Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15924/2025 del 24/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La Procura impugnava l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro che aveva rigettato la richiesta di aggravamento della misura cautelare (da arresti domiciliari a custodia in carcere) nei confronti di Antonio Scrugli, già condannato in primo grado a 16 anni per concorso esterno in associazione mafiosa. La Procura deduceva violazione di legge e vizio di motivazione, lamentando che il giudice di appello non avrebbe considerato adeguatamente: l'entità della condanna e il conseguente rischio concreto di fuga; la presunzione di legge (art. 275 comma 3) connessa alla condanna per reati associativi; il mancato apprezzamento delle esigenze cautelari eccezionali in ragione della perdurante intraneità; la gravità di condotte tenute durante il processo (minacce e danneggiamento dell'auto del sostituto del proprio difensore); e l'erroneo richiamo alla possibile lunga durata del processo e ad una eventuale evoluzione favorevole della posizione dell'imputato nei gradi successivi.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso della Procura, ritenendo che il provvedimento impugnato fosse viziato sia sotto il profilo della motivazione sia sotto il profilo giuridico. La Corte ha chiarito che la pronuncia di condanna in primo grado a pena elevata può costituire elemento valutabile ai fini dell'aggravamento di una misura cautelare già in atto (art. 299 comma 4 e art. 275 comma 1-bis), purché integrata da altri elementi specifici indicativi del pericolo di fuga o di recidiva. Ha inoltre osservato che la Procura aveva formulato argomentazioni generiche sul rischio di fuga (es. latitanze di altri sodali) prive di riferimenti personali concreti rispetto a Scrugli, mentre il Tribunale di merito aveva incompletamente valutato il rischio di recidiva omettendo di considerare adeguatamente le condotte processuali contestate all'imputato. La Corte ha quindi annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato al Tribunale per un nuovo giudizio conforme ai principi enunciati.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    Reato base che ha motivato la condanna in primo grado; la sentenza di condanna per reati associativi è elemento rilevante ai fini cautelari, ma con specificità nelle presunzioni (v. concorso esterno).

  • art. 110 cod. pen.

    Riferimento al concorso di persone nel reato (usato per la ricostruzione dell'imputazione di concorso esterno).

  • art. 299 comma 4 cod. proc. pen.

    Consente l'aggravamento della misura cautelare per motivi diversi dalla violazione delle prescrizioni; la Corte afferma che la fonte dell'aggravamento non è tassativa e può comprendere anche la pronuncia di condanna in primo grado, se integrata da altri elementi.

  • art. 275 comma 1-bis cod. proc. pen.

    «contestualmente a una sentenza di condanna, l'esame delle esigenze cautelari è condotto tenendo conto anche dell'esito del procedimento, delle modalità del fatto e degli elementi sopravvenuti, dai quali possa emergere che, a seguito della sentenza, risulta taluna delle esigenze indicate nell'art. 274, comma 1, lett. b) e c)»

    La norma autorizza a considerare l'esito del giudizio (anche una condanna) nell'esame delle esigenze cautelari; ciò vale anche per l'aggravamento di misure già in corso, valutando l'esito insieme ad altri elementi sintomatici di fuga o recidiva.

  • art. 275 comma 3 cod. proc. pen.

    Riferimento alla 'doppia presunzione' connessa a reati associativi; la Corte ricorda che, per il reato di concorso esterno, la presunzione è relativa (Corte Cost. n.48/2015) e non può essere equiparata automaticamente alla situazione dell'associazione mafiosa.

  • art. 274 comma 1, lett. b) e c) cod. proc. pen.

    Individua, tra le esigenze cautelari, il pericolo di fuga (lett. b) e il pericolo di recidiva (lett. c); la Corte richiama che l'esame deve tenerne conto concretamente quando emerge dalla sentenza o da altri elementi sopravvenuti.

  • art. 310 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per il rito d'appello ex artt. sull'impugnazione della decisione cautelare; in concreto, il procedimento di appello cautelare del rigetto dell'aggravamento era stato promosso ai sensi di tale disposto.

Massime di principio

  • La sentenza di condanna in primo grado può costituire base legittima per l'aggravamento di una misura cautelare già in atto, ma occorre sempre integrarla con elementi specifici e personali che indichino rischio di fuga o recidiva.
  • Per il reato di concorso esterno (art. 416‑bis in combinato con art.110): la presunzione prevista dall'art.275 comma 3 è relativa e non legittima automaticamente l'aggravamento senza prova di ulteriori concreti elementi cautelari.
  • Argomentazioni generiche (es. latitanza di altri sodali) non sostituiscono la necessità di formare un quadro probatorio personale e specifico sul rischio di fuga dell'imputato.
  • Il comportamento dell'imputato durante il procedimento (minacce, danneggiamenti, violazioni disciplinari) è rilevante e deve essere valutato compiutamente nel giudizio sulle esigenze di prevenzione e sulla recidiva.
  • La mera prospettiva di una lunga durata del processo o la possibilità di un esito favorevole in appello non sono elementi sufficienti per escludere esigenze cautelari attuali e concrete; il giudice deve comunque motivare in termini di concretezza e attualità.
  • In caso di impugnazione di un provvedimento cautelare il giudice di merito, in caso di annullamento, deve rideterminare la decisione valutando esplicitamente e sinergicamente la condanna, gli elementi sopravvenuti e i comportamenti processuali personali dell'imputato.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.