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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 8075/2020 del 23/04/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Due acquirenti avevano impugnato l’avviso di rettifica e liquidazione relativo alla compravendita di un terreno edificabile di 9.292 mq. Il corrispettivo pattuito era di Euro 300.000,00, mentre l’Agenzia delle Entrate aveva rideterminato il valore in Euro 882.740,00 facendo riferimento alla media di quattro compravendite di terreni ritenuti similari, concluse nel biennio precedente. La Commissione tributaria provinciale aveva respinto l’impugnazione e la Commissione tributaria regionale della Campania, con sentenza n. 141/45/14 depositata il 10 gennaio 2014, aveva rigettato l’appello. In Cassazione i ricorrenti hanno proposto due motivi. Con il primo hanno denunciato violazione dell’art. 2697 c.c. e omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che dei quattro atti comparativi non vi fosse traccia concreta negli atti del procedimento e che l’amministrazione non avesse assolto l’onere della prova. Con il secondo hanno denunciato violazione dell’art. 51, comma 3, del D.P.R. n. 131/1986 e dell’art. 7 del D.Lgs. n. 546/1992, oltre a omesso esame di un fatto decisivo: secondo i ricorrenti, la CTR aveva comparato i valori accertati anziché i prezzi di vendita risultanti dai quattro atti, due dei quali erano stati prodotti dagli stessi contribuenti, e aveva omesso di esaminare una perizia di parte.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha rilevato che le censure, in parte inammissibili, erano comunque infondate. Quanto al primo motivo, la CTR aveva ritenuto assolto l’onere probatorio dell’amministrazione sulla base della media di quattro compravendite di terreni similari e aveva constatato che l’avviso indicava le caratteristiche del terreno rettificato e riportava le caratteristiche essenziali dei beni comparati. I ricorrenti non avevano indicato né riprodotto in modo autosufficiente il fatto decisivo trascurato, né i pertinenti motivi di appello; in appello spettava inoltre agli appellanti dimostrare il fondamento della domanda diretta a superare la decisione di primo grado. Quanto al secondo motivo, i ricorrenti non avevano riprodotto almeno in riassunto il motivo di appello pertinente né il contenuto degli atti di compravendita, impedendo la verifica della censura sui prezzi utilizzati. La perizia di parte, per quanto riportato nel ricorso, non effettuava un’effettiva comparazione tra terreni edificabili di caratteristiche analoghe e non indicava un fatto decisivo; la richiesta si risolveva quindi in una rivalutazione delle prove, preclusa in cassazione. I ricorrenti sono stati condannati in solido a pagare all’Agenzia delle Entrate Euro 7.000,00 per spese del giudizio di legittimità, oltre spese prenotate a debito, rimborso forfettario e oneri accessori. La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    il giudice del gravame ha ritenuto assolto l’onere probatorio gravante sull’amministrazione, – così rendendo esplicita la corretta applicazione, sul punto, dell’art. 2697 c.c.

    Nel caso concreto, la CTR ha correttamente ritenuto assolto l’onere probatorio dell’amministrazione sulla base della rettifica fondata sulla media di quattro atti relativi a terreni similari e della descrizione delle caratteristiche dei terreni contenuta nell’avviso.

  • art. 366 c.p.c.

    il ricorso per cassazione, – alla stregua dei requisiti di contenuto-forma previsti, a pena di inammissibilità, dall’art. 366 c.p.c., – deve assolvere al principio di autosufficienza e, così, contenere tutti gli elementi necessari ad integrare le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza ed a consentire, altresì, la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio ed accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e, quindi, ad elementi o atti attinenti al pregresso giudizio di merito

    Il ricorso per cassazione deve esporre gli elementi necessari a comprendere e verificare le censure senza rinviare ad atti o fonti esterni al ricorso; tale onere comprende la riproduzione o sintesi degli atti e dei motivi rilevanti per la censura.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, (secondo il cui disposto rileva, ora, l'“omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”), – qual conseguente alla novella di cui al D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134 (applicabile nella fattispecie, posto che la gravata sentenza è stata pubblicata il 10 gennaio 2014), – implica la censura di omesso esame di fatto decisivo controverso che va inteso quale fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia); laddove l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.

    Il vizio riguarda l’omesso esame di un fatto storico, discusso e decisivo, non la mancata menzione o valutazione di singoli elementi istruttori quando il fatto storico rilevante sia stato comunque considerato dal giudice.

  • art. 51, comma 3, D.P.R. n. 131/1986

    la critica svolta si risolve nella sollecitazione di un riesame dei dati probatori che è precluso in questa sede.

    La decisione non enuncia una distinta interpretazione sostanziale del criterio comparativo previsto dalla norma; esclude, nel caso concreto, che la censura relativa ai valori e ai prezzi comparati possa essere usata per ottenere in cassazione una nuova valutazione dei dati probatori.

  • art. 7 D.Lgs. n. 546/1992

    il giudice del gravame ha ritenuto tali valori congruenti con le caratteristiche del terreno oggetto di rettifica.

    La Corte non formula una regola autonoma sull’articolo; nel caso concreto ritiene non scrutinabile la censura concernente la valutazione dei valori comparativi, anche perché il ricorso non riportava adeguatamente gli atti e i motivi necessari alla verifica.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

    In conseguenza del rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti processuali per il pagamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione deve contenere, in modo autosufficiente, gli elementi necessari a illustrare e verificare le censure; quando la decisione impugnata si fonda su atti o motivi del giudizio di merito, il ricorrente deve riprodurne il contenuto rilevante, almeno in sintesi, senza rinviare a fonti esterne al ricorso.
  • Il vizio di omesso esame previsto dall’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. ha per oggetto un fatto storico, principale o secondario, discusso tra le parti e decisivo; non ricorre per la sola mancata considerazione di singoli elementi istruttori se il fatto storico rilevante è stato comunque esaminato.
  • Nel giudizio di appello, l’appellante deve dimostrare il fondamento della domanda diretta a far riformare la decisione di primo grado, indicando le ragioni della sua ingiustizia o invalidità e superando la presunzione di legittimità che la assiste; tale criterio processuale opera anche nel processo tributario.
  • La Corte di cassazione non può essere investita di una nuova valutazione dei dati probatori: una censura che, pur formulata come violazione di legge o omesso esame, solleciti soltanto un riesame delle prove è preclusa.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoImpugnazioniProve
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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