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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26901/2022 del 12/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che confermava il sequestro preventivo di Lewis Medica s.r.l. e del relativo patrimonio sociale. La ricorrente contestava la legittimità del sequestro delle quote societarie e la motivazione del Tribunale del riesame relativa alla pertinenzialità della società rispetto ai reati contestati a Giancarlo Arcieri (associazione mafiosa e concorso esterno), denunciando altresì l'omesso esame della documentazione depositata in memoria (bilanci 2017-2019, atto di trasformazione, mutui) e la violazione di norme processuali e civili richiamate (art. 321 c.p.p., artt. 810 e 813 c.c., art. 416-bis c.p., art. 104-bis disp. att. cod. proc. pen.)

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto legittimo il sequestro preventivo adottato ai sensi dell'art. 321, comma 1, cod. proc. pen., poichè sussisteva una 'strutturale strumentalità' della Lewis Medica rispetto ai reati contestati ad Arcieri, sulla base delle intercettazioni che ne indicavano l'effettivo dominio e il ruolo stabile nella commissione delle condotte corruttive finalizzate alle forniture medicali. La Corte ha inoltre rigettato l'asserita regola di impossibilità di sequestro delle quote societarie richiamata dalla ricorrente, richiamando giurisprudenza che ammette il sequestro di beni di terzi quando la loro libera disponibilità sia idonea a consentire la protrazione o l'aggravamento dei reati. La documentazione contabile prodotta in sede di riesame non è stata ritenuta dal ricorrente specificamente idonea a confutare la ricostruzione investigativa; pertanto il provvedimento del Tribunale del riesame è stato ritenuto adeguatamente motivato. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 321 cod. proc. pen.

    Autorizza il sequestro preventivo finalizzato a impedire la protrazione o l'aggravamento del reato; può colpire anche cose di proprietà di terzi se la loro disponibilità libera è idonea a consentire la prosecuzione o l'agevolazione dei reati. La pertinenzialità richiesta per il sequestro preventivo può essere anche indiretta e non necessita del collegamento strutturale richiesto per la confisca.

  • art. 416-bis cod. pen.

    settimo comma (richiamato nel confronto)

    Distinzione tra misure personali/di confisca connesse alla fattispecie di mafia e il sequestro preventivo non finalizzato alla confisca; qui il sequestro è stato adottato come misura preventiva ex art. 321, comma 1, non come misura di confisca ai sensi dell'art. 416-bis.

  • art. 104-bis disp. att. cod. proc. pen.

    Regola il rapporto tra il sequestro delle quote societarie e l'eventuale estensione al complesso aziendale; la giurisprudenza richiamata chiarisce che il sequestro delle quote non si estende automaticamente al complesso aziendale.

  • art. 325 cod. proc. pen.

    Limita il controllo di legittimità in cassazione sulle ordinanze di riesame alle ipotesi di violazione di legge (mancanza o apparenza di motivazione), escludendo il sindacato di merito su valutazioni non rientranti nel perimetro delle violazioni di legge.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese del procedimento per il ricorrente in caso di inammissibilità o rigetto del ricorso; applicata per condannare la ricorrente al pagamento delle spese.

  • artt. 810 e 813 cod. civ.

    Richiamati dalla ricorrente nella doglianza relativa alla titolarità e alla opponibilità di atti societari; la Corte non ha ritenuto tali richiami decisivi alla luce delle risultanze investigative e della necessità di specificità nel confutare la strumentalità della societÃ.

  • d.lgs. n. 159/2011

    Richiamato negli arresti giurisprudenziali come riferimento normativo per il principio che il sequestro delle quote societarie non si estende automaticamente al complesso aziendale; usato a supporto della natura non automatica dell'ablazione dell'impresa.

Massime di principio

  • Il sequestro preventivo ai sensi dell'art. 321, comma 1, c.p.p. può colpire beni intestati a terzi non indagati se esiste un nesso di pertinenzialitÃ, anche indiretta, con il reato e se la libera disponibilità dei beni è idonea a consentire la protrazione o l'aggravamento dell'attività criminosa.
  • La pertinenzialità per il sequestro preventivo non richiede il grado di collegamento strutturale necessario per la confisca; tuttavia non può essere mera occasionalitÃ: deve emergere una strumentalità stabile o ripetibile del bene rispetto al reato.
  • Lo stato di buona fede del terzo non è decisivo quando il sequestro è disposto per esigenze preventive ai sensi dell'art. 321, comma 1; la buona fede è invece rilevante se il sequestro è finalizzato esclusivamente alla confisca (art. 321, comma 2).
  • In sede di riesame e in cassazione il ricorrente deve indicare specificamente quali elementi documentali concretamente confutano la ricostruzione probatoria (ad es. intercettazioni) che giustifica la pertinenzialitÃ; la mera produzione generica di bilanci o atti societari senza spiegare perché altererebbero la valutazione non è di norma sufficiente.
  • Il sindacato della Corte di Cassazione sulle ordinanze di riesame è limitato: può intervenire per violazione di legge o per mancanza assoluta/meramente apparente di motivazione, non per valutazioni di merito non configurabili come vizio di legge.
  • Per contrastare efficacemente un sequestro di azienda o quote societarie conviene proporre soluzioni alternative proporzionate (vincoli diversi, amministrazione giudiziaria limitata, misure interdittive) e fornire elementi probatori chiari e circostanziati che dimostrino l'assenza di strumentalità o la prevalente operatività lecita dell'impresa.

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