Cassazione Civile, Ordinanza n. 04312/2024 del 19/02/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Le ricorrenti hanno contestato il mancato riconoscimento, da parte degli organi di autodichia del Senato e poi del Tribunale di Roma, di un rapporto di lavoro subordinato di fatto con il Senato della Repubblica. Hanno riferito di aver lavorato per lunghi periodi, tra il 1985 e il 2018, in forza di contratti formalmente qualificati come collaborazione coordinata e continuativa e come contratti a tempo determinato, ma sostanzialmente svolgendo mansioni di segreteria e supporto all'interno del Gabinetto di Presidenza, con inserimento nell'organizzazione del Senato e assoggettamento ai poteri direttivo, gerarchico e disciplinare dell'amministrazione. Sulla base di tale prospettazione avevano chiesto, in sede domestica e poi davanti al giudice ordinario, l'accertamento del rapporto di lavoro, il pagamento delle differenze retributive ex artt. 36 Cost. e 2099 c.c., nonché il risarcimento del danno da abusiva reiterazione dei contratti precari, anche richiamando l'art. 2126 c.c. Il ricorso per cassazione era proposto ex art. 362, comma 2, n. 2, c.p.c. per risolvere il preteso conflitto negativo di giurisdizione tra le decisioni del Consiglio di Garanzia del Senato e la sentenza del Tribunale di Roma.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che non vi fosse un vero conflitto negativo di giurisdizione, perché il Tribunale di Roma aveva declinato la giurisdizione con riferimento alla pretesa instaurazione di fatto di un rapporto di impiego con il Senato, mentre gli organi di autodichia avevano in realtà negato l'esistenza di tale rapporto con l'amministrazione del Senato e avevano affermato che eventuali pretese dovessero essere rivolte nei confronti delle persone fisiche che avevano agito come Presidenti pro tempore. Secondo la Corte, dunque, le due pronunce non si confrontavano su dati omogenei in ordine alla giurisdizione, ma una di esse aveva sostanzialmente deciso sul merito negando il rapporto dedotto. Le spese sono state compensate integralmente per la peculiarità e complessità della vicenda; è stato inoltre dato atto della ricorrenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 362, comma 2, n. 2, c.p.c.
Il ricorso per regolamento/risoluzione del conflitto di giurisdizione è ammissibile solo in presenza di un vero conflitto negativo su una medesima questione di giurisdizione; non basta che le decisioni siano formalmente contrastanti se una di esse ha in realtà deciso sul merito negando il rapporto dedotto.
art. 36 Cost.
È richiamato dalle ricorrenti a sostegno della pretesa retributiva, ma la Corte non entra nel merito della sua applicabilità perché esclude l'esistenza del conflitto di giurisdizione.
art. 2099 c.c.
È richiamato dalle ricorrenti per fondare la domanda di differenze retributive; la Corte non ne esamina il merito.
art. 2126 c.c.
È invocato dalle ricorrenti per sostenere gli effetti del rapporto di fatto; la Corte non valuta la fondatezza della norma nel merito.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte dà atto dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Il conflitto negativo di giurisdizione presuppone che due decisioni si pronuncino in modo effettivamente omogeneo sulla potestas iudicandi rispetto allo stesso petitum sostanziale e alla medesima causa petendi, valutati sulla base delle allegazioni della parte.
- Non sussiste un vero conflitto di giurisdizione quando una pronuncia declina la giurisdizione sulla base del rapporto dedotto, mentre l'altra, pur usando formule compatibili con una decisione sulla giurisdizione, nega in concreto l'esistenza del rapporto stesso e quindi decide sostanzialmente sul merito.
- Nel valutare la giurisdizione, il giudice deve attenersi agli elementi dedotti e allegati dalla parte, senza compiere accertamenti sulla loro effettiva sussistenza; tuttavia, se una decisione va oltre la delibazione astratta e accerta l'insussistenza del rapporto dedotto, essa non può essere posta a fondamento di un conflitto reale di giurisdizione.
- Le pretese relative a rapporti di lavoro asseritamente instaurati con organi costituzionali richiedono di distinguere tra rapporto con l'amministrazione dell'organo e rapporto privatistico con la persona fisica che abbia agito in proprio, poiché la qualificazione del rapporto incide sul soggetto legittimato passivo e sul perimetro della giurisdizione.
- rami
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