Cassazione Penale, Sentenza n. 689/2023 del 11/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Travaglini impugnava la sentenza della Corte d'Appello di Torino con cui era stato confermato il suo rilievo di responsabilità per avere istigato Ronfani Paolo, ispettore capo della Polizia di Stato, ad accedere abusivamente alla banca dati "Infocamere" usando le credenziali di quest'ultimo per ottenere informazioni sulla societa' "Galilei Immobiliare". Il ricorrente deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla valutazione delle prove e alla sussistenza del dolo e delle circostanze aggravanti, oltre al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che molte delle censure fossero, in sostanza, una rivalutazione dei fatti e delle prove, operazione non consentita in sede di legittimità. La Corte ha confermato la correttezza della ricostruzione di merito che aveva ritenuto provato l'induzione all'accesso abusivo (art. 615-ter c.p.) e la sussistenza dell'aggravante prevista dall'art. 615-ter, comma 2, n.1, c.p., in relazione alla qualifica di pubblico ufficiale dell'utente che ha materialmente effettuato l'accesso. Motivi nuovi esposti tardivamente sono stati dichiarati inammissibili. Infine, la Cassazione ha condannato il ricorrente alle spese del procedimento e al versamento di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 615-ter c.p.
Definisce il reato di accesso abusivo a un sistema informatico; integra il reato anche l'accesso compiuto da soggetto abilitato che violi i limiti o le prescrizioni del titolare del sistema. Le aggravanti incluse prevedono, tra l'altro, il fatto commesso da pubblico ufficiale che abusi dei poteri o violi i doveri connessi alla funzione e il rilievo del sistema informatico di interesse pubblico.
art. 192 c.p.p.
Richiamato dal ricorrente in tema di valutazione delle risultanze probatorie; la Corte ha ritenuto la censura generica e non idonea a scardinare la motivazione di merito.
art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e)
Norma che delimita l'attività della Corte di Cassazione, impedendo la rinnovata valutazione del travisamento del fatto e la riformulazione dei fatti di causa; è stata invocata per respingere la richiesta di riesame delle prove.
art. 81, cpv., art. 61, n. 2), art. 110 c.p.
Norme richiamate nella contestazione di concorso nel reato e nelle circostanze aggravanti collegabili alla condotta concorsuale; la valutazione della Corte di merito è stata ritenuta coerente e sufficiente.
art. 59 c.p.
Regola la comunicazione delle circostanze al coautore; la Corte ha applicato il principio per comunicare l'aggravante relativa alla qualifica del pubblico ufficiale al coautore induceente.
art. 118 c.p.
Richiamato per spiegare che alcune aggravanti non rientrano nelle fattispecie soggette al regime speciale dell'art.118, percio' non si applica il meccanismo previsto da quella norma.
art. 585 c.p.p., comma 4
Prevede l'inammissibilita' di motivi nuovi presentati in cassazione rispetto a quelli dedotti in impugnazione; la Corte ha dichiarato inammissibile un motivo nuovo proposto tardivamente nelle conclusioni scritte.
art. 133 c.p.
Stabilisce i criteri per la determinazione della pena e per il confronto tra aggravanti e attenuanti; la Corte ha ritenuto che la valutazione comparativa di merito rientri nella discrezionalita' del giudice e non fosse censurabile in Cassazione salvo arbitrio.
art. 616 c.p.p.
Consente la condanna alle spese processuali e l'irrogazione di una somma a titolo di ammenda; applicata qui per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e all'importo di euro 3.000,00.
d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8
Norma sulle modalita' di trattazione dei ricorsi in Cassazione durante il periodo emergenziale; citata in relazione alla requisitoria scritta del Procuratore Generale.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non può rimettere in discussione la valutazione di fatto dei giudici di merito; i motivi che si limitano a proporre una diversa versione dei fatti sono inammissibili.
- Per censurare la motivazione di merito è necessario indicare con precisione gli atti non considerati, il contenuto probatorio rilevante, provarne l'esistenza e spiegare perché compromettono radicalmente la coerenza della sentenza impugnata.
- L'accesso abusivo a un sistema informatico è integrato anche quando l'autore abbia credenziali valide ma violi limiti o prescrizioni del titolare o compia operazioni non consentite; gli scopi soggettivi dell'accesso sono irrilevanti ai fini della configurazione del reato.
- L'aggravante per la qualifica di pubblico ufficiale richiede che la condotta sia agevolata dall'abuso dei poteri o dalla violazione dei doveri connessi alla funzione; se presente, puo' essere comunicata al concorrente che ha istigato l'accesso.
- Motivi nuovi introdotti per la prima volta in cassazione o nelle conclusioni tardive sono in genere inammissibili ai sensi dell'art. 585 c.p.p.
- Il giudizio di comparazione tra aggravanti e attenuanti è discretivo: la Cassazione interviene solo in presenza di evidente arbitrio o manifesta illogicità.
- Un ricorso dichiarato inammissibile può comportare la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della cassa delle ammende.
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