Cassazione Civile, Ordinanza n. 01949/2023 del 23/01/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Un contribuente impugnava tre avvisi di accertamento relativi agli anni d'imposta 2003, 2004 e 2005, emessi a seguito di verifica fiscale anche presso società nelle quali egli risultava legale rappresentante o socio. L'Ufficio contestava maggiori ricavi non dichiarati ai fini IVA, IRPEF e IRAP, fondandosi su movimentazioni bancarie non giustificate, compensi da collaborazione occasionale e finanziamenti a una società poi restituiti solo in parte. Dopo il rigetto in primo grado, la commissione tributaria regionale respingeva gli appelli ritenendo gli atti sufficientemente motivati e non assolto l'onere di prova analitica sulle movimentazioni. In cassazione il contribuente deduceva: 1) violazione dell'art. 7 L. 212/2000 e dell'art. 42 d.P.R. 600/1973, sostenendo l'inidoneità motivazionale degli avvisi per improprio rinvio al PVC redatto nei confronti di una società; 2) violazione dell'art. 112 c.p.c. e delle norme sugli accertamenti e sul principio di capacità contributiva, per omessa pronuncia sulla deduzione dei costi che avrebbero accompagnato il maggior reddito accertato; 3) omessa pronuncia sulla domanda di applicazione del cumulo giuridico delle sanzioni in relazione a più anni d'imposta, ex art. 12, comma 5, d.lgs. 472/1997.
La decisione
La Corte ha dichiarato infondato il primo motivo, inammissibile il secondo e fondato il terzo. Ha ritenuto che gli avvisi di accertamento fossero adeguatamente motivati anche per relationem al PVC notificato al contribuente, e che la doglianza sulla deduzione forfettaria dei costi fosse fuori fuoco e comunque priva di specificità, poiché in caso di accertamento bancario o analitico-presuntivo il contribuente deve provare analiticamente i costi deducibili. Ha invece accolto la censura relativa al cumulo giuridico delle sanzioni, poiché i giudici di merito, pur avendo dato atto della questione, non vi avevano espressamente provveduto. La sentenza è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio anche per le spese.
Norme richiamate
art. 7, L. n. 212/2000
è richiamato come parametro della motivazione degli atti impositivi; la Corte ritiene infondata la censura perché gli avvisi risultavano motivati anche per relationem al PVC notificato al contribuente
art. 42, d.P.R. n. 600/1973
richiede una motivazione sufficiente dell'avviso di accertamento; nel caso concreto tale requisito è stato ritenuto soddisfatto
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
è il parametro formale dei motivi di ricorso per violazione di legge
art. 112 c.p.c.
evoca il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la Corte riconosce l'omessa pronuncia sulla domanda di cumulo giuridico delle sanzioni
artt. 32 e 33, d.P.R. n. 600/1973
disciplinano gli accertamenti bancari e la presunzione sui movimenti bancari non giustificati; il contribuente deve fornire prova analitica liberatoria
art. 51, comma 2, d.P.R. n. 633/1972
richiamato tra le norme sugli accertamenti fondati sulle movimentazioni finanziarie
art. 53 Cost.
richiamato quale parametro generale di capacità contributiva, ma la censura è stata comunque disattesa
art. 109, comma 4, lett. b), ultimo periodo, d.P.R. n. 917/1986
i costi sono deducibili solo se risultano da elementi certi e precisi; non è ammessa una quantificazione forfettaria o presuntiva a favore del contribuente in questo contesto
art. 32, comma 1, n. 2, d.P.R. n. 600/1973
introduce una presunzione legale iuris tantum sui movimenti bancari, superabile solo con prova liberatoria analitica
art. 39, comma 2, d.P.R. n. 600/1973
viene richiamato per distinguere l'accertamento induttivo puro, nel quale può operare una deduzione forfettaria dei costi, dall'accertamento analitico o analitico-presuntivo
art. 12, comma 5, d.lgs. n. 472/1997
disciplina il cumulo giuridico/continuazione delle sanzioni; la Corte rileva l'omessa pronuncia sul punto da parte del giudice di merito
Massime di principio
- In tema di motivazione dell'avviso di accertamento, il rinvio per relationem al PVC è legittimo quando il verbale sia stato notificato al contribuente e contenga gli elementi necessari a comprendere la pretesa tributaria.
- Nell'accertamento fondato su movimentazioni bancarie opera una presunzione legale iuris tantum che può essere vinta solo con prova liberatoria analitica, riferita a ciascun versamento o prelevamento e alla sua concreta estraneità a operazioni imponibili.
- Il contribuente che contesti maggiori ricavi accertati sulla base di presunzioni bancarie non può limitarsi a deduzioni generiche o a una richiesta di abbattimento forfettario dei costi: deve allegare e provare specificamente i costi deducibili.
- In caso di accertamento analitico o analitico-presuntivo, la deduzione dei costi non può essere riconosciuta in via presuntiva dall'Ufficio; il riconoscimento forfettario riguarda, semmai, il diverso caso dell'accertamento induttivo puro.
- La domanda relativa all'applicazione del cumulo giuridico delle sanzioni integra una questione autonoma che richiede una specifica pronuncia; non può ritenersi implicitamente decisa dalla sola statuizione sulla legittimità dell'accertamento o della pretesa impositiva.
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