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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12694/2024 del 27/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'appello che aveva riformato (in parte) la pronuncia di primo grado: contestavano l'applicazione degli articoli penali relativi all'intestazione fittizia (art. 512-bis), all'autoriciclaggio (art. 648-ter.1) e, per Giuseppe, al concorso esterno in associazione mafiosa (art. 416-bis). Le censure principali riguardavano: a) l'assenza del dolo specifico per l'intestazione fittizia (sostenendo che le cessioni fossero operate per eludere solo interdittive antimafia e con atti tracciabili); b) la mancata prova della provenienza illecita e della sproporzione patrimoniale; c) la natura giuridica dei consorzi e la loro esclusione dal reato; d) la presunta inutilizzabilità delle intercettazioni (anche quelle con captatore informatico) per carenze autorizzative o per collegamento improprio tra procedimenti; e) la carenza probatoria e la mancata valutazione del giudicato/archiviazione e dell'attendibilità dei collaboratori nel caso di Giuseppe; f) questioni relative a prescrizione e trattamento sanzionatorio.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha confermato la correttezza del percorso probatorio e delle valutazioni di merito: le intercettazioni (anche originanti dal procedimento RGNR 1968/2007) sono utilizzabili per il nuovo procedimento in presenza di connessione qualificata; non è richiesta la prova della provenienza illecita dei beni per la configurazione del reato di intestazione fittizia; la tracciabilità degli atti o l'uso di strumenti civilistici non esclude il dolo specifico se l'atto è volto ad eludere misure di prevenzione; la natura di consorzio non esclude in astratto la fattispecie quando sia costituita un'apparenza di titolarità; l'autoriciclaggio può sussistere anche con operazioni apparentemente lecite se finalizzate a dissimulare la provenienza del denaro; le censure generiche o aspecifiche (p. es. sulla credibilità dei collaboratori o su presunte omissioni istruttorie) sono inammissibili. In sintesi, sono state respinte le impugnazioni e confermate le conclusioni delle corti di merito.

Norme richiamate

  • art. 512-bis cod. pen.

    Il reato di intestazione fittizia è configurato quando soggetti sottoponibili a misure di prevenzione pongono in essere negozi volti a eludere tali misure; non è necessaria la prova della provenienza illecita dei beni né la sussistenza di sproporzione patrimoniale; è sufficiente il dolo specifico fondato sulla fondata presunzione di essere assoggettabili a misure di prevenzione

  • art. 648-ter.1 cod. pen.

    L'autoriciclaggio è configurabile anche mediante operazioni formalmente lecite e tracciabili se il complesso della condotta è idoneo ex ante a ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa; la reale utilizzazione del denaro per pagamenti regolari non esclude automaticamente il reato

  • art. 416-bis cod. pen.

    Il concorso esterno richiede che il privato, senza far parte dell'associazione mafiosa, fornisca nel tempo un contributo concreto e consapevole che favorisca il mantenimento o il rafforzamento del sodalizio; la valutazione si compie sulla base di convergenze probatorie (intercettazioni, dichiarazioni di collaboratori, comportamento complessivo)

  • art. 270 cod. proc. pen.

    Norma che impone l'arresto in flagranza per taluni reati: la Corte ha ritenuto che alcuni reati contestati integrassero ipotesi per le quali l'arresto in flagranza fosse obbligatorio, giustificando l'utilizzo delle intercettazioni

  • art. 268, comma 3, cod. proc. pen.

    Regola le intercettazioni telematiche e la loro utilizzabilità; i rilievi sulla collocazione dei server sono stati ritenuti privi di interesse decisivo e le censure ritenute generiche

  • art. 12 cod. proc. pen.

    Disposizione sulla connessione tra procedimenti: la Corte di merito ha qualificato la connessione ex art. 12 lett. c) valutando l'esistenza di un disegno criminoso unitario e un legame oggettivo tra reati

  • art. 414 cod. proc. pen.

    Regola la preclusione all'esercizio dell'azione penale per il giudicato: la Corte ha ritenuto che l'archiviazione del procedimento originario non impedisse l'esercizio dell'azione per fatti diversi e successivi

  • art. 266 cod. proc. pen.

    Limiti di utilizzazione di atti e informazioni tra procedimenti: la Corte ha ritenuto che le intercettazioni rientrassero nei limiti consentiti per il nuovo procedimento

  • art. 2470 cod. civ.

    Riferimento formale agli atti pubblici di cessione di quote: la mera forma pubblica dell'atto non esclude la valutazione della finalità elusiva ai fini penali

  • art. 26, comma 2, d.lgs. n. 159/2011

    Presunzioni relative a interposizione fittizia nei confronti di coniuge/figli ecc.: l'esistenza della presunzione non impedisce l'accertamento del dolo specifico e non esclude automaticamente la fattispecie penale

  • art. 192, comma 2, cod. proc. pen.

    Norma sul dibattimento e sull'acquisizione delle prove: la Corte ha ritenuto inammissibili censure basate su rilievi non dedotti in appello o generici

Massime di principio

  • Le intercettazioni ottenute in un procedimento precedente possono essere utilizzate in un successivo procedimento se sussiste una connessione oggettiva o un disegno criminoso unitario che giustifichi il ricorso alle captazioni
  • Per il reato di intestazione fittizia (art. 512-bis) non è richiesto che i beni provengano da reato: rileva l'atto volto ex ante a eludere misure di prevenzione patrimoniali, valutato alla luce delle circostanze conosciute al momento della condotta
  • La formalità e la tracciabilità degli atti (es. cessioni con atto pubblico, fatture emesse) non escludono automaticamente l'esistenza delittuosa quando l'insieme delle operazioni sia idoneo a creare uno schermo per la disponibilità reale dei beni
  • L'autoriciclaggio può ricorrere anche attraverso operazioni apparentemente lecite se finalizzate a dissimulare o reinserire nel circuito economico proventi di reato; la valutazione è concreta e si fonda sul complesso delle vicende operative
  • Le censure generiche, aspecifiche o basate su mere contestazioni formali (senza indicazione di elementi probatori nuovi o decisive omissioni) sono spesso inammissibili in sede di legittimità
  • Un decreto di archiviazione o l'insussistenza di notitia criminis in un procedimento precedente non impediscono di utilizzare elementi emersi (come intercettazioni) quando emergono fatti diversi o successivi che giustificano una nuova azione penale
  • La natura giuridica dell'ente (es. consorzio) non esclude a priori la rilevanza penale: ciò che conta è la concreta configurazione di un'apparenza di titolarità o controllo fittizio

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