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Cassazione Penale, Ordinanza n. 30231/2026 del 07/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi confermato la decisione di merito già sfavorevole all'imputato e lo ha condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza di appello lamentando: (1) violazione di legge processuale e manifesta illogicità della motivazione in relazione al rigetto dell'eccezione di nullità del decreto di citazione a giudizio, nullità che sarebbe derivata da un vizio della notificazione dell'avviso ex art. 415-bis c.p.p., consegnato alla persona indicata come "fidanzata" del destinatario; (2) manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione sull'identificazione dell'imputato, che sarebbe stata fondata sulle dichiarazioni di un coimputato poi assolto; (3) manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione sul mancato riconoscimento della circostanza attenuante della particolare tenuità del fatto, evocata con riferimento all'art. 648, comma 2, c.p. La Corte ha ritenuto tutti i motivi manifestamente infondati: quanto alla notifica, la consegna a mani di persona qualificata come convivente/fidanzata è stata considerata rituale in assenza di prova contraria; quanto all'identificazione, la sentenza d'appello è stata ritenuta sorretta da plurimi elementi, incluso il riconoscimento operato dagli agenti di polizia; quanto alla tenuità del fatto, il giudice di merito ha correttamente valorizzato gli elementi incidenti sull'offensività, senza che i precedenti penali impedissero in sé la valutazione favorevole o sfavorevole del fatto.

Norme richiamate

  • art. 415-bis c.p.p.

    L'avviso conclusivo delle indagini preliminari, se consegnato a persona qualificata come convivente o comunque legata al destinatario in assenza di prova contraria, non determina nullità della notificazione.

  • art. 648, comma 2, c.p.

    La doglianza relativa alla particolare tenuità del fatto è stata esaminata come censura sulla motivazione del giudice di merito; la Corte ha ritenuto corretta la valutazione dell'offensività del fatto e non ostativo, di per sé, il rilievo dei precedenti penali.

  • cod. proc. pen.

    Le censure di vizio di motivazione e di violazione di legge processuale sono state ritenute manifestamente infondate rispetto alla motivazione della sentenza impugnata.

Massime di principio

  • La notificazione dell'avviso ex art. 415-bis c.p.p. si considera rituale quando l'atto sia consegnato a persona qualificata come convivente o comunque legata al destinatario, salvo che l'interessato fornisca prova contraria idonea a smentire il rapporto indicato nella relata.
  • La deduzione di nullità del decreto di citazione a giudizio per vizi della notifica deve confrontarsi con la relata dell'ufficiale giudiziario: in assenza di elementi contrari, la notificazione non è invalida per il solo fatto che il consegnatario non sia coniuge o parente.
  • Le censure sull'identificazione dell'imputato sono infondate quando la sentenza di merito fonda il riconoscimento su un complesso di elementi convergenti e logicamente coordinati, non essendo sufficiente contrapporre una lettura alternativa delle risultanze probatorie.
  • Il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto è immune da censura quando il giudice di merito abbia valutato correttamente l'offensività concreta della condotta; i precedenti penali possono essere valorizzati come indice di maggiore capacità a delinquere anche se non integrano recidiva.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando i motivi si risolvono nella mera riproposizione di questioni già correttamente disattese dal giudice di merito o si limitano a contestare in modo generico una motivazione logicamente e giuridicamente adeguata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCause di non punibilità
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiParticolare tenuità del fattoNullità processuale

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