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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01949/2023 del 23/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Un contribuente impugnava tre avvisi di accertamento relativi agli anni d'imposta 2003, 2004 e 2005, emessi a seguito di verifica fiscale anche presso società nelle quali egli risultava legale rappresentante o socio. L'Ufficio contestava maggiori ricavi non dichiarati ai fini IVA, IRPEF e IRAP, fondandosi su movimentazioni bancarie non giustificate, compensi da collaborazione occasionale e finanziamenti a una società poi restituiti solo in parte. Dopo il rigetto in primo grado, la commissione tributaria regionale respingeva gli appelli ritenendo gli atti sufficientemente motivati e non assolto l'onere di prova analitica sulle movimentazioni. In cassazione il contribuente deduceva: 1) violazione dell'art. 7 L. 212/2000 e dell'art. 42 d.P.R. 600/1973, sostenendo l'inidoneità motivazionale degli avvisi per improprio rinvio al PVC redatto nei confronti di una società; 2) violazione dell'art. 112 c.p.c. e delle norme sugli accertamenti e sul principio di capacità contributiva, per omessa pronuncia sulla deduzione dei costi che avrebbero accompagnato il maggior reddito accertato; 3) omessa pronuncia sulla domanda di applicazione del cumulo giuridico delle sanzioni in relazione a più anni d'imposta, ex art. 12, comma 5, d.lgs. 472/1997.

La decisione

La Corte ha dichiarato infondato il primo motivo, inammissibile il secondo e fondato il terzo. Ha ritenuto che gli avvisi di accertamento fossero adeguatamente motivati anche per relationem al PVC notificato al contribuente, e che la doglianza sulla deduzione forfettaria dei costi fosse fuori fuoco e comunque priva di specificità, poiché in caso di accertamento bancario o analitico-presuntivo il contribuente deve provare analiticamente i costi deducibili. Ha invece accolto la censura relativa al cumulo giuridico delle sanzioni, poiché i giudici di merito, pur avendo dato atto della questione, non vi avevano espressamente provveduto. La sentenza è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 7, L. n. 212/2000

    è richiamato come parametro della motivazione degli atti impositivi; la Corte ritiene infondata la censura perché gli avvisi risultavano motivati anche per relationem al PVC notificato al contribuente

  • art. 42, d.P.R. n. 600/1973

    richiede una motivazione sufficiente dell'avviso di accertamento; nel caso concreto tale requisito è stato ritenuto soddisfatto

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    è il parametro formale dei motivi di ricorso per violazione di legge

  • art. 112 c.p.c.

    evoca il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la Corte riconosce l'omessa pronuncia sulla domanda di cumulo giuridico delle sanzioni

  • artt. 32 e 33, d.P.R. n. 600/1973

    disciplinano gli accertamenti bancari e la presunzione sui movimenti bancari non giustificati; il contribuente deve fornire prova analitica liberatoria

  • art. 51, comma 2, d.P.R. n. 633/1972

    richiamato tra le norme sugli accertamenti fondati sulle movimentazioni finanziarie

  • art. 53 Cost.

    richiamato quale parametro generale di capacità contributiva, ma la censura è stata comunque disattesa

  • art. 109, comma 4, lett. b), ultimo periodo, d.P.R. n. 917/1986

    i costi sono deducibili solo se risultano da elementi certi e precisi; non è ammessa una quantificazione forfettaria o presuntiva a favore del contribuente in questo contesto

  • art. 32, comma 1, n. 2, d.P.R. n. 600/1973

    introduce una presunzione legale iuris tantum sui movimenti bancari, superabile solo con prova liberatoria analitica

  • art. 39, comma 2, d.P.R. n. 600/1973

    viene richiamato per distinguere l'accertamento induttivo puro, nel quale può operare una deduzione forfettaria dei costi, dall'accertamento analitico o analitico-presuntivo

  • art. 12, comma 5, d.lgs. n. 472/1997

    disciplina il cumulo giuridico/continuazione delle sanzioni; la Corte rileva l'omessa pronuncia sul punto da parte del giudice di merito

Massime di principio

  • In tema di motivazione dell'avviso di accertamento, il rinvio per relationem al PVC è legittimo quando il verbale sia stato notificato al contribuente e contenga gli elementi necessari a comprendere la pretesa tributaria.
  • Nell'accertamento fondato su movimentazioni bancarie opera una presunzione legale iuris tantum che può essere vinta solo con prova liberatoria analitica, riferita a ciascun versamento o prelevamento e alla sua concreta estraneità a operazioni imponibili.
  • Il contribuente che contesti maggiori ricavi accertati sulla base di presunzioni bancarie non può limitarsi a deduzioni generiche o a una richiesta di abbattimento forfettario dei costi: deve allegare e provare specificamente i costi deducibili.
  • In caso di accertamento analitico o analitico-presuntivo, la deduzione dei costi non può essere riconosciuta in via presuntiva dall'Ufficio; il riconoscimento forfettario riguarda, semmai, il diverso caso dell'accertamento induttivo puro.
  • La domanda relativa all'applicazione del cumulo giuridico delle sanzioni integra una questione autonoma che richiede una specifica pronuncia; non può ritenersi implicitamente decisa dalla sola statuizione sulla legittimità dell'accertamento o della pretesa impositiva.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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