Cassazione Penale, Sentenza n. 12694/2024 del 27/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'appello che aveva riformato (in parte) la pronuncia di primo grado: contestavano l'applicazione degli articoli penali relativi all'intestazione fittizia (art. 512-bis), all'autoriciclaggio (art. 648-ter.1) e, per Giuseppe, al concorso esterno in associazione mafiosa (art. 416-bis). Le censure principali riguardavano: a) l'assenza del dolo specifico per l'intestazione fittizia (sostenendo che le cessioni fossero operate per eludere solo interdittive antimafia e con atti tracciabili); b) la mancata prova della provenienza illecita e della sproporzione patrimoniale; c) la natura giuridica dei consorzi e la loro esclusione dal reato; d) la presunta inutilizzabilità delle intercettazioni (anche quelle con captatore informatico) per carenze autorizzative o per collegamento improprio tra procedimenti; e) la carenza probatoria e la mancata valutazione del giudicato/archiviazione e dell'attendibilità dei collaboratori nel caso di Giuseppe; f) questioni relative a prescrizione e trattamento sanzionatorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha confermato la correttezza del percorso probatorio e delle valutazioni di merito: le intercettazioni (anche originanti dal procedimento RGNR 1968/2007) sono utilizzabili per il nuovo procedimento in presenza di connessione qualificata; non è richiesta la prova della provenienza illecita dei beni per la configurazione del reato di intestazione fittizia; la tracciabilità degli atti o l'uso di strumenti civilistici non esclude il dolo specifico se l'atto è volto ad eludere misure di prevenzione; la natura di consorzio non esclude in astratto la fattispecie quando sia costituita un'apparenza di titolarità; l'autoriciclaggio può sussistere anche con operazioni apparentemente lecite se finalizzate a dissimulare la provenienza del denaro; le censure generiche o aspecifiche (p. es. sulla credibilità dei collaboratori o su presunte omissioni istruttorie) sono inammissibili. In sintesi, sono state respinte le impugnazioni e confermate le conclusioni delle corti di merito.
Norme richiamate
art. 512-bis cod. pen.
Il reato di intestazione fittizia è configurato quando soggetti sottoponibili a misure di prevenzione pongono in essere negozi volti a eludere tali misure; non è necessaria la prova della provenienza illecita dei beni né la sussistenza di sproporzione patrimoniale; è sufficiente il dolo specifico fondato sulla fondata presunzione di essere assoggettabili a misure di prevenzione
art. 648-ter.1 cod. pen.
L'autoriciclaggio è configurabile anche mediante operazioni formalmente lecite e tracciabili se il complesso della condotta è idoneo ex ante a ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa; la reale utilizzazione del denaro per pagamenti regolari non esclude automaticamente il reato
art. 416-bis cod. pen.
Il concorso esterno richiede che il privato, senza far parte dell'associazione mafiosa, fornisca nel tempo un contributo concreto e consapevole che favorisca il mantenimento o il rafforzamento del sodalizio; la valutazione si compie sulla base di convergenze probatorie (intercettazioni, dichiarazioni di collaboratori, comportamento complessivo)
art. 270 cod. proc. pen.
Norma che impone l'arresto in flagranza per taluni reati: la Corte ha ritenuto che alcuni reati contestati integrassero ipotesi per le quali l'arresto in flagranza fosse obbligatorio, giustificando l'utilizzo delle intercettazioni
art. 268, comma 3, cod. proc. pen.
Regola le intercettazioni telematiche e la loro utilizzabilità; i rilievi sulla collocazione dei server sono stati ritenuti privi di interesse decisivo e le censure ritenute generiche
art. 12 cod. proc. pen.
Disposizione sulla connessione tra procedimenti: la Corte di merito ha qualificato la connessione ex art. 12 lett. c) valutando l'esistenza di un disegno criminoso unitario e un legame oggettivo tra reati
art. 414 cod. proc. pen.
Regola la preclusione all'esercizio dell'azione penale per il giudicato: la Corte ha ritenuto che l'archiviazione del procedimento originario non impedisse l'esercizio dell'azione per fatti diversi e successivi
art. 266 cod. proc. pen.
Limiti di utilizzazione di atti e informazioni tra procedimenti: la Corte ha ritenuto che le intercettazioni rientrassero nei limiti consentiti per il nuovo procedimento
art. 2470 cod. civ.
Riferimento formale agli atti pubblici di cessione di quote: la mera forma pubblica dell'atto non esclude la valutazione della finalità elusiva ai fini penali
art. 26, comma 2, d.lgs. n. 159/2011
Presunzioni relative a interposizione fittizia nei confronti di coniuge/figli ecc.: l'esistenza della presunzione non impedisce l'accertamento del dolo specifico e non esclude automaticamente la fattispecie penale
art. 192, comma 2, cod. proc. pen.
Norma sul dibattimento e sull'acquisizione delle prove: la Corte ha ritenuto inammissibili censure basate su rilievi non dedotti in appello o generici
Massime di principio
- Le intercettazioni ottenute in un procedimento precedente possono essere utilizzate in un successivo procedimento se sussiste una connessione oggettiva o un disegno criminoso unitario che giustifichi il ricorso alle captazioni
- Per il reato di intestazione fittizia (art. 512-bis) non è richiesto che i beni provengano da reato: rileva l'atto volto ex ante a eludere misure di prevenzione patrimoniali, valutato alla luce delle circostanze conosciute al momento della condotta
- La formalità e la tracciabilità degli atti (es. cessioni con atto pubblico, fatture emesse) non escludono automaticamente l'esistenza delittuosa quando l'insieme delle operazioni sia idoneo a creare uno schermo per la disponibilità reale dei beni
- L'autoriciclaggio può ricorrere anche attraverso operazioni apparentemente lecite se finalizzate a dissimulare o reinserire nel circuito economico proventi di reato; la valutazione è concreta e si fonda sul complesso delle vicende operative
- Le censure generiche, aspecifiche o basate su mere contestazioni formali (senza indicazione di elementi probatori nuovi o decisive omissioni) sono spesso inammissibili in sede di legittimità
- Un decreto di archiviazione o l'insussistenza di notitia criminis in un procedimento precedente non impediscono di utilizzare elementi emersi (come intercettazioni) quando emergono fatti diversi o successivi che giustificano una nuova azione penale
- La natura giuridica dell'ente (es. consorzio) non esclude a priori la rilevanza penale: ciò che conta è la concreta configurazione di un'apparenza di titolarità o controllo fittizio
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