Sentenza del 16/12/2020 n. 2822 - Comm. Trib. Prov. Caserta
Massima n. 195/2020 RISCOSSIONE - IRPEF - IVA - termini per l'accertamento. Con la Legge di Stabilità del 2016 i termini ordinari di accertamento sono passati da 4 a 5 anni successivi alla presentazione della dichiarazione mentre da 5 a 7 in caso di omessa dichiarazione. È stato eliminato il raddoppio dei termini a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2016 e per i periodi successivi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente impugnava l'avviso di accertamento relativo al periodo d'imposta 2013 (notificato il 5.6.2019) con cui veniva rettificato il reddito d'impresa (recupero di quota ammortamento indeducibile di € 684,33) e veniva recuperata IVA per fatture ritenute oggettivamente inesistenti (€ 5.240,95 su imponibile € 24.615,00). I motivi di impugnazione principali erano: a) illegittimità per violazione della disciplina sui termini di accertamento (art. 37 commi 24-26 D.L. 223/2006 e d.lgs. 128/2015) e sul raddoppio dei termini; b) difetto di motivazione e violazione di disposizioni sul diritto tributario e sulla motivazione degli atti (richiami a DPR 600/73, DPR 633/72, art. 7 L. 212/2000).
La decisione
Il Tribunale ha rigettato il ricorso. Sul profilo dei termini, applicando la disciplina transitoria della Legge di Stabilità 2016 (comma 132 art.1 L. 208/2015), ha ritenuto che per i periodi d'imposta anteriori al 31/12/2016 si applicava il previgente termine quadriennale (quale termine ordinario) e che il raddoppio dei termini opera se la denuncia penale è stata trasmessa entro tale termine ordinario. Nel caso di specie la denuncia era stata trasmessa il 28/11/2018, entro il termine ordinario (scadenza 31/12/2018) per il periodo 2013, per cui il raddoppio risultava operativo e l'avviso del 5.6.2019 non era decaduto. Sul merito, l'Amministrazione aveva dimostrato, con elementi indiziari gravi, precisi e concordanti (verifiche sulla ditta emittente indicata come "cartiera", discordanze nella numerazione/cronologia delle fatture, assenza di struttura e contabilità della ditta emittente), l'inesistenza oggettiva delle operazioni; il contribuente non ha prodotto prove contrarie. Pertanto l'accertamento IVA e reddituale è stato confermato. Il ricorrente è condannato alle spese di lite (compensi liquidati in € 800,00).
Norme richiamate
D.L. 223/2006, art. 37 commi 24-26
art. 37, commi 24-26 D.L. 223/2006
Introdusse il raddoppio dei termini di accertamento in caso di violazioni con obbligo di denuncia penale per reati previsti dal D.lgs. 74/2000; il giudice conferma che il raddoppio opera per il periodo cui si riferisce la violazione salvo diverse disposizioni transitorie.
D.lgs. 128/2015
Precisa che il raddoppio dei termini opera solo se la denuncia viene presentata o trasmessa entro i termini ordinari di decadenza; confermata dalla pronuncia come criterio interpretativo vincolante.
Legge 208/2015 (Legge di Stabilità 2016), art. 1 commi 130-132
art. 1, commi 130-132 L. 208/2015
Ha modificato i termini ordinari d'accertamento (da 4 a 5 anni, da 5 a 7 in caso di omessa dichiarazione) e ha introdotto una disciplina transitoria: per i periodi anteriori al 31/12/2016 si applicano i termini previgenti (4 anni) con raddoppio possibile se la denuncia è stata trasmessa entro il termine ordinario; per i periodi successivi il raddoppio è stato eliminato.
DPR 600/1973, art. 43; art. 39 comma 1 lett. d) e art. 40
art. 43 DPR 600/1973; art. 39 c.1 lett. d), art. 40
Prevedono limiti e modalità di accertamento e indicano gli elementi probatori e indiziari che l'Amministrazione può utilizzare; il giudice riconosce la validità degli indizi come prova logica ai sensi del codice civile per dimostrare l'inesistenza delle operazioni.
DPR 633/1972, art. 57; art. 54 comma 2 (e comma 5 contestato)
art. 57 DPR 633/1972; art. 54 c.2 DPR 633/1972
Art. 57 concerne i termini d'accertamento IVA; art. 54 comma 2 consente l'utilizzo di elementi indiziari per provare l'inesistenza delle operazioni. Il comma 5 (richiamato dal ricorrente) riguarda aspetti formali della detrazione ma il giudice ha ritenuto che la motivazione fosse comunque sufficiente.
D.lgs. 74/2000, artt. 2 e 8
artt. 2 e 8 D.lgs. 74/2000
Definiscono i delitti fiscali rilevanti (dichiarazione fraudolenta e emissione di fatture per operazioni inesistenti). La loro sussistenza giustifica la denuncia e l'attivazione del raddoppio dei termini se la denuncia è tempestiva.
Legge 212/2000 (Statuto del contribuente), art. 7
Disciplina l'obbligo di motivazione degli atti dell'Amministrazione finanziaria; il giudice ha ritenuto che l'avviso impugnato avesse motivazione adeguata tramite esposte risultanze istruttorie e indizi concordanti.
Massime di principio
- Termini di accertamento: per i periodi d'imposta anteriori al 31/12/2016 si applicavano i termini previgenti (4 anni, 5 se omessa) e il raddoppio dei termini può operare se la denuncia penale è stata presentata/trasmessa entro il termine ordinario; per i periodi in corso al 31/12/2016 e successivi la Legge di Stabilità 2016 ha portato i termini a 5 anni (7 se omessa) ed ha eliminato il raddoppio.
- Tempestività della denuncia: il raddoppio si attiva solo se l'Amministrazione trasmette la denuncia entro la scadenza ordinaria dei termini di decadenza; la data di trasmissione della denuncia è quindi cruciale per la decadenza dell'accertamento.
- Onere della prova nelle fatture 'cartiera': una volta che l'Amministrazione dimostra, anche con indizi gravi, precisi e concordanti, che l'emittente è una "cartiera" e le operazioni sono oggettivamente inesistenti, l'onere si ribalta sul contribuente che deve provare l'effettiva esecuzione delle prestazioni; la sola esibizione della fattura o la regolarità formale non è di per sé sufficiente.
- Motivazione dell'atto: l'avviso è motivato sufficientemente se riporta i risultati del controllo e gli elementi indiziari che giustificano l'accertamento (gravità, precisione e concordanza); contestazioni generiche senza prova contraria non bastano.
- Strategia difensiva: in presenza di sospetti su fatture emesse da soggetti 'cartiera' è fondamentale conservare e produrre documentazione diretta (contratti, ordini, corrispondenza, prove di effettiva prestazione) e verificare la data di eventuale denuncia trasmessa dall'Ufficio per contestare la decorrenza dei termini.
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