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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33465/2024 del 03/09/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma (01/02/2024) che aveva confermato, in gran parte, la condanna per diverse ipotesi di bancarotta fraudolenta (documentale e per distrazione) e per avere aggravato il dissesto sociale mediante contabilizzazione di compensi a favore dell'imputato e cessione/gestione di contratti di affitto d'azienda e locazione. Lo Zana deduceva: inesistenza del ruolo di "amministratore di fatto" per mancanza di prova di attività gestionale non occasionale; errata valutazione dell'attendibilità delle dichiarazioni del coimputato Mecheroni; violazione della correlazione accusa-sentenza (mutamento del fatto contestato, in particolare sulla fattispecie di bancarotta documentale e sulla definizione del "debito tributario"); carenze e contraddittorietà della motivazione sulla quantificazione e sulla sussistenza del danno patrimoniale; omissione nella valutazione del vantaggio economico derivante dai contratti e del dolo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso, nel suo complesso, infondato (in parte anche inammissibile) e ha confermato la sentenza di merito. In particolare: il primo motivo (riguardo alla qualifica di amministratore di fatto) è stato considerato inammissibile perché mirava a una rivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità; la Corte ha ritenuto congrua e logica la valutazione dei giudici di merito che avevano posto a fondamento la qualifica di amministratore di fatto (dichiarazioni di Mecheroni, atti di causa civile promossi dallo Zana, dichiarazioni dei commercialisti Ghergo, cessioni di crediti e contratti riconducibili a soggetti a lui vicini, etc.). Quanto alla presunta difformità tra capo di imputazione e motivazione (mutamento del fatto), la Cassazione ha ritenuto la questione inammissibile perché sollevata tardivamente e comunque priva di fondamento, confermando che l'incompletezza/parziale carenza delle scritture integra la fattispecie di cui all'art. 216, comma 1, n. 2 R.D. 267/1942. Le censure sulla definizione del "debito tributario" e sulla motivazione circa la rilevanza di tale debito nel dissesto sono state ritenute infondate: la Corte territoriale aveva adeguatamente dimostrato che l'imputato aveva piena conoscenza degli elementi contestati e non aveva subito pregiudizio nella difesa. Sono state respinte anche le doglianze sulla quantificazione del danno e sul dolo: la mancata riscossione di ingenti crediti e la sistematica cessione/uso dei crediti e dei contratti a vantaggio dello Zana sono state ritenute indicatrici di danno patrimoniale rilevante e di dolo distrattivo. Di conseguenza, la condanna confermata (pena già ridotta in sede di appello a 2 anni e 4 mesi di reclusione) non è stata modificata.

Norme richiamate

  • Codice penale, art. 110

    Richiamato per il concorso di persone nel reato: la Corte ha accettato l'impianto secondo cui più soggetti hanno concorso alla commissione dei reati di bancarotta.

  • R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (Legge fallimentare), art. 216, comma 1, n. 2

    "sottrazione, distruzione o falsificazione, in tutto o in parte, dei libri o delle altre scritture contabili"

    La Corte conferma che anche la parziale carenza o incompletezza della documentazione contabile rientra nella fattispecie; non è necessario aver rinvenuto libri tenuti in modo fraudolento per integrare la sottrazione/omessa tenuta prevista dal primo’alternativa della norma.

  • R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (Legge fallimentare), art. 223, commi 1 e 2, n. 2

    Utilizzato per le ipotesi di bancarotta fraudolenta patrimoniale e per la rilevanza degli atti distrattivi e delle operazioni che hanno aggravato il dissesto.

  • R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (Legge fallimentare), art. 219, comma 1

    Richiamato in relazione alla valutazione della gravità del danno patrimoniale: la Corte ha ritenuto provato il danno in ragione della consistente mancata riscossione dei canoni e delle cessioni/uso dei crediti.

  • Codice civile, art. 2482

    Richiamato in relazione all'obbligo di interventi societari quando il capitale scenda sotto il minimo legale: l'omissione è valutata quale elemento nell'aggravamento del dissesto.

  • Codice civile, art. 2639

    Norma sulla qualificazione dell'amministratore di fatto: la Corte territoriale ha ritenuto sussistenti gli elementi richiesti (partecipazione effettiva, dominio sulle decisioni societarie), decisione ritenuta congrua dalla Cassazione.

  • Codice di procedura penale, art. 192, comma 3

    Usato per valutare la possibilità di utilizzare e riscontrare le dichiarazioni di persone (es. Mecheroni) come elementi di prova; la Corte ha ritenuto corretta la valutazione di attendibilità operata in sede di merito.

  • Codice di procedura penale, art. 606, comma 1 (lett. b, c, e)

    Richiamato dalle censure di legittimità (vizi di motivazione, violazioni di norme processuali); la Cassazione ha ritenuto molte delle censure inammissibili o infondate per limiti del sindacato di legittimità e per mancata tempestiva deduzione in sede d'appello.

  • R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (Legge fallimentare), art. 33

    Richiamata la relazione del curatore fallimentare quale elemento probatorio (acquisizione documentazione incompleta) utile a valutare la sussistenza del reato documentale e il dissesto.

Massime di principio

  • In sede di Cassazione la rivalutazione del merito probatorio è ammessa solo in presenza di travisamento della prova o manifesta illogicità della motivazione; non è possibile proporre semplici letture alternative dei fatti.
  • La qualificazione di "amministratore di fatto" richiede prove di partecipazione gestionale non occasionale, ma può essere riconosciuta anche tramite elementi documentali e comportamentali indiretti (cessioni di crediti, benefici economici, rapporti con soggetti tramite i quali si realizzano le operazioni).
  • La parziale carenza o incompletezza delle scritture contabili può integrare la fattispecie di bancarotta documentale prevista dall'art. 216, comma 1, n. 2 R.D. 267/1942; non è necessario che tutte le scritture siano totalmente scomparse.
  • Le cessioni di crediti e la stipula di contratti (affitto d'azienda, locazione) con mancato incasso dei canoni e con controparti riconducibili all'amministratore possono integrare il reato di bancarotta per distrazione se finalizzate a sottrarre risorse al patrimonio societario.
  • La contestazione di mutamento del fatto o indeterminatezza del capo d'imputazione deve essere tempestivamente eccepita; l'assenza di eccezione in appello limita la possibilità di sollevare la questione in Cassazione.
  • Per valutare il pregiudizio al ceto creditorio non è necessario riprodurre integralmente la valutazione civile sul fallimento: la prova di una consistente mancata riscossione di crediti e di operazioni che ostacolano lo sfruttamento dell'unico bene aziendale vale come prova del danno patrimoniale rilevante.

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