Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 7514/2026 - Roma, Sezione 1B

per l'annullamento del provvedimento di inidoneità agli accertamenti psicofisici e conseguente esclusione dal concorso per il reclutamento nell’Esercito di 6.000 Volontari Ferma Iniziale –VFI – ex art. 582, comma 1, lettera E 1, DPR n. 90/2010.

Giustizia amministrativa202604003

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I bisOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: giudizio di inidoneità agli accertamenti psicofisici e conseguente esclusione dal concorso per il reclutamento di Volontari in Ferma Iniziale nell’Esercito

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l’esclusione dal concorso, contestando il giudizio di inidoneità espresso all’esito degli accertamenti psicofisici. L’inidoneità è stata motivata dall’accertata presenza di asma allergico in buon compenso terapeutico, ricondotta all’art. 582, comma 1, lettera E), n. 1, del d.P.R. n. 90/2010 e al punto 11, lettera E), n. 1, della direttiva tecnica del Ministero della Difesa del 4 giugno 2014. Il ricorrente ha prodotto documentazione medica diretta a comprovare la possibile insussistenza della causa di inidoneità.

La decisione

Il TAR non ha definito la controversia né ha accolto o respinto la domanda di annullamento. Ha disposto un incombente istruttorio, ordinando una verificazione ai sensi degli artt. 19 e 66 c.p.a. La verificazione è stata affidata alla Commissione Medica Interforze di II Istanza - Comando Sanitario e Veterinario, con facoltà di avvalersi di specialisti e strutture sanitarie periferiche. L’Amministrazione dovrà trasmettere alla Commissione la documentazione necessaria, comprese le norme e le regole tecniche applicabili. La Commissione dovrà esaminare la documentazione medica, accertare la sussistenza, l’entità e gli eventuali riflessi menomanti dell’affezione contestata, indicare il coefficiente attribuibile al candidato e riferire sull’idoneità al reclutamento. Le operazioni dovranno svolgersi in contraddittorio, previo avviso alle parti, che potranno partecipare tramite difensore e consulente tecnico. La relazione dovrà essere depositata possibilmente entro il 10 giugno 2026; la camera di consiglio per il prosieguo è stata fissata al 17 giugno 2026. La decisione sulle spese, comprese quelle della verificazione, è stata differita alla conclusione della fase cautelare. È stato inoltre disposto l’oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.

Norme richiamate

  • art. 582, comma 1, lettera E), n. 1, d.P.R. n. 90/2010

    E1- Asma allergico in buon compenso terapeutico come da certificato medico di famiglia

    La disposizione è richiamata quale parametro normativo della causa di imperfezione o infermità ritenuta ostativa all’idoneità al reclutamento militare.

  • punto 11, lettera E), n. 1, della Direttiva tecnica del Ministero della Difesa del 4 giugno 2014

    La direttiva tecnica è richiamata quale disciplina tecnica delle infermità causa di non idoneità al servizio militare e dovrà essere considerata dalla verificazione per accertare l’idoneità del candidato.

  • art. 19 c.p.a.

    Richiamato quale fondamento della verificazione disposta dal giudice.

  • art. 66 c.p.a.

    Richiamato quale disciplina dell’incombente istruttorio della verificazione.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Costituisce, insieme alla normativa europea e nazionale sulla protezione dei dati sanitari, il fondamento dell’ordine di oscuramento delle generalità e dei dati relativi allo stato di salute.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato quale fondamento della tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento del provvedimento.

  • art. 2-septies d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Richiamato quale ulteriore base normativa dell’oscuramento dei dati sanitari.

Massime di principio

  • Quando la decisione sull’idoneità psicofisica al reclutamento militare richiede un accertamento tecnico sulla sussistenza, sull’entità o sugli effetti menomanti dell’affezione contestata, il giudice amministrativo può disporre una verificazione ai sensi degli artt. 19 e 66 c.p.a., prima di definire la domanda di annullamento.
  • La verificazione sull’idoneità psicofisica deve accertare non soltanto la presenza dell’affezione, ma anche la sua eventuale entità, i riflessi menomanti, il coefficiente attribuibile al candidato e la conseguente idoneità o inidoneità rispetto ai parametri normativi e tecnici applicabili.
  • L’incombente istruttorio deve svolgersi in contraddittorio, con preventiva comunicazione alle parti, possibilità di partecipazione del difensore e di un consulente tecnico e verbalizzazione degli eventuali rilievi.
  • Quando il provvedimento giudiziario contiene dati idonei a rivelare lo stato di salute, il giudice può ordinare l’oscuramento delle generalità e delle informazioni sanitarie in caso di diffusione, sulla base della disciplina nazionale ed europea in materia di protezione dei dati personali.

Come è indicizzato

MaterieReclutamento e idoneitàIstruttoria processuale
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaTutela del terzo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.