CCNL Studi professionali (Confsal - Cifa)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeValidità
Dal 1 mag 2022 al 30 apr 2025
Parti stipulanti
Sfera di applicazione
Il CCNL disciplina, su tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro dei dipendenti degli studi professionali, inclusi in particolare studi legali, notarili, commercialisti, consulenti del lavoro, revisione, CAF, gestione del personale per conto terzi, studi di architettura e ingegneria, geometri, geologia, pubblicità e marketing, studi medici, veterinari, fisioterapia, psicologia e psicoterapia, attività paramediche e ogni altra attività professionale, anche svolta da soggetti non iscritti ad albi e casse.
Inquadramento generale
Ambito di applicazione
Il contratto si applica ai dipendenti degli studi professionali e regola in modo unitario il rapporto di lavoro sull’intero territorio nazionale.
Validità
- Decorrenza: 01/05/2022
- Scadenza: 30/04/2025
Modello contrattuale
- Vigenza contrattuale triennale.
- Prevista contrattazione di secondo livello, territoriale o aziendale, sulle materie delegate dal CCNL.
Dati retributivi di base
- Divisore orario: 170
- Divisore giornaliero: 26
- Mensilità: 13
- Divisore orario per lavoro discontinuo: 195
Parti firmatarie
Parte datoriale
- CIFA
- riferimento di categoria: UNPI - Unione Nazionale Professionisti Italiani
Parte sindacale
- CONFSAL
- riferimento di categoria: FEDERLAVORATORI
Trattamento economico
Minimi tabellari mensili
Retribuzione nazionale conglobata mensile, comprensiva di contingenza.
| Livello | 01/05/2022 | 01/02/2023 | 01/11/2023 | 01/08/2024 | E.D.R. in caso di omesso versamento sanità integrativa |
|---|---|---|---|---|---|
| Quadri | 2.201,50 | 2.203,70 | 2.208,10 | 2.214,71 | 45,00 |
| 1 | 1.976,30 | 1.978,28 | 1.982,23 | 1.988,16 | 36,00 |
| 2 | 1.707,52 | 1.709,23 | 1.712,64 | 1.717,77 | 36,00 |
| 3S | 1.577,23 | 1.578,81 | 1.581,96 | 1.586,69 | 36,00 |
| 3 | 1.563,30 | 1.564,86 | 1.567,99 | 1.572,68 | 36,00 |
| 4S | 1.475,60 | 1.477,08 | 1.480,03 | 1.484,45 | 36,00 |
| 4 | 1.462,80 | 1.464,26 | 1.467,19 | 1.471,58 | 36,00 |
| 5 | 1.361,70 | 1.363,06 | 1.365,79 | 1.369,87 | 36,00 |
Retribuzioni ridotte per Re-employment / Onboarding
Applicabili per i primi due anni dall’assunzione nei casi previsti dal contratto.
| Livello | 01/05/2022 | 01/02/2023 | 01/11/2023 | 01/08/2024 |
|---|---|---|---|---|
| Quadri | 1.651,13 | 1.652,78 | 1.656,08 | 1.661,03 |
| 1 | 1.482,23 | 1.483,71 | 1.486,67 | 1.491,12 |
| 2 | 1.280,64 | 1.281,92 | 1.284,48 | 1.288,32 |
| 3S | 1.182,92 | 1.184,11 | 1.186,47 | 1.190,02 |
| 3 | 1.172,48 | 1.173,65 | 1.175,99 | 1.179,51 |
| 4S | 1.106,70 | 1.107,81 | 1.110,02 | 1.113,34 |
| 4 | 1.097,10 | 1.098,20 | 1.100,39 | 1.103,68 |
| 5 | 1.021,28 | 1.022,30 | 1.024,34 | 1.027,40 |
E.D.R. bilateralità
In caso di omesso versamento all’Ente bilaterale EPAR, il datore di lavoro deve corrispondere un Elemento Distintivo della Retribuzione pari allo 0,15% della paga base conglobata mensile, per 13 mensilità.
Tale importo:
- non è utile ai fini del computo degli istituti legali e contrattuali;
- non rileva ai fini del TFR.
Regime retributivo differenziato aree svantaggiate
Può essere applicata una riduzione retributiva del 20%:
- negli studi fino a 15 dipendenti con sede in Sicilia, Calabria, Basilicata, Campania e Puglia;
- negli studi con sede in comuni montani o rurali sotto i 10.000 abitanti, non turistici;
- negli studi con sede in territori dichiarati in stato di calamità;
- per un massimo di 36 mesi, in tutto il territorio nazionale, in caso di crisi aziendale/occupazionale o avvio di nuove attività.
Il regime:
- non è cumulabile con Onboarding, Re-employment e apprendistato.
Premio presenze
Se non è attivo un premio di risultato variabile di secondo livello, spetta un premio presenza da erogare entro il 31/07 di ogni anno, in relazione alle presenze del periodo 01/01 - 31/12 dell’anno precedente.
| Giorni di assenza | Premio |
|---|---|
| Da 0 a 2 giorni | 120% della retribuzione mensile |
| Da 3 a 4 giorni | 115% della retribuzione mensile |
| Da 5 a 8 giorni | 110% della retribuzione mensile |
| Da 9 a 10 giorni | 100% della retribuzione mensile |
| Da 11 a 14 giorni | 80% della retribuzione mensile |
| Dal 15° giorno in poi | 80% meno 2 punti percentuali per ogni ulteriore assenza |
- Il premio non può superare il 120% della retribuzione mensile.
- Alcune assenze non sono conteggiate, tra cui ferie, ricovero ospedaliero, infortunio sul lavoro, malattia professionale, maternità obbligatoria, congedi parentali e permessi retribuiti previsti dalla legge o dal contratto.
Scatti di competenza
Ogni lavoratore ha diritto a scatti triennali pari all’1,5% della retribuzione mensile, se dimostra di aver acquisito nel triennio:
- almeno una competenza tecnico-specifica di profilo;
- una competenza digitale;
- una competenza trasversale.
Gli aumenti derivanti da scatti di competenza e quelli di merito:
- non sono riassorbibili.
Tredicesima mensilità
- Spetta una 13ª mensilità pari a una mensilità della retribuzione in atto.
- In caso di assunzione o cessazione in corso d’anno, maturano i ratei mensili.
Welfare contrattuale
Valore minimo annuo di beni e servizi di welfare:
- 100,00 euro per il singolo dipendente;
- incremento di 25,00 euro per ogni ulteriore componente del nucleo familiare.
Spetta ai lavoratori che abbiano superato il periodo di prova:
- a tempo indeterminato;
- a tempo determinato con anzianità superiore a 3 mesi.
L’importo:
- non si riproporziona per il part-time.
Orario di lavoro e maggiorazioni
Orario normale
- 40 ore settimanali su 5 o 6 giorni lavorativi.
Flessibilità e banca ore
- Flessibilità fino a 48 ore settimanali, per un massimo di 24 settimane.
- Le ore eccedenti possono essere trasformate, fino al 50%, in permessi retribuiti.
- Le ore di straordinario, al netto delle maggiorazioni, possono confluire nella banca ore.
- I riposi compensativi vanno fruiti entro il 30/06 dell’anno successivo; in mancanza di richiesta, il datore può fissarne la fruizione entro il 31/12.
Maggiorazioni
| Tipologia | Maggiorazione |
|---|---|
| Lavoro notturno (22:00 - 06:00) | 15% |
| Lavoro festivo | 30% |
| Lavoro domenicale / riposo settimanale | 10% |
| Straordinario diurno feriale | 15% |
| Straordinario notturno | 30% |
| Straordinario festivo | 30% |
| Straordinario festivo notturno | 50% |
| Lavoro supplementare part-time | 15% |
| Clausole elastiche/flessibili part-time | almeno 10% |
Ferie, permessi e festività
Ferie annue
| Distribuzione orario | Ferie |
|---|---|
| Su 6 giorni | 26 giorni lavorativi |
| Su 5 giorni | 22 giorni lavorativi |
Permessi ed ex festività
- Festività soppresse: 32 ore annue.
- ROL:
- 40 ore annue con orario su 5 giorni;
- 66 ore annue con orario su 6 giorni.
Maturazione ROL:
- 50% dal 12° mese successivo all’assunzione;
- 75% dal 24° mese;
- 100% dal 36° mese.
Congedo matrimoniale
- 15 giorni consecutivi di calendario.
Permessi per lutto e grave infermità
- 3 giorni lavorativi per evento per decesso o grave infermità del coniuge, parente entro il secondo grado o componente della famiglia anagrafica.
Gravi motivi familiari
- Congedo fino a 2 anni, continuativo o frazionato, non retribuito.
Diritto allo studio
- Fino a 150 ore pro capite in un triennio, nei limiti previsti dal contratto.
Malattia, infortunio e comporto
Malattia
Conservazione del posto
- 180 giorni di calendario.
- Per malattie di particolare gravità, su richiesta del lavoratore, estensione fino a 24 mesi.
- Per rinnovare il comporto ordinario deve esservi ripresa del lavoro per almeno 30 giorni continuativi.
Trattamento economico
| Periodo | Trattamento |
|---|---|
| Primi 3 giorni, fino a 5 eventi annui | 60% della retribuzione lorda |
| Dal 4° al 20° giorno | 75% della retribuzione giornaliera |
| Dal 21° al 180° giorno | 100% della retribuzione giornaliera |
- Dal 6° evento morboso annuo, per i primi 3 giorni non spetta indennità.
Infortunio
Conservazione del posto
- 180 giorni nell’arco dell’anno solare.
Trattamento economico
- Giorno dell’infortunio: intera retribuzione giornaliera a carico del datore.
- Integrazione INAIL:
| Giorni successivi | Integrazione datoriale |
|---|---|
| Dal 2° al 4° giorno | 60% |
| Dal 5° al 180° giorno | 75% |
Maternità, paternità e congedi parentali
Maternità obbligatoria
- 5 mesi complessivi.
- Integrazione del datore fino al 90% della retribuzione durante il congedo di maternità.
- Per i periodi di assenza obbligatoria per gravidanza e puerperio, il datore integra la quota residua del 20% della tredicesima rispetto all’80% INPS.
Congedo parentale
- Ciascun genitore, nei primi 12 anni di vita del minore, può fruire di congedi fino a 10 mesi complessivi.
- Il padre può arrivare a 7 mesi se utilizza almeno 3 mesi; in tal caso il totale tra i genitori sale a 11 mesi.
- In caso di genitore unico: fino a 10 mesi.
- Fruizione anche su base oraria, in misura pari a metà dell’orario medio giornaliero del periodo di paga precedente.
Permessi per assistenza disabili
Si applicano le tutele della Legge 104/1992 e del D.Lgs. 151/2001, inclusi:
- prolungamento del congedo parentale fino a 3 anni;
- 2 ore di permesso giornaliero retribuito fino ai 3 anni del bambino;
- 3 giorni mensili dopo il terzo anno.
Donne vittime di violenza
Si applica la normativa di legge.
Trasferte e trasferimenti
Trasferta
Per trasferte superiori a 8 ore giornaliere:
- 15,00 euro per trasferte inferiori a 24 ore;
- 30,00 euro per trasferte superiori a 24 ore.
Trasferimento
Spettano:
- rimborso spese di viaggio, vitto e alloggio;
- rimborso trasporto effetti familiari e mobilio;
- eventuale diaria in luogo di vitto/alloggio;
- rimborso indennizzo per risoluzione anticipata del contratto di locazione abitativa.
Per trasferimenti dello studio oltre 30 km dalla sede di assunzione:
- i dipendenti con età superiore a 50 anni sono trasferiti per ultimi.
Rapporto a termine, part-time e apprendistato
Tempo determinato
- Durata massima senza causale: 12 mesi.
- Durata massima complessiva: 36 mesi con causali.
- Ulteriore contratto assistito presso ITL: massimo 12 mesi.
- Proroghe: massimo 4 nei 24 mesi.
- Intervalli tra contratti:
- 10 giorni per contratti fino a 6 mesi;
- 20 giorni oltre 6 mesi.
Limiti quantitativi
- Da 0 a 5 dipendenti: massimo 2 lavoratori a termine.
- Oltre 5 dipendenti: massimo 40% dei lavoratori a tempo indeterminato.
Esclusi dai limiti:
- avvio nuove attività o nuove unità produttive nei primi 18 mesi;
- lavoratori over 50;
- sostituzione di lavoratori assenti.
Part-time
- Lavoro supplementare con maggiorazione del 15%.
- Clausole elastiche/flessibili: maggiorazione minima del 10%.
- I lavoratori part-time sono computati proporzionalmente all’orario svolto.
Apprendistato professionalizzante
Durata
| Livello di approdo | Durata |
|---|---|
| 2° livello | 36 mesi |
| 3°S e 3° livello | 36 mesi |
| 4°S livello | 36 mesi |
| 4° livello | 24 mesi |
Retribuzione
| Periodo | Percentuale della retribuzione finale |
|---|---|
| Primo periodo | 70% |
| Secondo periodo | 80% |
| Terzo periodo | 90% |
Limiti numerici
- Rapporto massimo apprendisti/qualificati: 3 a 2.
- Nelle aziende sotto 10 dipendenti: massimo 100% delle maestranze qualificate.
- Se non ci sono qualificati o sono meno di 3: massimo 3 apprendisti.
- Nelle aziende con oltre 50 dipendenti: nuove assunzioni subordinate alla stabilizzazione di almeno il 20% degli apprendisti nei 36 mesi precedenti.
Periodo di prova
| Livello | Durata massima |
|---|---|
| Quadri e 1° livello | 180 giorni |
| 2°, 3° e 3° Super | 90 giorni |
| 4° Super e 4° livello | 60 giorni |
| 5° livello | 30 giorni |
- Per Quadri e 1° livello il periodo è in giorni di calendario.
- Per gli altri livelli è in giorni di effettivo lavoro.
Preavviso
In caso di licenziamento
| Livello | Fino a 5 anni | Tra 5 e 10 anni | Oltre 10 anni |
|---|---|---|---|
| Quadri e 1° livello | 90 | 120 | 150 |
| 2° livello | 60 | 90 | 120 |
| 3°S e 3° livello | 30 | 40 | 50 |
| 4°S e 4° livello | 20 | 30 | 40 |
| 5° livello | 15 | 20 | 25 |
In caso di dimissioni
| Livello | Fino a 5 anni | Tra 5 e 10 anni | Oltre 10 anni |
|---|---|---|---|
| Quadri e 1° livello | 75 | 105 | 135 |
| 2° livello | 60 | 90 | 120 |
| 3°S e 3° livello | 25 | 35 | 42 |
| 4°S e 4° livello | 15 | 25 | 30 |
| 5° livello | 10 | 15 | 25 |
TFR
Spetta il trattamento di fine rapporto ai sensi della Legge 29/05/1982 n. 297.
Sono escluse dalla base utile TFR, tra le altre:
- rimborsi spese;
- una tantum e gratificazioni straordinarie non contrattuali;
- compensi per straordinario e lavoro festivo;
- indennità sostitutiva del preavviso;
- indennità sostitutiva ferie;
- indennità di trasferta e diarie non continuative;
- prestazioni in natura con corrispettivo a carico del lavoratore.
Bilateralità, sanità integrativa e contributi
EPAR
Contributo mensile complessivo pari allo 0,60% della paga base conglobata mensile per 12 mensilità:
- 0,50% a carico del datore di lavoro;
- 0,10% a carico del lavoratore.
SANARCOM
Contributo mensile per assistenza sanitaria integrativa:
- lavoratori: 18,00 euro per 12 mensilità, di cui 16,00 euro a carico datore e 2,00 euro a carico lavoratore;
- Quadri: 34,00 euro per 12 mensilità, di cui 30,00 euro a carico datore e 4,00 euro a carico Quadro.
In caso di omesso versamento:
- 36,00 euro mensili di E.D.R. per i lavoratori;
- 45,00 euro mensili di E.D.R. per i Quadri.
Altri istituti rilevanti
- Congedo per formazione: fino a 11 mesi.
- Aspettativa per necessità; familiari/personali: fino a 6 mesi.
- Aspettativa per tossicodipendenza: fino a 3 anni.
- Aspettativa per volontariato di protezione civile: fino a 30 giorni continuativi e 90 annui, elevabili in emergenza nazionale.
- Lavoro agile: ammesso previo accordo individuale scritto.
- Preavviso attivo in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, con coinvolgimento dell’Ente bilaterale EPAR per favorire il ricollocamento.
Accordi e rinnovi
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da CCNL, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di CCNL
- CCNL · 29 apr 2022CCNL Outsourcing - Insourcing (Ugl - Federterziario)
- CCNL · 29 apr 2022CCNL Commercio e Servizi (Famar - Adli)
- CCNL · 13 apr 2022CCNL Cinematografia - Generici
- CCNL · 26 mag 2022CCNL Televisioni Private
- CCNL · 31 mag 2022CCNL Laterizi - Industria
- CCNL · 3 giu 2022CCNL Aziende di Animazione (Confsal - Conflavoro)
Cerchi altro? Cerca gratis in CCNL →