Cassazione Civile, Ordinanza n. 17483/2025 del 29/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (curatela fallimentare)
La controversia
Un imprenditore individuale aveva concesso in affitto la propria azienda a una società poi fallita e, dopo l'inventario dei beni rinvenuti presso la sede della fallita, ha proposto domanda di rivendica assumendo di esserne proprietario. Il tribunale ha rigettato l'opposizione ritenendo non provata, con documento avente data certa anteriore al fallimento, sia la proprietà dei beni sia il titolo diverso dalla proprietà che ne giustificava l'affidamento alla società fallita; ha inoltre escluso l'utilizzabilità della prova testimoniale e delle presunzioni e ha ritenuto inopponibile la documentazione contabile al curatore. Con il ricorso per cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) violazione delle norme processuali e vizio di motivazione per avere il tribunale dichiarato inammissibile la prova orale, sostenendo che essa avrebbe riguardato fatti decisivi, tra cui l'esistenza di un inventario allegato al contratto, la consistenza dei beni aziendali, il loro utilizzo da parte della fallita e la vigenza del rapporto di affitto alla data del fallimento; 2) omesso esame di un fatto decisivo e vizio di motivazione per non avere considerato che dal contratto di affitto e dal documento prodotto come inventario risultava che tutti i cespiti aziendali erano stati concessi in affitto e che l'azienda era composta dai beni di sua proprietà; 3) violazione delle norme sulle scritture contabili per avere escluso l'efficacia della documentazione contabile dell'affittante e dell'affittuaria nei confronti del fallimento, che sarebbe subentrato nel rapporto.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi non si confrontassero con la ratio decidendi del decreto impugnato, poiché il tribunale aveva fondato il rigetto anche e soprattutto sulla mancata dimostrazione, con atto avente data certa anteriore al fallimento, dell'acquisto della proprietà dei beni da parte del rivendicante. La Corte ha ribadito il principio secondo cui la rivendica di beni inventariati nel fallimento è soggetta alla disciplina dell'opposizione di terzo all'esecuzione: il terzo deve provare con data certa anteriore al fallimento sia l'acquisto della proprietà sia il titolo diverso dalla proprietà in base al quale il bene era stato affidato al debitore; inoltre, quando i beni sono inventariati nell'azienda del fallito, opera il regime probatorio dell'art. 621 c.p.c., che esclude la prova testimoniale e le presunzioni, salvo i casi in cui la provenienza del diritto sia resa verosimile dalla professione o dal commercio esercitati. Condanna del ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 103 l.fall.
rinvia al regime probatorio dell'opposizione di terzo all'esecuzione e, per i beni inventariati nel fallimento, comporta le limitazioni probatorie previste dall'art. 621 c.p.c.
art. 621 c.p.c.
per la rivendica di beni inventariati nell'azienda o nella casa del debitore esclude, di regola, la prova testimoniale e le presunzioni, salvo che l'esistenza del diritto sia resa verosimile dalla professione o dal commercio esercitati.
art. 360 c.p.c.
invocato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge e vizio di motivazione / omesso esame di fatto decisivo.
artt. 24 e 111 Cost.
richiamati dal ricorrente a sostegno delle censure sul diritto di difesa e sulla motivazione del provvedimento.
artt. 115, 116, 177, 187, 188, 189, 244 c.p.c.
richiamati dal ricorrente per contestare la gestione e la valutazione della prova.
artt. 2709 e 2710 c.c.
richiamati per sostenere l'opponibilità delle scritture contabili nel rapporto negoziale e nei confronti del fallimento.
art. 161, comma 6, l.fall.
la mancata menzione del contratto nella domanda prenotativa è stata valorizzata dal tribunale come indice della cessazione del rapporto prima del fallimento.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
richiamato quale parametro per la determinazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, l. n. 228/2012
richiamato quale norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- La rivendica di beni mobili inventariati nell'attivo fallimentare è assimilata, quanto al regime probatorio, all'opposizione di terzo all'esecuzione e richiede una prova particolarmente rigorosa da parte del rivendicante.
- Il terzo che rivendichi la proprietà di beni rinvenuti presso l'azienda del fallito deve provare con documento avente data certa anteriore al fallimento non solo l'acquisto del bene, ma anche il titolo diverso dalla proprietà che giustifica il possesso del debitore.
- Quando i beni rivendicati sono stati inventariati nell'azienda o nella casa del fallito, la prova testimoniale e le presunzioni semplici sono in linea di principio inammissibili ex art. 621 c.p.c., salvo il limitato correttivo della verosimiglianza desumibile dalla professione o dal commercio.
- È inammissibile il ricorso per cassazione che non si confronti con la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata, specie se questa si fonda su una autonoma e decisiva carenza di prova documentale con data certa.
- Le scritture contabili, pur rilevanti nel rapporto interno tra imprenditori, non sono di per sé sufficienti a superare il rigore probatorio richiesto nei confronti della procedura fallimentare se non assistite da idonea opponibilità e da data certa.
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