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CCNL

CCNL Farmacie Municipalizzate

CCNLH124

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Validità

Dal 7 lug 2022 al 31 dic 2024

Parti stipulanti

SindacatiFilcams-CGILFisascat-CISLUILTuCS-UIL
Datori di lavoroAssofarm

Sfera di applicazione

Il contratto disciplina il rapporto di lavoro dei dipendenti, esclusi i dirigenti, delle imprese in qualsiasi forma gestite o partecipate dagli enti locali, esercenti farmacie, parafarmacie, magazzini farmaceutici all'ingrosso e laboratori farmaceutici.

Inquadramento generale

Il CCNL si applica ai dipendenti delle imprese gestite o partecipate dagli Enti Locali che svolgono attività di:

  • farmacie;
  • parafarmacie;
  • magazzini farmaceutici all'ingrosso;
  • laboratori farmaceutici.

Sono esclusi i dirigenti.

Validità:

  • Decorrenza: 07/07/2022
  • Scadenza: 31/12/2024

Il contratto, salvo disdetta, si rinnova tacitamente di anno in anno.

Parti firmatarie

Parte datoriale:

  • Assofarm

Parte sindacale:

  • Filcams-CGIL
  • Fisascat-CISL
  • UILTuCS-UIL

Trattamento economico

Minimi mensili / retribuzione nazionale conglobata

La retribuzione nazionale conglobata mensile è comprensiva di contingenza ed EDR confederale.

LivelloDal 01/07/2022Dal 01/07/2023Dal 01/07/2024Scatto biennale dal 01/01/2014Indennità funzione/speciale
1Q2.418,482.439,442.456,9126,50160,00
1S2.335,352.355,592.372,4625,82150,00
1C2.230,932.250,262.266,3825,31145,00
1 + 12 anni2.076,972.094,972.109,9725,31130,00
1 + 2 anni2.076,972.094,972.109,9725,31100,00
12.076,972.094,972.109,9725,31-
21.842,881.858,851.872,1623,24-
31.749,501.764,661.777,2922,72-
41.626,761.640,861.652,6120,66-
51.498,361.511,351.522,1720,14-
61.399,251.411,371.421,4819,63-

Note:

  • l'indennità di funzione per i livelli quadro (1Q, 1S, 1C) e l'indennità speciale per i farmacisti collaboratori con anzianità di 2 o 12 anni spettano per 14 mensilità;
  • gli scatti di anzianità sono 15 biennali.

Incrementi della retribuzione base previsti dal rinnovo

Il rinnovo economico ha previsto aumenti della retribuzione base al 1° livello pari a:

  • 80,00 euro dal 01/07/2022;
  • 18,00 euro dal 01/07/2023;
  • 15,00 euro dal 01/07/2024.

Gli importi sono riparametrati sugli altri livelli.

LivelloBase al 31/12/2015Aumento dal 01/07/2022Base al 01/07/2022Aumento dal 01/07/2023Base al 01/07/2023Aumento dal 01/07/2024Base al 01/07/2024Totale aumento
1Q2.325,3393,152.418,4820,962.439,4417,472.456,91131,58
1S2.245,4089,952.335,3520,242.355,5916,872.372,46127,06
1C2.145,0085,932.230,9319,332.250,2616,112.266,38121,38
1 + 12 anni1.996,9780,002.076,9718,002.094,9715,002.109,97113,00
1 + 2 anni1.996,9780,002.076,9718,002.094,9715,002.109,97113,00
11.996,9780,002.076,9718,002.094,9715,002.109,97113,00
21.771,9070,981.842,8815,971.858,8513,311.872,16100,26
31.682,1167,391.749,5015,161.764,6612,631.777,2995,18
41.564,1062,661.626,7614,101.640,8611,751.652,6188,51
51.440,6557,711.498,3612,991.511,3510,821.522,1781,52
61.345,3553,901.399,2512,131.411,3710,111.421,4876,13

Una tantum / vacanza contrattuale

Per il periodo di vacanza contrattuale è stato riconosciuto al personale in forza alla data del 07/07/2022 un importo forfettario pari a 500,00 euro al 1° livello, riparametrato per gli altri livelli.

Per i lavoratori assunti tra 01/01/2022 e 07/07/2022 l'importo è corrisposto pro quota in base ai mesi lavorati; per il part-time si applica il criterio di proporzionalità.

L'importo:

  • non è utile ai fini degli istituti legali e contrattuali;
  • non costituisce base imponibile ai fini del TFR.
Livello1ª tranche alla ratifica dell'ipotesi2ª tranche con cedolino gennaio 2023Totale indennità
1Q291,11291,11582,21
1S281,10281,10562,20
1C268,53268,53537,06
1 + 12 anni250,00250,00500,00
1 + 2 anni250,00250,00500,00
1250,00250,00500,00
2221,82221,82443,65
3210,58210,58421,17
4195,81195,81391,62
5180,35180,35360,71
6168,42168,42336,85

Tredicesima e quattordicesima

Sono previste 14 mensilità:

  • quattordicesima nel mese di giugno;
  • tredicesima nel mese di dicembre.

L'importo è pari alla retribuzione del mese precedente a quello di corresponsione.

Divisori contrattuali

VoceValore
Divisore orario173
Divisore giornaliero26
Numero mensilità14

Orario di lavoro

Orario ordinario

  • 40 ore settimanali.
  • Di norma distribuite su 6 giorni lavorativi.

Flessibilità dell'orario

È possibile una distribuzione disomogenea dell'orario per un massimo di 16 settimane annue, con:

  • minimo 34 ore settimanali;
  • massimo 46 ore settimanali.

Le ore eccedenti e quelle ridotte si compensano tra loro; il lavoratore percepisce comunque la normale retribuzione contrattuale.

Banca ore

Le ore di straordinario e alcune prestazioni eccedenti possono confluire nella banca ore.

  • utilizzo del 50% su disposizione aziendale;
  • utilizzo del restante 50% tramite permessi richiesti dal lavoratore;
  • al 30/06 dell'anno successivo le ore non fruite sono liquidate con maggiorazione del 20%.

Maggiorazioni e indennità collegate alla prestazione

Lavoro notturno

Per il lavoro svolto tra le 22:00 e le 06:00:

  • maggiorazione ordinaria: 10%.

Questa disciplina non si applica al personale di farmacia addetto al servizio notturno specifico.

Servizio notturno in farmacia

TipologiaMaggiorazione
Servizio a porte aperte20%
Servizio a porte chiuse10%
Servizio notturno ordinario coincidente con domenica+20% aggiuntivo
Servizio notturno festivo30%

Lavoro straordinario

TipologiaMaggiorazione
Straordinario feriale diurno20%
Straordinario notturno40%
Straordinario festivo diurno30%

Il limite massimo ordinario è di 100 ore annue per dipendente.

Lavoro festivo e domenicale

TipologiaMaggiorazione
Lavoro festivo20%
Lavoro festivo oltre 80 ore annue50%
Lavoro domenicale20%
Lavoro domenicale oltre 80 ore annue50%

Indennità di reperibilità nelle farmacie periferiche

Per i farmacisti delle farmacie periferiche con un solo farmacista:

FattispecieTrattamento
Solo obbligo di reperibilitàIndennità pari al 15% della retribuzione mensile
Apertura oltre l'orario ordinario fino a 44 ore settimanaliIndennità pari al 10% della retribuzione mensile
Apertura oltre 44 ore settimanali10% della retribuzione mensile + riposo compensativo oppure maggiorazione del 15% per le ore oltre 44
Servizio nell'orario festivo antimeridianoMezza giornata di riposo compensativo + maggiorazione del 15%

Trasferte

Per il personale inviato in trasferta fuori dal comune:

  • rimborso spese documentate di viaggio, vitto, alloggio e altre spese necessarie;
  • per le ore di viaggio eccedenti il normale orario nel giorno di trasferta: indennità pari all'80% della retribuzione oraria;
  • per ogni pernottamento fuori sede: indennità giornaliera pari all'1,5% della retribuzione individuale mensile.

Ferie, permessi, ROL ed ex festività

Ferie

  • 26 giorni annui in caso di orario distribuito su 6 giorni;
  • in caso di distribuzione disomogenea dell'orario: 173 ore annue.

Le ferie vanno fruite di norma entro l'anno di maturazione e comunque entro 18 mesi dalla fine dell'anno di maturazione.

Permessi ed ex festività

IstitutoQuantità
Festività soppresse32 ore annue
ROL base40 ore annue
ROL aggiuntivi dopo 3 anni16 ore annue
ROL aggiuntivi dopo 5 anniulteriori 16 ore annue
Ulteriori permessi per assunti al 31/12/201212 ore annue

Il 4 novembre è assorbito nel monte ore di riduzione orario di lavoro.

Assenze e tutele

Congedo matrimoniale

  • 15 giorni di calendario.

Permesso per lutto

In caso di decesso del coniuge o di parenti/affini entro il secondo grado:

  • 5 giorni lavorativi retribuiti.

La previsione è estesa anche alle coppie di fatto etero o omosessuali.

Malattia

Periodo di comporto:

  • fino a 3 anni di anzianità: 16 mesi;
  • oltre 3 anni di anzianità: 24 mesi.

Trattamento economico integrativo a carico azienda:

  • primi 6 mesi: integrazione fino al 100%;
  • successivi 6 mesi: integrazione fino al 50%.

Per i dipendenti affetti da patologie oncologiche, il trattamento di malattia è integrato al 100% per i primi 365 giorni; sono inoltre previsti permessi retribuiti per terapie fino a 10 ore mensili, con possibili ulteriori 10 ore non retribuite.

Infortunio

  • Conservazione del posto fino a guarigione clinica.
  • Integrazione aziendale:
    • primi 6 mesi: 100%;
    • successivi 6 mesi: 50%.

Maternità

Per i primi 150 giorni di assenza spetta l'integrazione fino al 100% della retribuzione globale giornaliera, inclusi i ratei di tredicesima e quattordicesima.

Violenza di genere

Le lavoratrici e i lavoratori inseriti in percorsi di protezione hanno diritto a:

  • 3 mesi aggiuntivi di congedo rispetto alla legge;
  • facoltà di chiedere l'esonero dal lavoro notturno per 6 mesi successivi.

Periodo di prova

LivelloDurata massima
1Q180 giorni di calendario
1 Super180 giorni di calendario
1C180 giorni di calendario
190 giorni di calendario
260 giorni di calendario
345 giorni di calendario
445 giorni di calendario
515 giorni di calendario
615 giorni di calendario

Per i contratti a termine il periodo di prova è riproporzionato in base alla durata del contratto.

Part-time

Il trattamento economico e normativo è riproporzionato alla ridotta prestazione lavorativa.

Principali regole:

  • minimo ordinario: 12 ore settimanali;
  • lavoro supplementare con maggiorazione del 35%;
  • possibili clausole flessibili per esigenze tecniche, organizzative, produttive o sostitutive;
  • diritto di precedenza nelle trasformazioni tra full-time e part-time secondo le condizioni contrattuali.

Part-time post maternità/paternità

È prevista la possibilità di trasformazione temporanea del rapporto fino al compimento del 3° anno di vita del bambino, con orario tra 20 e 24 ore settimanali, entro limiti numerici aziendali definiti dal contratto.

Apprendistato professionalizzante

  • Durata massima: 3 anni.
  • Possibile per figure inquadrate al 1°, 2°, 3° e 4° livello.
  • Limite numerico: 1 apprendista per ogni dipendente.

Inquadramento economico dell'apprendistato

  • Farmacista collaboratore (livello 1): per tutto il periodo al livello di destinazione finale.
  • Figure con livello finale 4:
    • dal 1° al 12° mese: due livelli sotto;
    • dal 13° al 36° mese: un livello sotto.

Il contratto prevede inoltre ore minime medie annue di formazione tecnico-professionale, differenziate per figura professionale.

Tempo determinato e stagionalità

Il contratto richiama la disciplina legale del lavoro a termine e della somministrazione.

Per le località a prevalente vocazione turistica, i contratti a termine stipulati per gestire picchi di lavoro in determinati periodi dell'anno sono considerati riconducibili a ragioni di stagionalità ed esclusi dai limiti quantitativi previsti dalla legge, se così individuati dalla contrattazione di secondo livello.

Preavviso

Rapporto a tempo indeterminato

Anzianità di servizioLivelliPreavviso
Fino a 5 anni1Q, 1S, 1C, 12 mesi
Fino a 5 anni21 mese
Fino a 5 anni3 e 420 giorni
Fino a 5 anni5 e 615 giorni
Oltre 5 anni e fino a 10 anni1Q, 1S, 1C, 12 mesi
Oltre 5 anni e fino a 10 anni245 giorni di calendario
Oltre 5 anni e fino a 10 anni3 e 41 mese
Oltre 5 anni e fino a 10 anni5 e 620 giorni di calendario
Oltre 10 anni1Q, 1S, 1C, 12 mesi
Oltre 10 anni22 mesi di calendario
Oltre 10 anni3 e 41 mese
Oltre 10 anni5 e 620 giorni di calendario

Gli stessi termini valgono anche per le dimissioni.

Decorrenza del preavviso:

  • dal 16 del mese se la comunicazione avviene entro il giorno 15;
  • dal 1° giorno del mese successivo se la comunicazione avviene dopo il giorno 15.

Dimissioni nel tempo determinato

In caso di dimissioni durante un contratto a termine, il lavoratore è tenuto al preavviso o alla relativa indennità sostitutiva nelle seguenti misure:

  • 2 mesi per 1Q, 1S, 1C;
  • 1 mese per 1 e 2;
  • 20 giorni per gli altri livelli.

TFR

Si applica la disciplina della Legge n. 297/1982.

Sono escluse dalla retribuzione utile ai fini TFR, tra le altre:

  • rimborsi spese;
  • somme una tantum occasionali;
  • compensi per lavoro straordinario e festivo;
  • maggiorazioni per servizio notturno non continuativo;
  • indennità sostitutiva del preavviso;
  • indennità sostitutiva ferie;
  • indennità INPS/INAIL;
  • indennità di trasferta e diarie non continuative;
  • prestazioni in natura con corrispettivo a carico del lavoratore.

Previdenza complementare e assistenza sanitaria integrativa

Previdenza complementare

Il fondo individuato dal contratto è Previambiente.

Contribuzione dal 01/07/2022:

  • 1,5% a carico azienda;
  • 1,0% a carico lavoratore;
  • quota TFR secondo la normativa e l'anzianità di primo impiego.

Assistenza sanitaria integrativa

Il contratto prevede iscrizione al Fondo Est per i lavoratori a tempo indeterminato, full-time e part-time, nonché per gli apprendisti.

Contributo aziendale:

  • 10 euro mensili per iscritto;
  • per il part-time, dal 01/01/2014, contributo equiparato a quello del full-time.

Per i quadri esclusi da Fondo Est è prevista assistenza integrativa tramite convenzione assicurativa Assofarm.

Inquadramento professionale

Il personale è classificato in:

  • Quadri: 1Q, 1 Super, 1C;
  • Impiegati: 1, 1 + 2 anni, 1 + 12 anni, 2, 3, 4, 5, 6.

Tra le figure esemplificative:

  • 1Q: farmacisti direttori di aziende fino a 3 farmacie, capi servizio, capi area;
  • 1 Super: farmacista direttore di farmacia, farmacista direttore di magazzino;
  • 1C: figure specialistiche di elevato livello, farmacisti collaboratori con particolari compiti;
  • 1: farmacista collaboratore, biologo, responsabili con elevata autonomia;
  • livelli dal 2 al 6: progressivo inquadramento di personale amministrativo, tecnico, magazzino, commessi, addetti e ausiliari.

Altri istituti rilevanti

Copertura assicurativa in farmacia

Per danni alle persone conseguenti a rapine o fatti dolosi:

GaranziaImporto
Ricovero ospedaliero70,00 euro/giorno
Morte150.000,00 euro
Invalidità permanente totale250.000,00 euro

Assemblee sindacali

I lavoratori hanno diritto a riunirsi in azienda anche durante l'orario di lavoro nel limite di 10 ore annue retribuite.

Formazione ECM

Le aziende garantiscono ai farmacisti il conseguimento dei crediti ECM previsti dal Ministero della Salute, con:

  • fino a 50 crediti ECM annui tramite FAD a carico dell'azienda;
  • se svolti fuori orario, riconoscimento di una somma pari a 6 ore di retribuzione ordinaria.

Premio di produttività

Demandato alla contrattazione di secondo livello, con collegamento a obiettivi di miglioramento di produttività e redditività aziendale.

Sintesi finale operativa

Il rinnovo 2022-2024 del CCNL Farmacie Municipalizzate conferma la struttura del contratto precedente e introduce:

  • aumenti retributivi in tre tranche dal 01/07/2022, 01/07/2023 e 01/07/2024;
  • una una tantum per la vacanza contrattuale;
  • aggiornamento delle indennità quadro e conferma dell'indennità speciale per farmacisti collaboratori con anzianità;
  • conferma di 14 mensilità, divisori 173/26, orario di 40 ore settimanali;
  • disciplina articolata di straordinari, notturno, festivo, domenicale, trasferte e reperibilità;
  • tutele rafforzate su malattia oncologica, maternità e violenza di genere;
  • conferma di Fondo Est e Previambiente.

Accordi e rinnovi

Contratto collettivo nazionale di lavoro del 07/07/2022Stesura definitiva del testo consolidato del 23/02/2023

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