Sentenza del 21/12/2016 n. 26515 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La Regione Calabria ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Catanzaro che aveva dichiarato tardivo il suo appello contro la decisione di primo grado favorevole al contribuente, relativa al recupero di tasse automobilistiche per gli anni 2000, 2001 e 2002. La Regione sosteneva che l'atto di appello fosse stato consegnato all'Ufficiale Giudiziario il 29 ottobre 2007 e spedito il 30 ottobre 2007, quindi entro il termine lungo di impugnazione, in scadenza il 31 ottobre 2007, invocando il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione. Ha dedotto la violazione dell'art. 149 c.p.c. e della legge n. 890 del 1982, nonché vizi di motivazione e travisamento dei fatti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso della Regione Calabria, senza esaminare nel merito la questione della tempestività dell'appello. Il motivo non conteneva il necessario quesito di diritto né, per la censura relativa alla motivazione, il prescritto momento di sintesi richiesti dall'art. 366-bis c.p.c. La Regione è stata inoltre condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 1.000 euro per compensi professionali, oltre rimborso forfettario e accessori di legge.
Norme richiamate
Art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.
Individua i motivi di ricorso per cassazione relativi, tra l'altro, alla violazione o falsa applicazione di norme di diritto e ai vizi della motivazione.
Art. 366-bis c.p.c.
Nel regime applicabile alla decisione impugnata, imponeva che ogni motivo fondato sull'art. 360, nn. 1, 2, 3 e 4, si concludesse con uno specifico quesito di diritto; per il vizio di motivazione richiedeva un momento di sintesi autonomo e puntuale. La mancata formulazione comportava l'inammissibilità del ricorso.
Art. 327, comma 1, c.p.c.
Prevedeva il termine lungo per impugnare le sentenze non notificate, applicabile al processo tributario tramite l'art. 38, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992. Secondo la ricorrente, il termine scadeva il 31 ottobre 2007.
Art. 149 c.p.c.
Disciplina la notificazione a mezzo posta e veniva invocato dalla Regione per sostenere che la notificazione dovesse considerarsi tempestiva in relazione alla consegna o alla spedizione dell'atto.
Legge n. 890 del 1982, art. 4
Disciplina le notificazioni degli atti giudiziari a mezzo del servizio postale; la Regione lo ha richiamato insieme al principio della scissione degli effetti della notificazione.
D.lgs. n. 546 del 1992, art. 38, comma 3
Rende applicabile al processo tributario la disciplina del termine lungo di impugnazione prevista dall'art. 327 c.p.c.
Sentenza Corte costituzionale n. 477 del 2002
È richiamata a sostegno del principio secondo cui la notificazione produce effetti distinti per il notificante e per il destinatario, perfezionandosi per il notificante al momento della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario o, secondo la specifica modalità, della spedizione.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il rispetto dei requisiti formali del ricorso è essenziale: quando la legge richiede un quesito di diritto o un momento di sintesi, la loro omissione può determinare l'inammissibilità senza esame del merito.
- La censura deve essere formulata in modo autonomo, specifico e immediatamente comprensibile, indicando l'errore giuridico o il fatto decisivo trascurato e il nesso con la decisione impugnata.
- Quando si discute della tempestività di una notificazione, occorre distinguere il momento di perfezionamento per il notificante da quello per il destinatario e documentare con precisione consegna, spedizione e ricezione dell'atto.
- Il rispetto del termine per impugnare non è sufficiente se il ricorso successivo in cassazione è tecnicamente inammissibile: la Corte può arrestarsi ai requisiti processuali senza valutare la fondatezza della questione sottostante.
- La parte soccombente in cassazione, anche quando il ricorso è dichiarato inammissibile per un vizio formale, può essere condannata al pagamento delle spese del giudizio.
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