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Sentenza

Sentenza n. 1262/2026 - Milano, Sezione 2

PER L'ESECUZIONE DEL GIUDICATO: di 4 sentenze rese dai Tribunali di Lodi sezione Lavoro e Previdenza, con le quali sono state disposte condanne al pagamento delle spese legali con distrazione a favore dello scrivente per complessivi € 5.279,84.

Giustizia amministrativa202503752

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione di quattro sentenze del Tribunale di Lodi, passate in giudicato, recanti condanna al pagamento di spese legali per complessivi euro 5.279,84

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (creditore da giudicato)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza deducendo l'inadempimento del Ministero dell'Istruzione e del Merito rispetto a quattro sentenze del Tribunale di Lodi, Sezione Lavoro, passate in giudicato e notificate all'Amministrazione, con le quali era stato disposto il pagamento, con distrazione in suo favore, di spese legali per complessivi euro 5.279,84. Ha chiesto: l'ordine di pagamento del capitale, degli interessi e degli ulteriori accessori; la fissazione di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a.; la nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia; e la condanna alle spese del giudizio. Il ricorrente ha documentato il passaggio in giudicato e la notificazione dei titoli. Il Ministero non ha soddisfatto le pretese e non ha adeguatamente contestato la fondatezza della domanda. Era inoltre decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per le Amministrazioni statali prima dell'esecuzione coattiva di titoli giudiziali di pagamento.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e dichiarato l'inottemperanza del Ministero ai quattro giudicati. Ha ordinato all'Amministrazione di pagare entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza le somme dovute in forza dei titoli, detratto quanto eventualmente già versato, nonché gli accessori di legge maturati e ancora dovuti, gli oneri di registrazione e le spese di esame, copia e notificazione aventi titolo nei provvedimenti giudiziali, oltre agli interessi legali maturati dopo la proposizione del ricorso, nei limiti risultanti dai titoli e dalla legge. Ha precisato che i conteggi del creditore relativi al capitale residuo e agli interessi non vincolano definitivamente l'Amministrazione: l'importo deve essere verificato quanto a misura e decorrenza secondo i titoli, gli artt. 1283 e seguenti c.c. e le ulteriori disposizioni applicabili. Ha invece escluso la penalità richiesta ai sensi dell'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a., ritenendola manifestamente iniqua e sproporzionata. Per l'eventuale perdurante inerzia ha nominato quale commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, attribuendogli un termine di 120 giorni dall'investitura da parte del creditore, senza riconoscimento di compenso, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. Le spese del giudizio sono state compensate integralmente, in ragione della pendenza di altri ricorsi proposti dal medesimo creditore per l'esecuzione della sorte capitale delle sentenze.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, quando l'Amministrazione non vi abbia dato esecuzione.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    La penalità di mora può essere richiesta nel giudizio di ottemperanza, ma non è dovuta quando la misura richiesta risulti manifestamente iniqua e sproporzionata.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Le Amministrazioni statali dispongono di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo per adempiere alle condanne pecuniarie prima dell'avvio dell'azione di recupero coattivo; decorso tale termine, l'azione di ottemperanza è procedibile.

  • artt. 1282 e seguenti c.c.

    La quantificazione degli interessi deve essere verificata in concreto quanto a misura e decorrenza secondo il titolo giudiziale e la legge; i conteggi del creditore non vincolano definitivamente l'Amministrazione.

  • art. 22, comma 3, c.p.a.

    Il ricorrente può stare in giudizio personalmente quando riveste la qualità di avvocato.

  • art. 86 c.p.c.

    Il professionista può difendersi personalmente nei casi previsti dalla legge processuale civile.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza promosso contro un'Amministrazione per l'esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato ha funzione esecutiva e non costitutiva: il diritto di credito e la sua consistenza devono essere ricavati dal titolo, dalle norme applicabili e dagli eventuali pagamenti già effettuati.
  • Nel giudizio di ottemperanza relativo a una condanna pecuniaria, il giudice può ordinare il pagamento del capitale e degli accessori dovuti, ma la quantificazione indicata dal creditore non vincola definitivamente l'Amministrazione, che deve verificare misura e decorrenza degli interessi secondo il titolo e la legge.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. non deve essere applicata quando, in relazione alle concrete circostanze, la misura richiesta risulti manifestamente iniqua e sproporzionata.
  • Decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto per le Amministrazioni statali, il creditore può promuovere il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione coattiva della condanna pecuniaria.
  • In caso di perdurante inerzia dell'Amministrazione oltre il termine assegnato dal giudice, può essere nominato sin dalla sentenza un commissario ad acta, con efficacia subordinata all'investitura del creditore, per determinare l'importo ancora dovuto e adottare gli atti contabili necessari all'esecuzione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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