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CCNL

CCNL Televisioni Private

CCNLG091

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Validità

Dal 1 gen 2025 al 31 dic 2027

Parti stipulanti

SindacatiSLC-CGILFISTEL-CISLUILCOM-UIL
Datori di lavoroConfindustria Radio TelevisioniANICARNA (Radio Nazionali Associate)

Sfera di applicazione

Si applica a tutte le aziende private, incluse le agenzie di informazione radiotelevisiva, esercenti servizi radiotelevisivi anche tramite canali multimediali e multipiattaforma, con attività di produzione, post-produzione, emissione, edizione e messa in onda, distribuzione e commercializzazione dei programmi, nonché a tutti i lavoratori in esse occupati, qualunque attività o mansione svolgano.

Inquadramento generale

Il rinnovo contrattuale del settore Radiotelevisioni private ha validità dal 01/01/2025 al 31/12/2027.

Ambito di applicazione

Il contratto si applica alle aziende private radiotelevisive, comprese le agenzie di informazione radiofonica e televisiva, che svolgono attività di:

  • produzione e post-produzione;
  • emissione, edizione e messa in onda;
  • distribuzione e commercializzazione dei programmi;
  • attività multimediali e multipiattaforma collegate ai servizi radiotelevisivi.

Riguarda tutti i lavoratori dipendenti del settore, indipendentemente dalla mansione svolta.

Validità

  • Decorrenza: 01/01/2025
  • Scadenza: 31/12/2027

Parti firmatarie

Organizzazioni datoriali

  • Confindustria Radio Televisioni
  • ANICA
  • RNA (Radio Nazionali Associate)

Organizzazioni sindacali

  • SLC-CGIL
  • FISTEL-CISL
  • UILCOM-UIL

Trattamento economico

Minimi tabellari mensili

La sintesi di rinnovo riporta i valori dei minimi mensili per la classificazione a 9 livelli del comparto televisivo, con gli incrementi del rinnovo 2025-2027.

Minimi mensili per livelli

Livello01/07/202201/11/202301/10/202401/01/202601/06/202701/01/2028
91.905,751.952,852.006,682.114,342.222,002.282,56
81.746,911.790,101.839,461.938,182.036,912.092,44
71.610,901.650,741.696,271.787,331.878,401.929,62
61.536,781.574,761.618,171.704,981.791,791.840,62
51.416,001.451,001.491,001.571,001.651,001.696,00
41.190,641.220,051.253,671.320,901.388,141.425,96
3993,741.018,311.046,391.102,561.158,731.190,33
2873,97895,57920,25969,611.018,971.046,74
1753,18771,79793,07835,62878,18902,11

Aumenti contrattuali del rinnovo 2025

Dal testo dell'ipotesi di accordo:

Comparto televisivo

Aumento complessivo di 205,00 euro lordi riparametrati al 5° livello, in 3 tranche:

  • 80,00 euro dal 01/01/2026;
  • 80,00 euro dal 01/06/2027;
  • 45,00 euro dal 01/01/2028.

Comparto radiofonico

Aumento complessivo di 165,00 euro lordi riparametrati al 3° livello, in 2 tranche:

  • 90,00 euro dal 01/01/2026;
  • 75,00 euro dal 01/06/2027.

Contingenza, E.D.R., scatti e indennità di funzione

LivelloContingenzaE.D.R.Scatto biennale settore TVIndennità di funzione quadri*
9536,5810,3324,7970,00
8533,2210,3322,7258,00
7529,7710,3321,69-
6528,6210,3321,17-
5525,8010,3319,63-
4520,5710,3318,08-
3516,0810,3315,49-
2513,1610,3312,91-
1510,6110,3312,39-

* L'indennità di funzione spetta ai lavoratori con qualifica di quadro per tutte le mensilità previste contrattualmente. Dal testo completo risulta inoltre che nel settore radiofonico ai quadri (inquadrati al 6° livello) spetta una indennità di funzione pari a 41,00 euro lordi per 13 mensilità.

Scatti di anzianità

Sono previsti 5 bienni.

Per il settore televisivo gli importi per livello sono quelli riportati nella tabella sopra. Dal testo completo, per il settore radiofonico, gli scatti biennali sono:

Livello radioImporto scatto biennale
619,63
518,08
416,01
315,49
212,91
112,39

Una tantum

  • 250,00 euro lordi, non riparametrati, erogati con la retribuzione di settembre 2022.
  • Con l'ipotesi di accordo del 03/11/2025:
    • dal testo completo risultano 300,00 euro lordi per il settore TV e 200,00 euro lordi per il settore radio, entrambi da erogare con la retribuzione di gennaio 2026;
    • la sintesi fornita evidenzia espressamente i 200,00 euro lordi per il settore radio, riparametrati.

Altri elementi economici

  • Divisore orario: 173
  • Divisore giornaliero: 26
  • Mensilità: 13
  • Indennità di cassa: 6% del minimo tabellare e dell'indennità di contingenza.
  • Elemento di garanzia retributiva (EGR): previsto come indennità sostitutiva nelle aziende in cui non si applica il premio di risultato; importi e modalità sono demandati alla disciplina contrattuale/commissione paritetica.

Premio di risultato

Il premio di risultato:

  • è demandato alla contrattazione aziendale;
  • deve essere collegato a indicatori di produttività, redditività e competitività;
  • è escluso dalla base di calcolo del TFR e dall'incidenza sugli altri istituti legali e contrattuali.

Orario di lavoro

Orario normale

  • 40 ore settimanali.

Flessibilità

L'orario normale può essere realizzato come media su più settimane. Le aziende possono prevedere:

  • settimane con prestazioni oltre 40 ore e fino a 48 ore settimanali;
  • settimane con orario inferiore a 40 ore a compensazione.

Lavoro notturno

È considerato notturno il lavoro svolto tra le 22:00 e le 06:00.

  • Maggiorazione: 20%

Lavoro festivo

  • Festivo diurno: 30%
  • Festivo notturno (22:00-06:00): 40%

Lavoro a turni

Le ore effettuate in turni avvicendati sono compensate con:

  • 7% per turni dalle 06:00 alle 22:00;
  • 15% per il turno notturno dalle 22:00 alle 06:00.

Il turnista che lavora di domenica con riposo compensativo in altro giorno percepisce:

  • la sola maggiorazione del 30% per la domenica;
  • oltre alla maggiorazione prevista per la turnazione.

Lavoro straordinario

Oltre l'orario normale giornaliero e fino a 48 ore settimanali

  • 33% in orario diurno
  • 43% in orario notturno
  • 53% in orario festivo
  • 69% in orario festivo notturno

Oltre le 48 ore settimanali

  • 34% in orario diurno
  • 44% in orario notturno
  • 54% in orario festivo
  • 74% in orario festivo notturno

Riposi, festività, ferie e permessi

Festività

Sono considerate festive:

  • le festività previste dalla legge;
  • tutte le domeniche o i giorni di riposo compensativo;
  • il Santo Patrono.

Per il 4 novembre si applica il trattamento previsto per le festività coincidenti con la domenica.

Ferie

  • 20 giorni lavorativi se l'orario è distribuito su 5 giorni;
  • 24 giorni lavorativi se l'orario è distribuito su 6 giorni.

Permessi ed ex festività

  • Festività soppresse: 4 giorni annui
  • ROL: 68 ore annue

Assenze e tutele

Congedo matrimoniale / unione civile

  • 15 giorni di calendario consecutivi.

Permessi per lutto

Si applica la legge n. 53/2000; inoltre il CCNL riconosce, in caso di grave lutto per familiare diretto, 3 giorni lavorativi retribuiti.

Assistenza disabili, cure invalidi, donne vittime di violenza

Si applicano le previsioni di legge, rispettivamente:

  • Legge 104/1992 e D.Lgs. 151/2001;
  • D.Lgs. 119/2011;
  • D.Lgs. 80/2015, art. 24.

Malattia

  • Periodo di comporto: 15 mesi
  • Ai fini del comporto si cumulano le assenze intervenute nell'arco di 36 mesi.

Trattamento economico di malattia

  • integrazione fino all'intera retribuzione ordinaria netta per i primi 6 mesi (compresi i primi 3 giorni);
  • per i successivi 6 mesi, importo pari alla metà della retribuzione ordinaria netta, nei limiti e con il coordinamento con l'indennità INPS;
  • ulteriori 3 mesi di conservazione del posto senza retribuzione.

Malattie gravi

Dall'ipotesi di accordo del 03/11/2025:

  • i periodi di malattia dei lavoratori affetti da patologie oncologiche e/o sottoposti a trattamenti salvavita non vengono computati nel periodo di comporto.

Infortunio

  • Conservazione del posto per tutto il periodo di erogazione dell'indennità INAIL per inabilità temporanea.
  • Integrazione economica al 100%.

Maternità

Durante l'astensione obbligatoria è prevista l'integrazione al 100% della retribuzione netta.

Gestione del rapporto di lavoro

Periodo di prova

LivelliDurata
9° e 8°180 giorni
7°, 6°, 5°90 giorni
4°60 giorni
3°45 giorni
2° e 1°21 giorni

Part-time

Il trattamento economico e normativo è proporzionato all'orario ridotto.

Lavoro supplementare

  • massimo 3 ore giornaliere;
  • comunque entro il 40% dell'orario part-time;
  • maggiorazione del 15%.

Se nell'anno le prestazioni supplementari superano il 35% delle ore massime previste, è riconosciuto il consolidamento nell'orario ordinario del 50% delle ore supplementari svolte.

Clausole elastiche e flessibili

Le ore rese in applicazione delle clausole elastiche/flessibili sono maggiorate del 16%.

Apprendistato professionalizzante

Durata

  • 24 mesi per qualifiche con profilo al 3° livello;
  • 48 mesi per qualifiche con profilo al 4° livello;
  • 60 mesi per qualifiche con profilo al 5° e 6° livello.

Le durate si riducono in presenza di diploma o attestato inerente, secondo quanto previsto dal testo contrattuale.

Retribuzione apprendisti

Livello finale1° sem2° sem3° sem4° sem5° sem6° sem4° anno5° anno
3° livello80%80%85%90%----
4° livello80%80%85%90%95%95%100%-
5° e 6° livello80%80%85%90%95%95%100%100%

Limiti numerici

  • fino a 3 apprendisti anche nelle aziende con fino a 2 dipendenti o senza personale subordinato;
  • nelle aziende da 3 a 9 dipendenti qualificati, apprendisti in numero pari ai dipendenti specializzati e qualificati in servizio.

Tempo determinato e somministrazione

Limiti quantitativi

Le assunzioni a termine e la somministrazione a termine non possono superare il 30% del personale a tempo indeterminato e apprendistato in forza al 1° gennaio dell'anno di assunzione.

Per i datori di lavoro che occupano fino a 5 dipendenti è sempre possibile stipulare un contratto a tempo determinato.

Durata massima

Ogni contratto può avere una durata complessiva massima di 48 mesi.

Causali oltre 12 mesi

Il contratto a termine o di somministrazione a termine può superare i 12 mesi, anche per:

  • sostituzione di lavoratori impegnati in formazione/aggiornamento/addestramento;
  • avvio di nuovi progetti o attività;
  • introduzione di nuove tecnologie;
  • assunzione riferita a specifiche produzioni radiofoniche o televisive;
  • temporaneo incremento dell'attività ordinaria non fronteggiabile con il personale in forza.

Affiancamento in caso di sostituzione

È consentito un periodo di affiancamento tra sostituto e sostituito fino a 4 mesi.

Esclusioni dal limite del 30%

Il limite non si applica ai contratti conclusi per:

  • sostituzione di lavoratori assenti;
  • specifici spettacoli o produzioni radiofoniche/televisive;
  • nuovi progetti o attività fino al 24° mese dall'avvio.

Diritto di precedenza

Il diritto di precedenza si estingue dopo 10 mesi dalla cessazione del rapporto.

Previdenza complementare e assistenza sanitaria integrativa

Previdenza complementare

Per i lavoratori delle aziende che non hanno già propri fondi di previdenza complementare, i fondi di riferimento sono:

  • Byblos
  • Mediafond

Contributo datoriale: 1,2% della retribuzione utile al TFR. Contributo lavoratore aderente: almeno 1%, oltre al TFR secondo legge.

Assistenza sanitaria integrativa

L'accordo del 20/12/2024 ha prorogato la copertura sanitaria alle medesime condizioni fino al 31/12/2025.

L'ipotesi di accordo del 03/11/2025 conferma il costo a carico azienda di:

  • 10,00 euro per ogni dipendente iscritto;
  • elevati a 13,00 euro dal 01/01/2027.

Trasferte e trasferimenti

Trasferta

È previsto il rimborso di:

  • spese di viaggio;
  • vitto e alloggio documentati;
  • altre spese vive necessarie e documentate.

In alternativa al rimborso a piè di lista, l'azienda può proporre una indennità forfettaria di trasferta.

Trasferimento

In caso di trasferimento spettano:

  • rimborso spese di viaggio e trasporto effetti familiari;
  • una una tantum non inferiore a 1 mensilità lorda;
  • 2 mensilità lorde se il lavoratore è seguito dai familiari conviventi a carico;
  • 2 giorni di permesso retribuito.

Risoluzione del rapporto

Preavviso

Valido sia per licenziamento sia per dimissioni.

LivelliPreavviso
9° e 8°180 giorni
7°, 6°, 5°90 giorni
4°60 giorni
3°45 giorni
2° e 1°21 giorni

Decorrenza del preavviso: dal 1° o dal 16° giorno del mese.

TFR

Si applica la disciplina della Legge n. 297/1982.

La base di calcolo comprende:

  • minimo contrattuale;
  • contingenza;
  • scatti di anzianità;
  • superminimi individuali e collettivi;
  • maggiorazione per turni avvicendati;
  • indennità per maneggio denaro;
  • tredicesima mensilità.

Ulteriori aspetti rilevanti

Tredicesima mensilità

È prevista la 13ª mensilità in occasione del Natale, pari a una mensilità della retribuzione in atto.

Assemblea

I lavoratori hanno diritto a riunirsi durante l'orario di lavoro nei limiti di 10 ore annue retribuite; nelle aziende da 10 a 15 dipendenti: 2 ore annue retribuite.

Diritto allo studio

Permessi retribuiti fino a 150 ore pro capite in un triennio, alle condizioni previste dal contratto.

Lavoro agile

Il CCNL promuove il lavoro agile/smart working nel rispetto della Legge n. 81/2017 e dell'accordo interconfederale del 17/12/2021, con eventuali integrazioni in sede aziendale.

Accordi e rinnovi

CCNL 26/05/2022Accordo assistenza integrativa 20/12/2024Ipotesi di accordo 03/11/2025Ratifica / scioglimento della riserva 22/12/2025

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