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Sentenza

Sentenza n. 219/2026 - Ancona, Sezione 2

per l'annullamento della Determinazione n. -OMISSIS- del 30/07/2025, ad oggetto: “provvedimento di rigetto dell'istanza di iscrizione al RUI presentata in modalità telematica tramite la piattaforma istituita presso il ced con decreto n. -OMISSIS-”;

Giustizia amministrativa202500603

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR, decidendo in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a., ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, in ragione della dichiarazione congiunta con cui il ricorrente ha manifestato il venir meno dell'interesse alla prosecuzione dell'impugnazione e ha rinunciato alla domanda risarcitoria. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti.

TAR Marche - Ancona, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di iscrizione al RUI adottato dalla Provincia di Pesaro e Urbino

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (provincia)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente aveva impugnato la determinazione del 30 luglio 2025 recante il rigetto dell'istanza telematica di iscrizione al RUI, chiedendone l'annullamento e proponendo anche una domanda risarcitoria. Nel corso del giudizio, con dichiarazione sottoscritta dai procuratori di entrambe le parti e depositata il 9 febbraio 2026, il ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla prosecuzione dell'azione impugnatoria e ha rinunciato alla domanda risarcitoria, chiedendo la cessazione del contendere per sopravvenuta carenza di interesse.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    ex art. 60 cod. proc. amm.

    Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, sentite le parti, quando la causa è matura per la decisione.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Il testo richiama la sopravvenuta carenza di interesse e la cessazione del contendere, ma non indica espressamente questa disposizione; il riferimento è riportato solo come inquadramento dell'esito processuale.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Costituisce il presupposto, insieme alla disciplina europea sulla protezione dei dati, per disporre l'oscuramento delle generalità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Sono richiamati quali presupposti della tutela dei diritti e della dignità della parte interessata ai fini dell'oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio, il ricorrente dichiara di non avere più interesse alla prosecuzione dell'azione impugnatoria e rinuncia alle eventuali pretese risarcitorie, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
  • La sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a. può essere pronunciata quando la causa è matura per la decisione e le parti sono state previamente sentite sulla definizione immediata del giudizio.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilitàDecisione e riti specialiSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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