CCNL Televisioni Private
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeValidità
Dal 1 gen 2025 al 31 dic 2027
Parti stipulanti
Sfera di applicazione
Si applica a tutte le aziende private, incluse le agenzie di informazione radiotelevisiva, esercenti servizi radiotelevisivi anche tramite canali multimediali e multipiattaforma, con attività di produzione, post-produzione, emissione, edizione e messa in onda, distribuzione e commercializzazione dei programmi, nonché a tutti i lavoratori in esse occupati, qualunque attività o mansione svolgano.
Inquadramento generale
Il rinnovo contrattuale del settore Radiotelevisioni private ha validità dal 01/01/2025 al 31/12/2027.
Ambito di applicazione
Il contratto si applica alle aziende private radiotelevisive, comprese le agenzie di informazione radiofonica e televisiva, che svolgono attività di:
- produzione e post-produzione;
- emissione, edizione e messa in onda;
- distribuzione e commercializzazione dei programmi;
- attività multimediali e multipiattaforma collegate ai servizi radiotelevisivi.
Riguarda tutti i lavoratori dipendenti del settore, indipendentemente dalla mansione svolta.
Validità
- Decorrenza: 01/01/2025
- Scadenza: 31/12/2027
Parti firmatarie
Organizzazioni datoriali
- Confindustria Radio Televisioni
- ANICA
- RNA (Radio Nazionali Associate)
Organizzazioni sindacali
- SLC-CGIL
- FISTEL-CISL
- UILCOM-UIL
Trattamento economico
Minimi tabellari mensili
La sintesi di rinnovo riporta i valori dei minimi mensili per la classificazione a 9 livelli del comparto televisivo, con gli incrementi del rinnovo 2025-2027.
Minimi mensili per livelli
| Livello | 01/07/2022 | 01/11/2023 | 01/10/2024 | 01/01/2026 | 01/06/2027 | 01/01/2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1.905,75 | 1.952,85 | 2.006,68 | 2.114,34 | 2.222,00 | 2.282,56 |
| 8 | 1.746,91 | 1.790,10 | 1.839,46 | 1.938,18 | 2.036,91 | 2.092,44 |
| 7 | 1.610,90 | 1.650,74 | 1.696,27 | 1.787,33 | 1.878,40 | 1.929,62 |
| 6 | 1.536,78 | 1.574,76 | 1.618,17 | 1.704,98 | 1.791,79 | 1.840,62 |
| 5 | 1.416,00 | 1.451,00 | 1.491,00 | 1.571,00 | 1.651,00 | 1.696,00 |
| 4 | 1.190,64 | 1.220,05 | 1.253,67 | 1.320,90 | 1.388,14 | 1.425,96 |
| 3 | 993,74 | 1.018,31 | 1.046,39 | 1.102,56 | 1.158,73 | 1.190,33 |
| 2 | 873,97 | 895,57 | 920,25 | 969,61 | 1.018,97 | 1.046,74 |
| 1 | 753,18 | 771,79 | 793,07 | 835,62 | 878,18 | 902,11 |
Aumenti contrattuali del rinnovo 2025
Dal testo dell'ipotesi di accordo:
Comparto televisivo
Aumento complessivo di 205,00 euro lordi riparametrati al 5° livello, in 3 tranche:
- 80,00 euro dal 01/01/2026;
- 80,00 euro dal 01/06/2027;
- 45,00 euro dal 01/01/2028.
Comparto radiofonico
Aumento complessivo di 165,00 euro lordi riparametrati al 3° livello, in 2 tranche:
- 90,00 euro dal 01/01/2026;
- 75,00 euro dal 01/06/2027.
Contingenza, E.D.R., scatti e indennità di funzione
| Livello | Contingenza | E.D.R. | Scatto biennale settore TV | Indennità di funzione quadri* |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 536,58 | 10,33 | 24,79 | 70,00 |
| 8 | 533,22 | 10,33 | 22,72 | 58,00 |
| 7 | 529,77 | 10,33 | 21,69 | - |
| 6 | 528,62 | 10,33 | 21,17 | - |
| 5 | 525,80 | 10,33 | 19,63 | - |
| 4 | 520,57 | 10,33 | 18,08 | - |
| 3 | 516,08 | 10,33 | 15,49 | - |
| 2 | 513,16 | 10,33 | 12,91 | - |
| 1 | 510,61 | 10,33 | 12,39 | - |
* L'indennità di funzione spetta ai lavoratori con qualifica di quadro per tutte le mensilità previste contrattualmente. Dal testo completo risulta inoltre che nel settore radiofonico ai quadri (inquadrati al 6° livello) spetta una indennità di funzione pari a 41,00 euro lordi per 13 mensilità.
Scatti di anzianità
Sono previsti 5 bienni.
Per il settore televisivo gli importi per livello sono quelli riportati nella tabella sopra. Dal testo completo, per il settore radiofonico, gli scatti biennali sono:
| Livello radio | Importo scatto biennale |
|---|---|
| 6 | 19,63 |
| 5 | 18,08 |
| 4 | 16,01 |
| 3 | 15,49 |
| 2 | 12,91 |
| 1 | 12,39 |
Una tantum
- 250,00 euro lordi, non riparametrati, erogati con la retribuzione di settembre 2022.
- Con l'ipotesi di accordo del 03/11/2025:
- dal testo completo risultano 300,00 euro lordi per il settore TV e 200,00 euro lordi per il settore radio, entrambi da erogare con la retribuzione di gennaio 2026;
- la sintesi fornita evidenzia espressamente i 200,00 euro lordi per il settore radio, riparametrati.
Altri elementi economici
- Divisore orario: 173
- Divisore giornaliero: 26
- Mensilità: 13
- Indennità di cassa: 6% del minimo tabellare e dell'indennità di contingenza.
- Elemento di garanzia retributiva (EGR): previsto come indennità sostitutiva nelle aziende in cui non si applica il premio di risultato; importi e modalità sono demandati alla disciplina contrattuale/commissione paritetica.
Premio di risultato
Il premio di risultato:
- è demandato alla contrattazione aziendale;
- deve essere collegato a indicatori di produttività, redditività e competitività;
- è escluso dalla base di calcolo del TFR e dall'incidenza sugli altri istituti legali e contrattuali.
Orario di lavoro
Orario normale
- 40 ore settimanali.
Flessibilità
L'orario normale può essere realizzato come media su più settimane. Le aziende possono prevedere:
- settimane con prestazioni oltre 40 ore e fino a 48 ore settimanali;
- settimane con orario inferiore a 40 ore a compensazione.
Lavoro notturno
È considerato notturno il lavoro svolto tra le 22:00 e le 06:00.
- Maggiorazione: 20%
Lavoro festivo
- Festivo diurno: 30%
- Festivo notturno (22:00-06:00): 40%
Lavoro a turni
Le ore effettuate in turni avvicendati sono compensate con:
- 7% per turni dalle 06:00 alle 22:00;
- 15% per il turno notturno dalle 22:00 alle 06:00.
Il turnista che lavora di domenica con riposo compensativo in altro giorno percepisce:
- la sola maggiorazione del 30% per la domenica;
- oltre alla maggiorazione prevista per la turnazione.
Lavoro straordinario
Oltre l'orario normale giornaliero e fino a 48 ore settimanali
- 33% in orario diurno
- 43% in orario notturno
- 53% in orario festivo
- 69% in orario festivo notturno
Oltre le 48 ore settimanali
- 34% in orario diurno
- 44% in orario notturno
- 54% in orario festivo
- 74% in orario festivo notturno
Riposi, festività, ferie e permessi
Festività
Sono considerate festive:
- le festività previste dalla legge;
- tutte le domeniche o i giorni di riposo compensativo;
- il Santo Patrono.
Per il 4 novembre si applica il trattamento previsto per le festività coincidenti con la domenica.
Ferie
- 20 giorni lavorativi se l'orario è distribuito su 5 giorni;
- 24 giorni lavorativi se l'orario è distribuito su 6 giorni.
Permessi ed ex festività
- Festività soppresse: 4 giorni annui
- ROL: 68 ore annue
Assenze e tutele
Congedo matrimoniale / unione civile
- 15 giorni di calendario consecutivi.
Permessi per lutto
Si applica la legge n. 53/2000; inoltre il CCNL riconosce, in caso di grave lutto per familiare diretto, 3 giorni lavorativi retribuiti.
Assistenza disabili, cure invalidi, donne vittime di violenza
Si applicano le previsioni di legge, rispettivamente:
- Legge 104/1992 e D.Lgs. 151/2001;
- D.Lgs. 119/2011;
- D.Lgs. 80/2015, art. 24.
Malattia
- Periodo di comporto: 15 mesi
- Ai fini del comporto si cumulano le assenze intervenute nell'arco di 36 mesi.
Trattamento economico di malattia
- integrazione fino all'intera retribuzione ordinaria netta per i primi 6 mesi (compresi i primi 3 giorni);
- per i successivi 6 mesi, importo pari alla metà della retribuzione ordinaria netta, nei limiti e con il coordinamento con l'indennità INPS;
- ulteriori 3 mesi di conservazione del posto senza retribuzione.
Malattie gravi
Dall'ipotesi di accordo del 03/11/2025:
- i periodi di malattia dei lavoratori affetti da patologie oncologiche e/o sottoposti a trattamenti salvavita non vengono computati nel periodo di comporto.
Infortunio
- Conservazione del posto per tutto il periodo di erogazione dell'indennità INAIL per inabilità temporanea.
- Integrazione economica al 100%.
Maternità
Durante l'astensione obbligatoria è prevista l'integrazione al 100% della retribuzione netta.
Gestione del rapporto di lavoro
Periodo di prova
| Livelli | Durata |
|---|---|
| 9° e 8° | 180 giorni |
| 7°, 6°, 5° | 90 giorni |
| 4° | 60 giorni |
| 3° | 45 giorni |
| 2° e 1° | 21 giorni |
Part-time
Il trattamento economico e normativo è proporzionato all'orario ridotto.
Lavoro supplementare
- massimo 3 ore giornaliere;
- comunque entro il 40% dell'orario part-time;
- maggiorazione del 15%.
Se nell'anno le prestazioni supplementari superano il 35% delle ore massime previste, è riconosciuto il consolidamento nell'orario ordinario del 50% delle ore supplementari svolte.
Clausole elastiche e flessibili
Le ore rese in applicazione delle clausole elastiche/flessibili sono maggiorate del 16%.
Apprendistato professionalizzante
Durata
- 24 mesi per qualifiche con profilo al 3° livello;
- 48 mesi per qualifiche con profilo al 4° livello;
- 60 mesi per qualifiche con profilo al 5° e 6° livello.
Le durate si riducono in presenza di diploma o attestato inerente, secondo quanto previsto dal testo contrattuale.
Retribuzione apprendisti
| Livello finale | 1° sem | 2° sem | 3° sem | 4° sem | 5° sem | 6° sem | 4° anno | 5° anno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3° livello | 80% | 80% | 85% | 90% | - | - | - | - |
| 4° livello | 80% | 80% | 85% | 90% | 95% | 95% | 100% | - |
| 5° e 6° livello | 80% | 80% | 85% | 90% | 95% | 95% | 100% | 100% |
Limiti numerici
- fino a 3 apprendisti anche nelle aziende con fino a 2 dipendenti o senza personale subordinato;
- nelle aziende da 3 a 9 dipendenti qualificati, apprendisti in numero pari ai dipendenti specializzati e qualificati in servizio.
Tempo determinato e somministrazione
Limiti quantitativi
Le assunzioni a termine e la somministrazione a termine non possono superare il 30% del personale a tempo indeterminato e apprendistato in forza al 1° gennaio dell'anno di assunzione.
Per i datori di lavoro che occupano fino a 5 dipendenti è sempre possibile stipulare un contratto a tempo determinato.
Durata massima
Ogni contratto può avere una durata complessiva massima di 48 mesi.
Causali oltre 12 mesi
Il contratto a termine o di somministrazione a termine può superare i 12 mesi, anche per:
- sostituzione di lavoratori impegnati in formazione/aggiornamento/addestramento;
- avvio di nuovi progetti o attività;
- introduzione di nuove tecnologie;
- assunzione riferita a specifiche produzioni radiofoniche o televisive;
- temporaneo incremento dell'attività ordinaria non fronteggiabile con il personale in forza.
Affiancamento in caso di sostituzione
È consentito un periodo di affiancamento tra sostituto e sostituito fino a 4 mesi.
Esclusioni dal limite del 30%
Il limite non si applica ai contratti conclusi per:
- sostituzione di lavoratori assenti;
- specifici spettacoli o produzioni radiofoniche/televisive;
- nuovi progetti o attività fino al 24° mese dall'avvio.
Diritto di precedenza
Il diritto di precedenza si estingue dopo 10 mesi dalla cessazione del rapporto.
Previdenza complementare e assistenza sanitaria integrativa
Previdenza complementare
Per i lavoratori delle aziende che non hanno già propri fondi di previdenza complementare, i fondi di riferimento sono:
- Byblos
- Mediafond
Contributo datoriale: 1,2% della retribuzione utile al TFR. Contributo lavoratore aderente: almeno 1%, oltre al TFR secondo legge.
Assistenza sanitaria integrativa
L'accordo del 20/12/2024 ha prorogato la copertura sanitaria alle medesime condizioni fino al 31/12/2025.
L'ipotesi di accordo del 03/11/2025 conferma il costo a carico azienda di:
- 10,00 euro per ogni dipendente iscritto;
- elevati a 13,00 euro dal 01/01/2027.
Trasferte e trasferimenti
Trasferta
È previsto il rimborso di:
- spese di viaggio;
- vitto e alloggio documentati;
- altre spese vive necessarie e documentate.
In alternativa al rimborso a piè di lista, l'azienda può proporre una indennità forfettaria di trasferta.
Trasferimento
In caso di trasferimento spettano:
- rimborso spese di viaggio e trasporto effetti familiari;
- una una tantum non inferiore a 1 mensilità lorda;
- 2 mensilità lorde se il lavoratore è seguito dai familiari conviventi a carico;
- 2 giorni di permesso retribuito.
Risoluzione del rapporto
Preavviso
Valido sia per licenziamento sia per dimissioni.
| Livelli | Preavviso |
|---|---|
| 9° e 8° | 180 giorni |
| 7°, 6°, 5° | 90 giorni |
| 4° | 60 giorni |
| 3° | 45 giorni |
| 2° e 1° | 21 giorni |
Decorrenza del preavviso: dal 1° o dal 16° giorno del mese.
TFR
Si applica la disciplina della Legge n. 297/1982.
La base di calcolo comprende:
- minimo contrattuale;
- contingenza;
- scatti di anzianità;
- superminimi individuali e collettivi;
- maggiorazione per turni avvicendati;
- indennità per maneggio denaro;
- tredicesima mensilità.
Ulteriori aspetti rilevanti
Tredicesima mensilità
È prevista la 13ª mensilità in occasione del Natale, pari a una mensilità della retribuzione in atto.
Assemblea
I lavoratori hanno diritto a riunirsi durante l'orario di lavoro nei limiti di 10 ore annue retribuite; nelle aziende da 10 a 15 dipendenti: 2 ore annue retribuite.
Diritto allo studio
Permessi retribuiti fino a 150 ore pro capite in un triennio, alle condizioni previste dal contratto.
Lavoro agile
Il CCNL promuove il lavoro agile/smart working nel rispetto della Legge n. 81/2017 e dell'accordo interconfederale del 17/12/2021, con eventuali integrazioni in sede aziendale.
Accordi e rinnovi
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