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Provvedimento

Deliberazione n. 252 del 17/04/2026

Provvedimento del 17 aprile 2026

Garante Privacy252

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante ratifica due provvedimenti d’urgenza adottati nei confronti di Telegram e X a seguito di una segnalazione ex art. 144-bis Codice privacy relativa a materiale audio, immagini o video a contenuto sessualmente esplicito potenzialmente diffuso senza consenso. L’Autorità conferma l’ordine di impedire la diffusione del materiale sulle piattaforme e di conservarne l’eventuale versione in chiaro per 12 mesi a soli fini probatori, con misure idonee a impedirne la diretta identificabilità. Si tratta di una decisione interlocutoria e urgente, fondata sulle norme speciali sul contrasto alla diffusione illecita di contenuti intimi.

Ratifica di misure urgenti nei confronti di Telegram FZ-LLC e X Internet Unlimited Company per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito segnalato come revenge porn

Ratifica di misure urgenti contro la diffusione di materiale sessualmente esplicito

Il Garante per la protezione dei dati personali ha ratificato i provvedimenti urgenti adottati nei confronti di Telegram FZ-LLC e X Internet Unlimited Company in relazione a una segnalazione ex art. 144-bis del Codice privacy, concernente materiale sessualmente esplicito potenzialmente diffuso senza consenso. Il procedimento rientra nella disciplina speciale sul contrasto al c.d. revenge porn.

Quadro normativo richiamato

Il provvedimento richiama:

  • il Regolamento (UE) 2016/679;
  • il d.lgs. 196/2003, come modificato dal d.lgs. 101/2018;
  • l’art. 144-bis del Codice privacy, che attribuisce al Garante la competenza a ricevere segnalazioni e a decidere entro 48 ore ai sensi degli artt. 143 e 144 del Codice;
  • l’art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019, che consente al dirigente competente di adottare in via d’urgenza misure volte a impedire la diffusione del materiale oggetto di segnalazione, con successiva ratifica dell’Autorità.

Origine della segnalazione e oggetto del materiale

La persona interessata ha comunicato di trovarsi in una delle ipotesi tutelate dall’art. 144-bis del Codice e ha chiesto l’intervento dell’Autorità nei confronti delle piattaforme Telegram e X. Il materiale oggetto della segnalazione consisteva in registrazioni audio, immagini o video, oppure altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati e suscettibili di diffusione senza consenso.

Misure urgenti adottate il 7 aprile 2026

Verificata la compatibilità della segnalazione con la disciplina applicabile, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato le determinazioni nn. 156 e 157 del 7 aprile 2026, con cui ha disposto:

  • l’ingiunzione a Telegram FZ-LLC e a X Internet Unlimited Company di adottare immediatamente misure volte a impedire la diffusione sulle rispettive piattaforme del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash;
  • la prescrizione di conservare l’eventuale materiale acquisito in chiaro, a soli fini probatori, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento;
  • l’obbligo di usare misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati e di comunicare tempestivamente all’Autorità l’eventuale acquisizione del contenuto in chiaro.

Esito del procedimento

Il Garante ha preso atto delle note di trasmissione ai gestori delle piattaforme e delle osservazioni formulate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, nonché della documentazione in atti. All’esito, ha ratificato i provvedimenti urgenti nn. 156/2026 e 157/2026, confermando le misure cautelari finalizzate a evitare la diffusione del materiale segnalato e a preservarne la disponibilità probatoria nel rispetto della riservatezza degli interessati.

Punti principali

Segnalazione ex art. 144-bis Codice privacy

Una persona interessata ha segnalato di rientrare in una delle ipotesi di cui all’art. 144-bis del Codice, chiedendo l’intervento del Garante nei confronti delle piattaforme Telegram e X. La segnalazione riguardava registrazioni audio, immagini o video, ovvero altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito destinati a rimanere privati e suscettibili di invio, consegna, cessione, pubblicazione o diffusione senza consenso.

Provvedimenti urgenti del dirigente

In base all’art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato in via d’urgenza le determinazioni nn. 156 e 157 del 7 aprile 2026. Tali provvedimenti hanno ingiunto a Telegram FZ-LLC e X Internet Unlimited Company di adottare immediatamente misure per impedire la diffusione del materiale oggetto di segnalazione, trasmesso in formato hash.

Prescrizione di conservazione a fini probatori

Alle medesime società è stata prescritta la conservazione dell’eventuale materiale oggetto della segnalazione che fosse acquisito in chiaro dalle piattaforme, esclusivamente per finalità probatorie, per dodici mesi dalla ricezione del provvedimento. La conservazione doveva avvenire con misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati, con successiva comunicazione tempestiva all’Autorità.

Ratifica del Garante

Il Garante, preso atto della compatibilità della segnalazione con l’art. 144-bis del Codice, delle note di trasmissione ai gestori e delle osservazioni ex art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, ha ratificato i provvedimenti urgenti nn. 156/2026 e 157/2026 adottati il 7 aprile 2026. La decisione conferma quindi l’efficacia delle misure cautelari a tutela dell’interessato e contro l’eventuale diffusione del materiale sulle piattaforme.

Come è indicizzato

Materierevenge pornpiattaforme digitalidiritti della personalitàmisure urgenti e cautelariconservazione a fini probatori

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