Sentenza n. 219/2026 - Ancona, Sezione 2
per l'annullamento della Determinazione n. -OMISSIS- del 30/07/2025, ad oggetto: “provvedimento di rigetto dell'istanza di iscrizione al RUI presentata in modalità telematica tramite la piattaforma istituita presso il ced con decreto n. -OMISSIS-”;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR, decidendo in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a., ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, in ragione della dichiarazione congiunta con cui il ricorrente ha manifestato il venir meno dell'interesse alla prosecuzione dell'impugnazione e ha rinunciato alla domanda risarcitoria. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti.
Atto impugnato: diniego di iscrizione al RUI adottato dalla Provincia di Pesaro e Urbino
Esito
Favorevole al resistente (provincia)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente aveva impugnato la determinazione del 30 luglio 2025 recante il rigetto dell'istanza telematica di iscrizione al RUI, chiedendone l'annullamento e proponendo anche una domanda risarcitoria. Nel corso del giudizio, con dichiarazione sottoscritta dai procuratori di entrambe le parti e depositata il 9 febbraio 2026, il ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla prosecuzione dell'azione impugnatoria e ha rinunciato alla domanda risarcitoria, chiedendo la cessazione del contendere per sopravvenuta carenza di interesse.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
ex art. 60 cod. proc. amm.
Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, sentite le parti, quando la causa è matura per la decisione.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Il testo richiama la sopravvenuta carenza di interesse e la cessazione del contendere, ma non indica espressamente questa disposizione; il riferimento è riportato solo come inquadramento dell'esito processuale.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce il presupposto, insieme alla disciplina europea sulla protezione dei dati, per disporre l'oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Sono richiamati quali presupposti della tutela dei diritti e della dignità della parte interessata ai fini dell'oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio, il ricorrente dichiara di non avere più interesse alla prosecuzione dell'azione impugnatoria e rinuncia alle eventuali pretese risarcitorie, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
- La sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a. può essere pronunciata quando la causa è matura per la decisione e le parti sono state previamente sentite sulla definizione immediata del giudizio.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 17 feb 2026Sentenza n. 405/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 17 feb 2026Sentenza n. 406/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 17 feb 2026Sentenza n. 408/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 17 feb 2026Sentenza n. 409/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 17 feb 2026Sentenza n. 410/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 17 feb 2026Sentenza n. 411/2026 - Venezia, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →