Sentenza n. 5843/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (sezione terza) n.-OMISSIS-pubblicata il 18.12.2024, resa tra le parti a definizione del procedimento iscritto al n. 6587/2021 Reg. Ric.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento del GSE di decadenza integrale dalle tariffe incentivanti del Quarto Conto Energia e di preannunciato recupero degli incentivi percepiti per un impianto fotovoltaico
Esito
Favorevole al resistente (gestore incentivi)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa aveva ottenuto, per un impianto fotovoltaico di potenza pari a 510,24 kW, il riconoscimento della tariffa incentivante prevista dal d.m. 5 maggio 2011, inclusa la maggiorazione per impianti installati in sostituzione di coperture contenenti amianto. A seguito di indagini penali e di verifiche documentali, il GSE aveva rilevato che la SCIA trasmessa per ottenere l'incentivo non corrispondeva a quella depositata presso il Comune; gli elaborati grafici e la documentazione tecnica non coincidevano; le fotografie ante e post operam riguardavano un diverso impianto; i formulari relativi allo smaltimento dell'eternit risultavano alterati. Il GSE aveva quindi disposto la decadenza dagli incentivi, con recupero delle somme indebitamente percepite. L'impresa ha impugnato la sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso, deducendo: l'illegibilità e incompletezza del provvedimento notificato, privo di una pagina; la mancata trasmissione o allegazione degli atti richiamati; l'erroneità della decadenza integrale, sostenendo che le irregolarità avrebbero potuto comportare soltanto una decurtazione del 20%; la mancata specificazione della tariffa, ordinaria o premiale, colpita dalla decadenza; il difetto di motivazione e la mancata ponderazione dell'interesse pubblico. È stata inoltre invocata la diversa determinazione assunta dal GSE nei confronti di un altro impianto.
La decisione
L'appello è stato respinto. Il Consiglio di Stato ha ritenuto irrilevante la mancanza della pagina 5 del provvedimento, poiché le pagine ricevute consentivano comunque di ricostruire i presupposti di fatto, l'istruttoria, le osservazioni dell'impresa e le ragioni giuridiche della decadenza, senza pregiudizio per la difesa. La censura relativa alla mancata allegazione degli atti richiamati è stata dichiarata nuova e quindi inammissibile in appello ai sensi dell'art. 104 c.p.a.; comunque, il Collegio ne ha rilevato anche la genericità e l'infondatezza. È stato escluso il difetto di motivazione: il provvedimento indicava le difformità tra la documentazione presentata al GSE e quella acquisita dalla Guardia di finanza, qualificandole come presentazione di dati non veritieri o documenti falsi o contraffatti, e richiamava l'art. 42, comma 3, del d.lgs. 28/2011 e l'allegato 1 al d.m. 31 gennaio 2014. La decadenza integrale e il recupero delle somme erano sufficientemente determinati, senza necessità di distinguere tariffa base e maggiorazione né di quantificare immediatamente il recupero, rimesso a un successivo atto. Il Collegio ha ritenuto che la non veridicità della documentazione, quando incide sull'ottenimento dell'incentivo, costituisca violazione primaria e sostanziale, tale da imporre la decadenza e il recupero, anziché una mera decurtazione. La decurtazione non costituisce un diritto soggettivo dell'interessato, ma dipende dalla valutazione dell'entità della violazione rimessa alla discrezionalità tecnica del GSE. Non può essere invocato, inoltre, l'eventuale errore commesso dall'amministrazione in altri casi per ottenere la reiterazione del medesimo errore. In presenza di incentivi pubblici indebitamente percepiti, l'interesse pubblico al recupero è stato ritenuto in re ipsa e non può sorgere un legittimo affidamento sulla conservazione di somme non spettanti. L'appellante è stata condannata alle spese del giudizio, liquidate in euro 5.000 oltre accessori se dovuti.
Norme richiamate
art. 42, comma 3, d.lgs. 28/2011
Nel caso in cui le violazioni riscontrate nell’ambito dei controlli di cui ai commi 1 e 2 siano rilevanti ai fini dell’erogazione degli incentivi
Impone al GSE di disporre la decadenza dagli incentivi e il recupero delle somme erogate quando le violazioni accertate siano rilevanti ai fini dell'erogazione; prevede invece la decurtazione, in misura compresa tra il 10 e il 50 per cento, per violazioni non oggetto di denuncia spontanea quando non ricorrono i presupposti della decadenza.
art. 11, comma 1, d.m. 31 gennaio 2014
presentazione al GSE di dati non veritieri o di documenti falsi o contraffatti
Richiama e tipizza, nell'allegato 1, la presentazione di dati non veritieri o documenti falsi o contraffatti quale violazione rilevante ai fini dell'applicazione delle conseguenze decadenziali.
Allegato 1 al d.m. 31 gennaio 2014, lettera a)
presentazione al GSE di dati non veritieri o di documenti falsi o contraffatti
La non veridicità della documentazione prodotta per ottenere gli incentivi è qualificata come violazione rilevante.
art. 104 c.p.a.
nel giudizio di appello il thema decidendum è circoscritto dalle censure ritualmente sollevate in primo grado
Vieta l'introduzione in appello di nuove doglianze, in fatto o in diritto, non dedotte nel giudizio di primo grado.
art. 112 c.p.c.
corrispondenza tra il chiesto e pronunciato
Il Collegio ha richiamato il principio per ritenere esaurita la decisione con l'esame degli aspetti rilevanti della controversia.
art. 14, comma 1, lett. c), d.m. 5 maggio 2011
maggiorazione di 5 centesimi di €/kWh prevista ... per gli impianti installati in sostituzione di coperture in eternit o comunque contenenti amianto
Prevede la maggiorazione tariffaria richiesta per l'impianto, la cui spettanza è risultata incisa dalla non veridicità della documentazione presentata.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato per disporre l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi delle parti private.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla disciplina nazionale sulla privacy, ai fini dell'oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Quando, nell'ambito dei controlli sugli incentivi pubblici, il gestore accerta che la documentazione prodotta dal beneficiario contiene dati non veritieri o documenti falsi o contraffatti e che la violazione è correlata all'ottenimento dell'incentivo, la decadenza integrale dal beneficio e il recupero delle somme indebitamente percepite costituiscono conseguenze legittime e doverose, non sostituibili con una mera decurtazione.
- La decurtazione dell'incentivo non costituisce un diritto soggettivo del beneficiario, ma una misura la cui applicazione dipende dalla valutazione dell'entità della violazione rimessa alla discrezionalità tecnica del gestore; essa non è necessariamente applicabile quando la violazione incide sui presupposti sostanziali per ottenere l'incentivo.
- In un sistema di incentivi fondato su autodichiarazioni e documentazione prodotta dall'interessato, il beneficiario è tenuto a dichiarare correttamente tutti i dati rilevanti e risponde della veridicità della documentazione; le violazioni non meramente formali, ma incidenti sui requisiti di accesso al beneficio, giustificano la decadenza integrale.
- Il provvedimento di decadenza è sufficientemente motivato quando indica i dati dell'impianto, le difformità tra la documentazione presentata al gestore e quella acquisita nell'istruttoria, le osservazioni dell'interessato e la base normativa della decadenza, anche mediante rinvio a precedenti atti conosciuti dal destinatario.
- La ricezione di un provvedimento privo di una pagina non determina di per sé l'illegittimità dell'atto quando le parti pervenute consentono comunque di comprendere l'iter logico-giuridico, i presupposti fattuali e le ragioni della decisione, senza concreto pregiudizio per la difesa.
- Nel giudizio di appello non possono essere introdotte nuove censure non dedotte in primo grado; la doglianza nuova è inammissibile ai sensi dell'art. 104 c.p.a., anche se collegata a profili già controversi.
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