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CCNL

CCNL Studi professionali (Confsal - Cifa)

CCNLH44K

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Validità

Dal 1 mag 2022 al 30 apr 2025

Parti stipulanti

SindacatiCONFSALFEDERLAVORATORI
Datori di lavoroCIFAUNPI - Unione Nazionale Professionisti Italiani

Sfera di applicazione

Il CCNL disciplina, su tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro dei dipendenti degli studi professionali, inclusi in particolare studi legali, notarili, commercialisti, consulenti del lavoro, revisione, CAF, gestione del personale per conto terzi, studi di architettura e ingegneria, geometri, geologia, pubblicità e marketing, studi medici, veterinari, fisioterapia, psicologia e psicoterapia, attività paramediche e ogni altra attività professionale, anche svolta da soggetti non iscritti ad albi e casse.

Inquadramento generale

Ambito di applicazione

Il contratto si applica ai dipendenti degli studi professionali e regola in modo unitario il rapporto di lavoro sull’intero territorio nazionale.

Validità

  • Decorrenza: 01/05/2022
  • Scadenza: 30/04/2025

Modello contrattuale

  • Vigenza contrattuale triennale.
  • Prevista contrattazione di secondo livello, territoriale o aziendale, sulle materie delegate dal CCNL.

Dati retributivi di base

  • Divisore orario: 170
  • Divisore giornaliero: 26
  • Mensilità: 13
  • Divisore orario per lavoro discontinuo: 195

Parti firmatarie

Parte datoriale

  • CIFA
  • riferimento di categoria: UNPI - Unione Nazionale Professionisti Italiani

Parte sindacale

  • CONFSAL
  • riferimento di categoria: FEDERLAVORATORI

Trattamento economico

Minimi tabellari mensili

Retribuzione nazionale conglobata mensile, comprensiva di contingenza.

Livello01/05/202201/02/202301/11/202301/08/2024E.D.R. in caso di omesso versamento sanità integrativa
Quadri2.201,502.203,702.208,102.214,7145,00
11.976,301.978,281.982,231.988,1636,00
21.707,521.709,231.712,641.717,7736,00
3S1.577,231.578,811.581,961.586,6936,00
31.563,301.564,861.567,991.572,6836,00
4S1.475,601.477,081.480,031.484,4536,00
41.462,801.464,261.467,191.471,5836,00
51.361,701.363,061.365,791.369,8736,00

Retribuzioni ridotte per Re-employment / Onboarding

Applicabili per i primi due anni dall’assunzione nei casi previsti dal contratto.

Livello01/05/202201/02/202301/11/202301/08/2024
Quadri1.651,131.652,781.656,081.661,03
11.482,231.483,711.486,671.491,12
21.280,641.281,921.284,481.288,32
3S1.182,921.184,111.186,471.190,02
31.172,481.173,651.175,991.179,51
4S1.106,701.107,811.110,021.113,34
41.097,101.098,201.100,391.103,68
51.021,281.022,301.024,341.027,40

E.D.R. bilateralità

In caso di omesso versamento all’Ente bilaterale EPAR, il datore di lavoro deve corrispondere un Elemento Distintivo della Retribuzione pari allo 0,15% della paga base conglobata mensile, per 13 mensilità.

Tale importo:

  • non è utile ai fini del computo degli istituti legali e contrattuali;
  • non rileva ai fini del TFR.

Regime retributivo differenziato aree svantaggiate

Può essere applicata una riduzione retributiva del 20%:

  • negli studi fino a 15 dipendenti con sede in Sicilia, Calabria, Basilicata, Campania e Puglia;
  • negli studi con sede in comuni montani o rurali sotto i 10.000 abitanti, non turistici;
  • negli studi con sede in territori dichiarati in stato di calamità;
  • per un massimo di 36 mesi, in tutto il territorio nazionale, in caso di crisi aziendale/occupazionale o avvio di nuove attività.

Il regime:

  • non è cumulabile con Onboarding, Re-employment e apprendistato.

Premio presenze

Se non è attivo un premio di risultato variabile di secondo livello, spetta un premio presenza da erogare entro il 31/07 di ogni anno, in relazione alle presenze del periodo 01/01 - 31/12 dell’anno precedente.

Giorni di assenzaPremio
Da 0 a 2 giorni120% della retribuzione mensile
Da 3 a 4 giorni115% della retribuzione mensile
Da 5 a 8 giorni110% della retribuzione mensile
Da 9 a 10 giorni100% della retribuzione mensile
Da 11 a 14 giorni80% della retribuzione mensile
Dal 15° giorno in poi80% meno 2 punti percentuali per ogni ulteriore assenza
  • Il premio non può superare il 120% della retribuzione mensile.
  • Alcune assenze non sono conteggiate, tra cui ferie, ricovero ospedaliero, infortunio sul lavoro, malattia professionale, maternità obbligatoria, congedi parentali e permessi retribuiti previsti dalla legge o dal contratto.

Scatti di competenza

Ogni lavoratore ha diritto a scatti triennali pari all’1,5% della retribuzione mensile, se dimostra di aver acquisito nel triennio:

  • almeno una competenza tecnico-specifica di profilo;
  • una competenza digitale;
  • una competenza trasversale.

Gli aumenti derivanti da scatti di competenza e quelli di merito:

  • non sono riassorbibili.

Tredicesima mensilità

  • Spetta una 13ª mensilità pari a una mensilità della retribuzione in atto.
  • In caso di assunzione o cessazione in corso d’anno, maturano i ratei mensili.

Welfare contrattuale

Valore minimo annuo di beni e servizi di welfare:

  • 100,00 euro per il singolo dipendente;
  • incremento di 25,00 euro per ogni ulteriore componente del nucleo familiare.

Spetta ai lavoratori che abbiano superato il periodo di prova:

  • a tempo indeterminato;
  • a tempo determinato con anzianità superiore a 3 mesi.

L’importo:

  • non si riproporziona per il part-time.

Orario di lavoro e maggiorazioni

Orario normale

  • 40 ore settimanali su 5 o 6 giorni lavorativi.

Flessibilità e banca ore

  • Flessibilità fino a 48 ore settimanali, per un massimo di 24 settimane.
  • Le ore eccedenti possono essere trasformate, fino al 50%, in permessi retribuiti.
  • Le ore di straordinario, al netto delle maggiorazioni, possono confluire nella banca ore.
  • I riposi compensativi vanno fruiti entro il 30/06 dell’anno successivo; in mancanza di richiesta, il datore può fissarne la fruizione entro il 31/12.

Maggiorazioni

TipologiaMaggiorazione
Lavoro notturno (22:00 - 06:00)15%
Lavoro festivo30%
Lavoro domenicale / riposo settimanale10%
Straordinario diurno feriale15%
Straordinario notturno30%
Straordinario festivo30%
Straordinario festivo notturno50%
Lavoro supplementare part-time15%
Clausole elastiche/flessibili part-timealmeno 10%

Ferie, permessi e festività

Ferie annue

Distribuzione orarioFerie
Su 6 giorni26 giorni lavorativi
Su 5 giorni22 giorni lavorativi

Permessi ed ex festività

  • Festività soppresse: 32 ore annue.
  • ROL:
    • 40 ore annue con orario su 5 giorni;
    • 66 ore annue con orario su 6 giorni.

Maturazione ROL:

  • 50% dal 12° mese successivo all’assunzione;
  • 75% dal 24° mese;
  • 100% dal 36° mese.

Congedo matrimoniale

  • 15 giorni consecutivi di calendario.

Permessi per lutto e grave infermità

  • 3 giorni lavorativi per evento per decesso o grave infermità del coniuge, parente entro il secondo grado o componente della famiglia anagrafica.

Gravi motivi familiari

  • Congedo fino a 2 anni, continuativo o frazionato, non retribuito.

Diritto allo studio

  • Fino a 150 ore pro capite in un triennio, nei limiti previsti dal contratto.

Malattia, infortunio e comporto

Malattia

Conservazione del posto

  • 180 giorni di calendario.
  • Per malattie di particolare gravità, su richiesta del lavoratore, estensione fino a 24 mesi.
  • Per rinnovare il comporto ordinario deve esservi ripresa del lavoro per almeno 30 giorni continuativi.

Trattamento economico

PeriodoTrattamento
Primi 3 giorni, fino a 5 eventi annui60% della retribuzione lorda
Dal 4° al 20° giorno75% della retribuzione giornaliera
Dal 21° al 180° giorno100% della retribuzione giornaliera
  • Dal 6° evento morboso annuo, per i primi 3 giorni non spetta indennità.

Infortunio

Conservazione del posto

  • 180 giorni nell’arco dell’anno solare.

Trattamento economico

  • Giorno dell’infortunio: intera retribuzione giornaliera a carico del datore.
  • Integrazione INAIL:
Giorni successiviIntegrazione datoriale
Dal 2° al 4° giorno60%
Dal 5° al 180° giorno75%

Maternità, paternità e congedi parentali

Maternità obbligatoria

  • 5 mesi complessivi.
  • Integrazione del datore fino al 90% della retribuzione durante il congedo di maternità.
  • Per i periodi di assenza obbligatoria per gravidanza e puerperio, il datore integra la quota residua del 20% della tredicesima rispetto all’80% INPS.

Congedo parentale

  • Ciascun genitore, nei primi 12 anni di vita del minore, può fruire di congedi fino a 10 mesi complessivi.
  • Il padre può arrivare a 7 mesi se utilizza almeno 3 mesi; in tal caso il totale tra i genitori sale a 11 mesi.
  • In caso di genitore unico: fino a 10 mesi.
  • Fruizione anche su base oraria, in misura pari a metà dell’orario medio giornaliero del periodo di paga precedente.

Permessi per assistenza disabili

Si applicano le tutele della Legge 104/1992 e del D.Lgs. 151/2001, inclusi:

  • prolungamento del congedo parentale fino a 3 anni;
  • 2 ore di permesso giornaliero retribuito fino ai 3 anni del bambino;
  • 3 giorni mensili dopo il terzo anno.

Donne vittime di violenza

Si applica la normativa di legge.

Trasferte e trasferimenti

Trasferta

Per trasferte superiori a 8 ore giornaliere:

  • 15,00 euro per trasferte inferiori a 24 ore;
  • 30,00 euro per trasferte superiori a 24 ore.

Trasferimento

Spettano:

  • rimborso spese di viaggio, vitto e alloggio;
  • rimborso trasporto effetti familiari e mobilio;
  • eventuale diaria in luogo di vitto/alloggio;
  • rimborso indennizzo per risoluzione anticipata del contratto di locazione abitativa.

Per trasferimenti dello studio oltre 30 km dalla sede di assunzione:

  • i dipendenti con età superiore a 50 anni sono trasferiti per ultimi.

Rapporto a termine, part-time e apprendistato

Tempo determinato

  • Durata massima senza causale: 12 mesi.
  • Durata massima complessiva: 36 mesi con causali.
  • Ulteriore contratto assistito presso ITL: massimo 12 mesi.
  • Proroghe: massimo 4 nei 24 mesi.
  • Intervalli tra contratti:
    • 10 giorni per contratti fino a 6 mesi;
    • 20 giorni oltre 6 mesi.

Limiti quantitativi

  • Da 0 a 5 dipendenti: massimo 2 lavoratori a termine.
  • Oltre 5 dipendenti: massimo 40% dei lavoratori a tempo indeterminato.

Esclusi dai limiti:

  • avvio nuove attività o nuove unità produttive nei primi 18 mesi;
  • lavoratori over 50;
  • sostituzione di lavoratori assenti.

Part-time

  • Lavoro supplementare con maggiorazione del 15%.
  • Clausole elastiche/flessibili: maggiorazione minima del 10%.
  • I lavoratori part-time sono computati proporzionalmente all’orario svolto.

Apprendistato professionalizzante

Durata

Livello di approdoDurata
2° livello36 mesi
3°S e 3° livello36 mesi
4°S livello36 mesi
4° livello24 mesi

Retribuzione

PeriodoPercentuale della retribuzione finale
Primo periodo70%
Secondo periodo80%
Terzo periodo90%

Limiti numerici

  • Rapporto massimo apprendisti/qualificati: 3 a 2.
  • Nelle aziende sotto 10 dipendenti: massimo 100% delle maestranze qualificate.
  • Se non ci sono qualificati o sono meno di 3: massimo 3 apprendisti.
  • Nelle aziende con oltre 50 dipendenti: nuove assunzioni subordinate alla stabilizzazione di almeno il 20% degli apprendisti nei 36 mesi precedenti.

Periodo di prova

LivelloDurata massima
Quadri e 1° livello180 giorni
2°, 3° e 3° Super90 giorni
4° Super e 4° livello60 giorni
5° livello30 giorni
  • Per Quadri e 1° livello il periodo è in giorni di calendario.
  • Per gli altri livelli è in giorni di effettivo lavoro.

Preavviso

In caso di licenziamento

LivelloFino a 5 anniTra 5 e 10 anniOltre 10 anni
Quadri e 1° livello90120150
2° livello6090120
3°S e 3° livello304050
4°S e 4° livello203040
5° livello152025

In caso di dimissioni

LivelloFino a 5 anniTra 5 e 10 anniOltre 10 anni
Quadri e 1° livello75105135
2° livello6090120
3°S e 3° livello253542
4°S e 4° livello152530
5° livello101525

TFR

Spetta il trattamento di fine rapporto ai sensi della Legge 29/05/1982 n. 297.

Sono escluse dalla base utile TFR, tra le altre:

  • rimborsi spese;
  • una tantum e gratificazioni straordinarie non contrattuali;
  • compensi per straordinario e lavoro festivo;
  • indennità sostitutiva del preavviso;
  • indennità sostitutiva ferie;
  • indennità di trasferta e diarie non continuative;
  • prestazioni in natura con corrispettivo a carico del lavoratore.

Bilateralità, sanità integrativa e contributi

EPAR

Contributo mensile complessivo pari allo 0,60% della paga base conglobata mensile per 12 mensilità:

  • 0,50% a carico del datore di lavoro;
  • 0,10% a carico del lavoratore.

SANARCOM

Contributo mensile per assistenza sanitaria integrativa:

  • lavoratori: 18,00 euro per 12 mensilità, di cui 16,00 euro a carico datore e 2,00 euro a carico lavoratore;
  • Quadri: 34,00 euro per 12 mensilità, di cui 30,00 euro a carico datore e 4,00 euro a carico Quadro.

In caso di omesso versamento:

  • 36,00 euro mensili di E.D.R. per i lavoratori;
  • 45,00 euro mensili di E.D.R. per i Quadri.

Altri istituti rilevanti

  • Congedo per formazione: fino a 11 mesi.
  • Aspettativa per necessità; familiari/personali: fino a 6 mesi.
  • Aspettativa per tossicodipendenza: fino a 3 anni.
  • Aspettativa per volontariato di protezione civile: fino a 30 giorni continuativi e 90 annui, elevabili in emergenza nazionale.
  • Lavoro agile: ammesso previo accordo individuale scritto.
  • Preavviso attivo in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, con coinvolgimento dell’Ente bilaterale EPAR per favorire il ricollocamento.

Accordi e rinnovi

Testo consolidato del CCNL 04/05/2022

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