Cassazione Penale, Sentenza n. 09993/2026 del 16/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 17/07/2025 che aveva respinto il reclamo di Simone Monaco avverso il decreto del 15/05/2025 del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, con il quale era stato applicato al detenuto il regime della sorveglianza particolare ex art. 14-bis Ord. pen. per 3 mesi. Il ricorrente deduceva: (i) che la valutazione della pericolosità sociale si era basata su episodi penitenziari non definiti (impugnazioni pendenti) e quindi la decisione era viziata; (ii) che l'ordinanza aveva imposto, tra le altre limitazioni, il divieto di utilizzare la televisione e il fornellino scaldavivande nella camera di detenzione senza una specifica valutazione del pericolo concreto connesso all'uso di tali strumenti.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso in parte fondato. Ha respinto il primo motivo: la decisione del Tribunale di sorveglianza di Perugia, che ha motivato l'applicazione del regime ex art. 14-bis principalmente con riferimento al possesso di un telefono cellulare accertato il 21/03/2025 e al vissuto criminale del detenuto, è stata ritenuta congrua e immune da censure. Ha invece accolto parzialmente il secondo motivo: il Tribunale si era adeguatamente pronunciato sul divieto di usare la televisione (motivazione ritenuta sufficiente), ma non aveva fornito alcuna motivazione circa il divieto di usare il fornellino scaldavivande; tale omissione costituisce carenza motivazionale rilevante. Perciò la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata limitatamente alla questione relativa all'uso del fornellino scaldavivande e ha disposto il rinvio al Tribunale di sorveglianza di Perugia per un nuovo giudizio su quel profilo; il resto del ricorso è stato rigettato.
Norme richiamate
legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ordinamento penitenziario), art. 14-bis
L'art. 14-bis consente l'applicazione di un regime di sorveglianza particolare e misure restrittive individualizzate per ragioni di ordine e sicurezza interna ed esterna dell'istituto; la Corte ha ritenuto legittima l'applicazione del regime in ragione della condotta intramuraria (possesso di cellulare) e del vissuto criminale, purché la motivazione sia adeguata e circostanziata.
legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ordinamento penitenziario), art. 14-ter
Richiamato in relazione alle modalità applicative delle misure di sorveglianza particolare; la Corte ha valutato la conformità delle singole restrizioni imposte nell'ambito del regime speciale alla luce della necessità di motivazione specifica e della proporzionalità.
Massime di principio
- La valutazione della pericolosità sociale per l'applicazione del regime ex art. 14-bis può fondarsi su comportamenti intramurari gravi (es. possesso di telefono cellulare) e sul profilo criminale del detenuto; non è necessariamente preclusa dalla pendenza di ulteriori impugnazioni, purché la motivazione consideri i fatti accertati.
- Ogni specifica limitazione imposta nell'ambito del regime di sorveglianza particolare richiede una motivazione dedicata: non è sufficiente una motivazione generale sul regime, va spiegato in che modo la singola proibizione sia necessaria e proporzionata rispetto al rischio concreto.
- Il divieto di strumenti che possono agevolare condotte illecite (es. televisore con ingressi modificabili, cellulari, cavi/USB) può essere ritenuto giustificato se il giudice descrive il rischio di manomissione o uso improprio; tale descrizione deve essere logica e specifica.
- Per dispositivi il cui pericolo non è automaticamente evidente (es. fornellino scaldavivande) la pubblica autorità deve esplicitare in che termini l'uso rappresenti un rischio per la sicurezza interna o esterna; l'assenza di tale motivazione può comportare l'annullamento parziale del provvedimento e il rinvio.
- Il sindacato della Corte di legittimità riguarda principalmente la completezza e la congruità della motivazione: decisioni adeguatamente motivate sulla personalità del detenuto e sulla pericolosità sociale sono difficili da censurare, mentre omissioni motivazionali su singole misure sono vulnerabili.
- In casi simili è prudente impugnare sia la misura in generale sia le singole restrizioni specificando la mancanza di motivazione per ciascuna, perché la Corte può accogliere il ricorso in modo parziale e limitato alla misura priva di adeguata motivazione.
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