Ordinanza n. 3014/2026 - Roma, Sezione 4B
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, A) in parte qua, dell'O.M. 16.02.2026 n. 27 (pubblicata sul portale InPa in data 23.02.2026), recante la disciplina delle procedure di aggiornamento e rinnovo delle graduatorie provinciali e di istituto per il conferimento delle supplenze (GPS), valide per il biennio 2026 / 2028, nella parte in cui individua i requisiti di inserimento in I fascia non consentendo l'inserimento con riserva dei docenti che conseguono l'abilitazione all'estero entro il 30.06.2026; B) del parere del CSPI adottato nella seduta plenaria n. 157 del 11.12.2025; C) dell'Avviso di errata corrige, prot. n. 4318 del 23.02.2026; D) di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo dei diritti e degli interessi dei ricorrenti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Disciplina delle GPS per il biennio 2026/2028, nella parte in cui non consente l'inserimento con riserva in prima fascia ai docenti che conseguiranno all'estero il titolo di specializzazione sul sostegno entro il 30 giugno 2026, nonché parere del CSPI, avviso di errata corrige e atti connessi
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, l'O.M. 16 febbraio 2026, n. 27, relativa all'aggiornamento e rinnovo delle graduatorie provinciali e di istituto per il conferimento delle supplenze per il biennio 2026/2028. La contestazione riguarda la mancata previsione dell'inserimento con riserva in prima fascia per i docenti che frequentano percorsi formativi sul sostegno all'estero e conseguiranno il titolo entro il 30 giugno 2026. È stata dedotta una disparità di trattamento rispetto ai candidati che conseguiranno in Italia, entro la medesima data, l'abilitazione o la specializzazione sul sostegno e che possono iscriversi con riserva. L'impugnazione è stata estesa al parere del CSPI, all'avviso di errata corrige e agli atti presupposti, connessi o consequenziali.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Ha esaminato l'art. 7, commi 3 e 4, dell'O.M. n. 27/2026, rilevando che il termine del 16 marzo 2026 per la presentazione delle domande opera sia per chi abbia conseguito in Italia il titolo di specializzazione sul sostegno sia per chi abbia conseguito all'estero un titolo debitamente riconosciuto dall'amministrazione competente. L'iscrizione con riserva prevista dall'ordinanza riguarda invece due fattispecie differenti: da un lato, chi conseguirà in Italia il titolo entro il 30 giugno 2026; dall'altro, chi abbia già conseguito all'estero il titolo, ma sia ancora privo del riconoscimento richiesto in Italia, con contratto a tempo determinato soggetto a clausola risolutiva in caso di diniego del riconoscimento. Secondo il giudice, non è irragionevole né discriminatoria la mancata estensione dell'iscrizione con riserva ai candidati che conseguiranno all'estero il titolo entro il 30 giugno 2026, poiché la posizione di costoro non è equiparabile a quella di chi conseguirà in Italia il titolo entro tale data o di chi abbia già conseguito all'estero un titolo sottoposto soltanto alla procedura di riconoscimento. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della novità della questione.
Norme richiamate
art. 7, commi 3 e 4, O.M. n. 27/2026
qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero e riconosciuto dall'Amministrazione preposta, devono essere altresì indicati gli estremi del provvedimento di riconoscimento del titolo medesimo
Il termine per la dichiarazione dei titoli di accesso opera anche per i titoli esteri già riconosciuti; l'iscrizione con riserva è prevista per chi abbia già conseguito all'estero il titolo ma non abbia ancora ottenuto il riconoscimento, non per chi conseguirà all'estero il titolo dopo la scadenza della domanda.
art. 55 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare incidentale esaminata dal TAR.
art. 4, commi 6-bis e 6-ter, l. 3 maggio 1999, n. 124
È richiamato dall'ordinanza ministeriale quale base normativa delle procedure di aggiornamento e rinnovo delle GPS e del conferimento delle supplenze.
Massime di principio
- Nelle procedure di formazione delle graduatorie, non è irragionevole differenziare il regime dell'iscrizione con riserva in base alla diversa situazione di chi conseguirà in Italia il titolo richiesto entro il termine successivo previsto dal bando e di chi conseguirà all'estero un titolo che, oltre a essere futuro, dovrà anche essere sottoposto al riconoscimento richiesto dall'ordinamento italiano.
- La posizione di chi abbia già conseguito all'estero un titolo non ancora riconosciuto non è automaticamente equiparabile a quella di chi conseguirà all'estero il titolo in data futura: la prima può essere disciplinata mediante iscrizione con riserva e clausola risolutiva del contratto, mentre la seconda può essere esclusa dalla graduatoria se il titolo non esiste alla scadenza del termine per la presentazione della domanda.
- Il termine fissato per dichiarare i titoli di accesso alle graduatorie può essere applicato uniformemente ai candidati che abbiano già conseguito il titolo in Italia o all'estero, purché il titolo estero sia stato debitamente riconosciuto.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 25 mag 2026Ordinanza n. 302/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 25 mag 2026Ordinanza n. 303/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 25 mag 2026Ordinanza n. 304/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 25 mag 2026Ordinanza n. 305/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 25 mag 2026Ordinanza n. 17/2026 - Trento, Sezione 1
- Ordinanza · 25 mag 2026Ordinanza n. 18/2026 - Trento, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →