Sentenza n. 3748/2026 - Roma, Sezione 1
per la dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato dalle Amministrazioni intimate in ordine all’istanza del 23 settembre 2025, avente ad oggetto il rilascio del visto per motivi di studio e la fissazione di un appuntamento per la formalizzazione della richiesta del suddetto visto; nonché per l’accertamento dell’obbligo delle Amministrazioni intimate di provvedere in ordine alle menzionate istanze, secondo le rispettive competenze; e per la condanna delle stesse Amministrazioni intimate a provvedere in ordine alle menzionate istanze, secondo le rispettive competenze, entro un termine non superiore a trenta giorni, con richiesta di nomina di un Commissario ad acta ex art. 117, co. 3 c.p.a.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato sull’istanza di attivazione del procedimento per il rilascio di un visto d’ingresso per motivi di studio e per la fissazione dell’appuntamento per formalizzare la domanda
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione consolare)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell’art. 117 c.p.a. contro il silenzio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e dell’Ambasciata d’Italia ad Islamabad sull’istanza del 23 settembre 2025, chiedendo l’accertamento dell’illegittimità del silenzio, la dichiarazione dell’obbligo delle amministrazioni di provvedere sull’istanza relativa al rilascio del visto per motivi di studio e alla fissazione dell’appuntamento, nonché la condanna a provvedere entro trenta giorni, con eventuale nomina di un commissario ad acta ai sensi dell’art. 117, comma 3, c.p.a. Nel corso del giudizio, la sede diplomatica ha fissato l’appuntamento per la presentazione della domanda di visto, calendarizzato per il 15 dicembre 2025.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, ritenendo che la fissazione dell’appuntamento da parte della sede diplomatica integrasse il pieno soddisfacimento della pretesa azionata, ai sensi del combinato disposto degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a. Le spese di lite sono state compensate, poiché il periodo intercorso tra la richiesta di appuntamento e la notificazione del ricorso non era particolarmente esteso e l’amministrazione si era attivata in tempi ritenuti ragionevoli, anche in considerazione dell’elevato numero di istanze analoghe. L’amministrazione è stata comunque condannata a restituire al ricorrente il contributo unificato, ove versato.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
azione avverso il silenzio della pubblica amministrazione
La disposizione è stata utilizzata quale base processuale per impugnare il silenzio amministrativo e chiedere l’accertamento dell’obbligo di provvedere.
art. 34, comma 5, c.p.a.
cessazione della materia del contendere
La sopravvenuta attivazione del procedimento, mediante fissazione dell’appuntamento richiesto, ha determinato il pieno soddisfacimento della pretesa e quindi la cessazione della materia del contendere.
Massime di principio
- Nel giudizio avverso il silenzio, la sopravvenuta attivazione del procedimento amministrativo, quando realizza integralmente la pretesa concreta dedotta in giudizio, determina la cessazione della materia del contendere ai sensi del combinato disposto degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a.
- La fissazione dell’appuntamento necessario per la presentazione della domanda di visto può integrare pieno soddisfacimento della pretesa azionata contro il silenzio, quando l’oggetto del ricorso consisteva nell’attivazione del procedimento e nella formalizzazione della richiesta.
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