Cassazione Civile, Ordinanza n. 12191/2026 del 01/05/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (fideiussore)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto per il saldo di un conto corrente e di un conto anticipi intestati a una società, nei confronti della società e dei fideiussori. Gli opponenti hanno contestato, tra l'altro, la validità e prova del credito, la pattuizione degli interessi, l'anatocismo, l'usura e la mancata produzione di documentazione contabile e contrattuale relativa anche ad altri conti di appoggio. In appello, la sentenza di primo grado è stata confermata. In cassazione, il fideiussore rimasto ricorrente ha articolato quattro motivi: 1) ha censurato il diniego della Corte d'appello di applicare l'eccezione di nullità della clausola anatocistica nel contratto base, sostenendo che il garante autonomo può opporre nullità anche parziali del rapporto garantito e che, per i contratti anteriori alla delibera CICR del 9 febbraio 2000, le clausole anatocistiche erano radicalmente nulle; 2) ha lamentato la reiezione della censura sulla mancata prova del credito per il periodo iniziale del rapporto, deducendo vizi di motivazione, violazione delle regole sulle prove, della non contestazione e dell'onere probatorio, oltre a nullità del decisum per omessa pronuncia; 3) ha contestato l'inammissibilità del motivo d'appello sulla nullità del conto anticipi e sulla mancata produzione dei rapporti accessori, deducendo carenza di motivazione, violazione del giudicato e omessa pronuncia; 4) ha censurato l'inammissibilità del motivo relativo all'usura, sostenendo che la capitalizzazione trimestrale incide sulla verifica del tasso soglia, che l'usura sarebbe stata adeguatamente allegata e che la decisione avrebbe erroneamente valorizzato la commissione di massimo scoperto e l'asserita usura sopravvenuta.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto soltanto il primo motivo. Ha ritenuto errata la ratio decidendi della Corte d'appello secondo cui, nel contratto autonomo di garanzia, il garante non potrebbe eccepire la nullità della clausola anatocistica del rapporto base: ha invece ribadito che il garante è legittimato a far valere anche nullità parziali del contratto garantito per contrarietà a norme imperative, inclusa l'anatocismo. Sono stati dichiarati inammissibili gli altri motivi, sia perché riguardavano sentenze di doppia conforme e quindi non erano proponibili come omesso esame di fatti decisivi, sia perché non attingevano specificamente tutte le rationes decidendi della sentenza impugnata, sia perché tendevano a un nuovo giudizio di merito sulle prove. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 645 c.p.c.
norma richiamata per l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta in primo grado.
art. 183 c.p.c.
richiamato in relazione all'onere di allegazione tempestiva delle circostanze poste a fondamento delle contestazioni sul rapporto bancario.
art. 2697 c.c.
richiamato sul riparto dell'onere della prova; in appello l'omessa specifica censura di una ratio autonoma sul punto rendeva la doglianza inammissibile.
art. 1283 c.c.
richiamato in tema di anatocismo; per i contratti anteriori alla delibera CICR 9 febbraio 2000, le clausole anatocistiche sono state considerate radicalmente nulle in assenza di valida nuova pattuizione.
art. 117 d.lgs. n. 385 del 1993
richiamato come parametro di validità della pattuizione degli interessi nei rapporti bancari e nella dedotta nullità della clausola anatocistica e del tasso usurario.
art. 120 d.lgs. n. 385 del 1993
richiamato insieme all'art. 1283 c.c. sul tema della capitalizzazione degli interessi.
art. 1418 c.c.
richiamato dai motivi di ricorso come norma sulle nullità per contrarietà a norme imperative.
art. 1419 c.c.
richiamato dai motivi di ricorso sulla nullità parziale della clausola anatocistica.
art. 1421 c.c.
richiamato per la rilevabilità d'ufficio della nullità.
art. 115 c.p.c.
invocato per contestare l'uso in sentenza di documenti e fatti che il ricorrente assumeva non provati o non specificamente contestati.
art. 132, n. 4, c.p.c.
richiamato in relazione al vizio di motivazione apparente o mancante.
art. 111, comma 6, Cost.
richiamato come parametro costituzionale del dovere di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.
art. 348-ter c.p.c.
applicato ratione temporis per escludere il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. in presenza di doppia conforme in fatto.
art. 342 c.p.c.
richiamato dalla Corte d'appello per l'inammissibilità di un motivo di appello non specificamente idoneo a censurare la ratio decidendi.
art. 360 c.p.c.
richiamato per incardinare i diversi vizi denunciati in cassazione; il n. 5 è stato escluso per doppia conforme, mentre i vizi ex n. 4 sono stati ricondotti ai limiti del minimo costituzionale della motivazione.
art. 380-bis.1 c.p.c.
richiamato per il deposito delle memorie in prossimità dell'adunanza camerale.
art. 2 del d.l. n. 394 del 2000
richiamato nel motivo sull'usura sopravvenuta, che la Corte non ha accolto.
art. 644 c.p.
richiamato nel motivo sull'usura, senza accoglimento della censura.
delibera CICR 9 febbraio 2000
richiamata per la disciplina della capitalizzazione degli interessi nei rapporti di conto corrente; per i rapporti anteriori, la Corte ribadisce la necessità di espressa pattuizione conforme alla delibera per introdurre validamente una nuova clausola di capitalizzazione.
Massime di principio
- Nel contratto autonomo di garanzia il garante può opporre al creditore le eccezioni fondate sulla nullità, anche parziale, del rapporto base quando la nullità discenda dalla contrarietà a norme imperative; tra queste rientra l'eccezione di nullità della clausola anatocistica del conto corrente garantito.
- Per i contratti di conto corrente stipulati prima della delibera CICR del 9 febbraio 2000, le clausole anatocistiche già inserite sono radicalmente nulle; la successiva disciplina non consente un giudizio di comparazione volto a salvare la pattuizione, e una nuova clausola è valida solo se espressamente pattuita nel rispetto della delibera.
- In sede di ricorso per cassazione è inammissibile la censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. quando la sentenza d'appello conferma quella di primo grado con doppia conforme in fatto, salvo che il ricorrente indichi specificamente la diversità delle ragioni di fatto poste a base delle due decisioni.
- L'appello è un mezzo a critica vincolata: il motivo di gravame deve colpire specificamente tutte le rationes decidendi poste a base della decisione di primo grado; se una ratio autonoma non è censurata, il motivo resta inammissibile per difetto di interesse.
- Il giudizio di legittimità non può trasformarsi in un terzo grado di merito: le censure che mirano soltanto a rimettere in discussione l'apprezzamento delle prove o gli accertamenti di fatto sono inammissibili se non denunciano un vero vizio di motivazione nei limiti del minimo costituzionale.
- Dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., è denunciabile solo l'anomalia motivazionale radicale, non la semplice insufficienza o non condivisibilità della motivazione; restano rilevanti solo mancanza assoluta, motivazione apparente, contrasto irriducibile o motivazione obiettivamente incomprensibile.
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