Ordinanza n. 4072/2026 - Napoli, Sezione 2
per l'ottemperanza -al giudicato formatosi sulla sentenza del Corte d''Appello di Napoli Sez. Lavoro n. 253 del 13.2.2024 notificata in data 14.2.2024 e divenuta irrevocabile.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti del commissario ad acta ritenuti meramente formali nell'esecuzione del giudicato sulla ricostruzione della posizione previdenziale
Esito
La controversia
Due dipendenti pubbliche hanno proposto reclamo nell'ambito del giudizio di ottemperanza, lamentando che gli atti adottati dal commissario ad acta, nominato in precedenza per dare esecuzione al giudicato formatosi su una sentenza del giudice del lavoro, avrebbero assicurato un'esecuzione soltanto formale del dictum. In particolare, secondo le ricorrenti, non sarebbero stati compiuti gli adempimenti necessari alla piena ricostruzione della loro posizione previdenziale. Il commissario ad acta ha depositato una relazione rappresentando la particolare complessità dell'incarico, dovuta alla novità e alla mancata procedimentalizzazione dell'attività richiesta nonché al necessario coinvolgimento di più amministrazioni, tra cui INPS, MEF e Ragionerie territoriali dello Stato, e ha chiesto una proroga del termine assegnato.
La decisione
Il TAR non ha ancora deciso nel merito il reclamo contro l'operato del commissario ad acta. Ritenendo puntualmente rappresentate nella relazione le ragioni della complessità delle attività esecutive, ha differito la decisione a una successiva camera di consiglio, consentendo al commissario di completare gli adempimenti già avviati. È stata fissata nuova udienza camerale per il 13 gennaio 2027. L'ordinanza non accerta quindi né l'inesatta esecuzione del giudicato né la sua piena esecuzione.
Norme richiamate
art. 112 c.p.a.
La disposizione è richiamata quale base processuale del ricorso volto all'esecuzione del giudicato.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando il commissario ad acta rappresenta con una relazione puntuale la particolare complessità e novità delle attività esecutive, il giudice può differire la decisione sul reclamo contro gli atti commissariali per consentire il completamento degli adempimenti già avviati.
- La complessità dell'esecuzione del giudicato, derivante dal coinvolgimento necessario di più amministrazioni e dall'assenza di una procedimentalizzazione dell'attività richiesta, può giustificare la proroga del termine assegnato al commissario ad acta e il rinvio della decisione sul reclamo.
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