nella disponibilità della parte che lo ha instaurato.
- La sopravvenuta carenza di interesse può derivare da sopravvenienze normative che rendano non più utile la decisione di annullamento richiesta.
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