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Sentenza

Sentenza del 22/07/2015 n. 15419 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava il diniego del rimborso del credito IVA relativo al 2005, derivante dall'acquisto di autoveicoli. L'Agenzia delle Entrate sosteneva che, dopo la sentenza della Corte di giustizia del 14 settembre 2006, la società avrebbe dovuto ripresentare l'istanza secondo le formalità e i termini previsti dal D.L. n. 258/2006, dimostrando l'inerenza dei beni all'attività d'impresa. Con il secondo motivo l'Agenzia contestava inoltre che la Commissione regionale avesse riconosciuto il diritto al rimborso senza una specifica prova dell'inerenza.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha stabilito che l'incompatibilità originaria della limitazione nazionale alla detrazione IVA faceva riespandere il diritto alla detrazione previsto dall'art. 19 del D.P.R. n. 633/1972 e che il D.L. n. 258/2006 non aveva natura costitutiva del diritto, né imponeva la ripresentazione dell'istanza ai contribuenti che avevano già chiesto il rimborso e impugnato il diniego. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché nuovo, non adeguatamente documentato e comunque contrario all'accertamento della Commissione regionale, secondo cui l'inerenza non era stata contestata nel giudizio. L'Agenzia è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 4.500 euro, oltre 150 euro per spese borsuali, IVA e CPA.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 633/1972, art. 19

    Il diritto alla detrazione dell'IVA relativa agli acquisti effettuati nell'esercizio dell'attività economica.

    La norma generale sulla detrazione torna applicabile quando una limitazione nazionale incompatibile con il diritto dell'Unione viene disapplicata. Il diritto nasce direttamente dall'effettuazione di operazioni imponibili e non può essere subordinato a formalità ulteriori aventi carattere costitutivo.

  • D.P.R. n. 633/1972, art. 19-bis, comma 1, lett. c) e d)

    Limitava la detraibilità dell'IVA relativa ad autovetture, autoveicoli, carburanti e spese collegate.

    La limitazione è stata ritenuta incompatibile con il diritto comunitario nella parte in cui escludeva la detrazione senza rispettare le condizioni previste dalla Sesta direttiva.

  • D.L. n. 258/2006, art. 1, convertito dalla L. n. 278/2006

    Prevedeva una procedura telematica per il rimborso dell'IVA non detratta e la possibilità di chiedere il rimborso secondo l'effettiva inerenza.

    La disciplina stabiliva modalità operative per il recupero dell'imposta, ma non costituiva la fonte del diritto al rimborso e non imponeva la ripresentazione della domanda ai contribuenti che avevano già fatto valere il proprio diritto.

  • D.Lgs. n. 546/1992, art. 21, comma 2

    Prevede il termine per la presentazione dell'istanza di rimborso tributario. La Corte ha ritenuto che tale termine non potesse decorrere nuovamente per chi aveva già presentato tempestivamente una domanda di rimborso o aveva esposto il credito in dichiarazione.

  • Sesta direttiva 77/388/CEE, art. 17

    Il soggetto passivo ha diritto di detrarre l'imposta dovuta o assolta per beni e servizi impiegati ai fini di operazioni soggette ad imposta.

    Il principio di neutralità dell'IVA impone il riconoscimento della detrazione quando gli acquisti sono inerenti a operazioni imponibili. Gli Stati membri non possono introdurre limitazioni non conformi alle condizioni stabilite dal diritto dell'Unione.

Massime di principio

  • Quando una norma nazionale che limita la detrazione IVA viene dichiarata incompatibile con il diritto dell'Unione, il contribuente può far valere il diritto alla detrazione o al rimborso sulla base della norma generale, purché gli acquisti siano effettivamente inerenti ad attività imponibili.
  • Una disciplina successiva che introduce modelli, termini o procedure per ottenere il rimborso non può normalmente trasformare tali adempimenti in condizioni costitutive di un diritto già sorto, salvo una previsione normativa chiara e applicabile al caso concreto.
  • Chi aveva già presentato una domanda di rimborso e impugnato il diniego non è tenuto, in linea generale, a ripresentare la domanda secondo una procedura sopravvenuta per non perdere il diritto già azionato.
  • La contrarietà della norma nazionale al diritto europeo non dimostra automaticamente l'inerenza degli acquisti: l'effettivo utilizzo dei beni o servizi per operazioni imponibili può comunque dover essere provato, se contestato dall'amministrazione.
  • In cassazione non possono essere introdotte per la prima volta questioni di fatto, come la contestazione dell'inerenza, se non risultano affrontate nella sentenza impugnata e non sono adeguatamente documentate negli atti processuali.

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