Cassazione Penale, Sentenza n. 26747/2023 del 20/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 21/02/2023 che aveva rigettato la richiesta di riesame avverso il decreto di sequestro probatorio emesso dal P.M. in data 2/02/2023. Il sequestro riguardava la somma complessiva di euro 60.000, ritenuta profitto di reati contestati a Morabito (art. 319-quater c.p.) e relativa a tre transazioni, oltre a documentazione amministrativa sulle concessioni cimiteriali. Il ricorrente ha censurato: 1) la mancata convalida del sequestro da parte del P.M.; 2) la carenza motivazionale in ordine al nesso di derivazione/pertinenza tra le somme sequestrate e il reato; 3) l'omessa considerazione dell'allegazione difensiva secondo cui parte delle somme era di proprietà di terzi (Claudia Cafiso) e non di Morabito.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il sequestro probatorio si sia sovrapposto legittimamente al sequestro preventivo (emesso dal GIP il 31/01/2023) in relazione alla stessa somma di euro 60.000, potendo i due istituti coesistere se ricorrono i presupposti di entrambi. Ha inoltre affermato che, nel caso di specie, la finalità accertativa è stata sufficientemente indicata nel provvedimento del P.M. e che non era necessaria una autonoma convalida per le somme, essendo l'indicazione nel decreto di perquisizione e sequestro esaustiva. Quanto alla documentazione amministrativa (concessioni cimiteriali), essa risultava estranea al vincolo reale del sequestro preventivo e il ricorso non aveva articolato censure su tale materiale. La Corte ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 319-quater cod. pen.
La norma identifica i reati ipotizzati (corruttela in specie). La Corte ha ritenuto sussistere gravi indizi tali da giustificare il sequestro dei profitti ricollegati a tale fattispecie, come indicato nel provvedimento del P.M.
Giurisprudenza: Sez. 3, n. 46902 del 14/06/2016 (Sorgente)
Principio secondo cui è ammissibile il sequestro probatorio su cosa già sottoposta a sequestro preventivo se sussistono i presupposti di entrambi gli istituti; il vincolo già esistente non impedisce un rafforzamento mediante sequestro probatorio.
Giurisprudenza: Sez. 6, n. 12544 del 12/02/2020 (Muscerino)
Specificazione che la preclusione procedimentale opera solo quando più misure reali sono rivolte alla stessa esigenza cautelare; consente distinzione tra finalità di misure diverse (preventiva vs probatoria).
Massime di principio
- Il sequestro probatorio può legittimamente sovrapporsi a un sequestro preventivo già adottato quando ricorrono i presupposti di entrambi: la coesistenza è ammessa se ciascuna misura persegue finalità diverse ma compatibili.
- La mancanza di una autonoma 'convalida' del sequestro da parte del P.M. non è necessariamente rilevante se il provvedimento di delega/esecuzione contiene indicazioni sufficienti e specifiche circa l'oggetto e la finalità del sequestro.
- Per resistere a un sequestro di somme ritenute profitto del reato, la difesa deve fornire elementi probatori concreti e pertinenti (es. titolarità documentata delle somme da parte di terzi, spiegazioni sul nesso tra denaro e attività lecite), giacché mere allegazioni generiche rischiano di essere ritenute insufficienti.
- In cassazione i ricorsi avverso provvedimenti cautelari sono ammessi solo per violazione di legge: è quindi essenziale che i motivi contestino profili di illegittimità giuridica e non solo valutazioni di fatto o lacune istruttorie non rilevanti ai fini della legittimità.
- Se si contesta la pertinenzialità o la natura di corpo del reato di somme sequestrate, occorre articolare chiaramente il nesso di causalità e fornire prove documentali sulle transazioni e sulla titolarità delle somme.
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