Sentenza n. 631/2026 - Catanzaro, Sezione 1
per l'annullamento del provvedimento prot. n. m dg.DAPPR14. del 24/12/2025.0066226.U, con cui il Provveditorato Regionale dell'Amministrazione penitenziaria della Calabria ha rigettato l'istanza di accesso agli atti formulata il 2.12.2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., poiché l'amministrazione, in sede di riesame, ha accolto la richiesta di accesso, facendo venir meno l'interesse alla decisione sull'impugnazione del diniego. In ragione della soccombenza virtuale dell'amministrazione, il Collegio ha posto a suo carico le spese di lite, liquidate in euro 1.000,00, oltre spese e accessori di legge.
Atto impugnato: diniego di accesso ai provvedimenti di assegnazione temporanea e alle eventuali proroghe relativi ad alcuni funzionari contabili
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato il provvedimento del 24 dicembre 2025 con il quale il Provveditorato Regionale dell'Amministrazione penitenziaria della Calabria aveva rigettato l'istanza di accesso agli atti presentata il 2 dicembre 2025. L'accesso riguardava provvedimenti di assegnazione temporanea ed eventuali proroghe emessi dal Provveditorato e relativi ad alcuni funzionari contabili. Nel corso del giudizio l'amministrazione ha riesaminato la richiesta e, con provvedimento del 18 marzo 2026, l'ha accolta.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
L'accoglimento della richiesta ostensiva da parte dell'amministrazione, intervenuto in sede di riesame durante il giudizio, determina la cessazione della materia del contendere.
Massime di principio
- Quando, nel corso di un giudizio contro un diniego di accesso, l'amministrazione accoglie integralmente la richiesta ostensiva in sede di riesame, viene meno l'interesse alla decisione sull'impugnazione e il giudice dichiara cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a.
- La cessazione della materia del contendere per sopravvenuto accoglimento dell'istanza di accesso non impedisce la regolazione delle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale, con possibile condanna dell'amministrazione che aveva inizialmente negato l'accesso.
Come è indicizzato
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