Cassazione Penale, Sentenza n. 03646/2026 del 29/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Colosinno ha chiesto l'equa riparazione per ingiusta detenzione relativa al periodo 29/11/2016-16/11/2020, conseguito a ordinanza cautelare emessa nel procedimento R.G.N.R. 2585/2013 per il reato di cui all'art. 416-bis c.p. (associazione di tipo mafioso). Dopo condanna in primo grado con rito abbreviato, la Corte d'appello lo ha assolto perché "il fatto non sussiste" (sentenza divenuta irrevocabile il 01/04/2021). Il giudice della riparazione (Corte territoriale) ha tuttavia rigettato la domanda ritenendo che il comportamento del ricorrente, pur non sufficiente a fondare una condanna, avesse carattere di colpa grave e avesse contribuito ad ingenerare l'apparenza della sua partecipazione al sodalizio (frequentazioni ambigue, disponibilità a svolgere "imbasciate", conversazioni intercettate di tenore criptico e la qualità dei rapporti con esponenti della cosca Tropea). Il ricorrente ha impugnato tale ordinanza davanti alla Corte di Cassazione deducendo violazione di legge e vizio di motivazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso infondato e ha confermato il rigetto della domanda di riparazione. La Cassazione ha ritenuto legittima e adeguatamente motivata la valutazione del giudice di merito secondo la quale, in sede di riparazione, deve essere effettuata una valutazione ex ante della condotta del richiedente (anche sulla base di elementi non esclusi dal giudice penale) per accertare se questa abbia concorso a dare causa all'ingiusta detenzione con dolo o colpa grave. Sono state valorizzate le intercettazioni e le circostanze fattuali (disponibilità a svolgere mansioni estranee, rapporti con esponenti della cosca, tenore criptico dei colloqui) come indizi idonei a fondare la conclusione che il comportamento del Colosinno avesse contribuito a creare l'apparente coinvolgimento negli illeciti. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio.
Norme richiamate
art. 314 cod. proc. pen.
La norma è interpretata come criterio negativo per l'equa riparazione: l'assenza del diritto all'indennizzo può essere dichiarata se il richiedente ha dato causa o concorso a dare causa all'ingiusta detenzione con dolo o colpa grave; tale valutazione si effettua ex ante e non richiede che la condotta integri necessariamente un reato.
art. 416-bis cod. pen.
Norma sostantiva relativa all'accusa originaria (associazione di tipo mafioso). Nella sentenza è citata per identificare il contenuto dell'imputazione che ha originato la misura cautelare; la qualità dell'offesa e il ruolo degli indagati nel contesto criminale sono rilevanti nel valutare la gravità delle frequentazioni e la potenziale idoneità delle condotte a creare l'apparenza di colpevolezza.
Massime di principio
- In materia di riparazione per ingiusta detenzione il giudice della riparazione compie una valutazione autonoma ex ante della condotta del richiedente per stabilire se dolo o colpa grave abbiano contribuito a ingenerare l'apparenza di colpevolezza che ha determinato la misura cautelare.
- Non è necessario che la condotta valutata come ostativa integri formalmente un reato: possono essere rilevanti anche comportamenti ambigui, frequentazioni con soggetti di rilievo criminale, disponibilità a svolgere "imbasciate" o dichiarazioni che, nel contesto, appaiono idonee a creare una falsa apparenza di partecipazione all'associazione.
- Le intercettazioni e le conversazioni criptiche possono avere valore probatorio nel giudizio di riparazione, purché il giudice motivi l'oggettiva idoneità di tali elementi a stabilire un nesso eziologico con la misura cautelare.
- La motivazione del giudice della riparazione deve indicare il concreto rapporto di concausalità tra la condotta del richiedente e la decisione cautelare; una mera disamina formale degli elementi penali non è sufficiente.
- Per il difensore che assiste il richiedente è strategico dimostrare spiegazioni alternative e lecite dei comportamenti contestati (es. rapporto di lavoro, necessità, coercizione), contestare l'interpretazione delle intercettazioni e negare la sussistenza del nesso causale fra i fatti contestati e l'adozione o la persistenza della misura cautelare.
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