Sentenza n. 1170/2026 - Catania, Sezione 3
per l'accertamento del diritto al riconoscimento dei sei scatti contributivi fra le voci computabili ai fini della liquidazione del trattamento di fine servizio ex art 6 bis Dlgs 387/87 e ss mm e ii nonché per l'accertamento del diritto alla rideterminazione della indennità di buonuscita mediante l'inclusione nella relativa base di calcolo dei sei scatti stipendiali contemplati dall'art 4 del Decreto legislativo n. 157/1997 e l'accertamento della illegittimità del silenzio rigetto dell'Amministrazione, nonché di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-rigetto dell'INPS sulla richiesta di rideterminazione dell'indennità di buonuscita mediante inclusione dei sei scatti contributivi
Esito
Favorevole al ricorrente (militare in congedo)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l'accertamento del diritto al riconoscimento dei sei scatti contributivi ai fini della liquidazione del trattamento di fine servizio e la conseguente rideterminazione dell'indennità di buonuscita, oltre all'accertamento dell'illegittimità del silenzio-rigetto dell'INPS. La pretesa è stata fondata sull'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, come modificato, e sull'art. 1911, comma 3, del Codice dell'ordinamento militare. La controversia riguardava in particolare l'applicabilità del beneficio a un appartenente all'Arma dei Carabinieri cessato dal servizio a domanda. L'INPS si è costituito con memoria di stile.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo applicabile al ricorrente l'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, che attribuisce sei scatti ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell'indennità di buonuscita al personale delle forze di polizia, comprese quelle a ordinamento militare. Il giudice ha escluso che la cessazione dal servizio a domanda impedisca il beneficio, rilevando che l'art. 1, comma 15-bis, del d.l. n. 379/1987, nella formulazione limitativa riferita alle cessazioni per età, inabilità o decesso, deve ritenersi abrogato per effetto del Codice dell'ordinamento militare, senza riviviscenza della precedente formulazione. L'art. 1911, comma 3, del d.lgs. n. 66/2010 ha mantenuto ferma l'applicazione dell'art. 6-bis ai fini del trattamento di fine rapporto. L'art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 è stato ritenuto riferibile soltanto al calcolo della base pensionabile e non modificativo del regime dell'indennità di buonuscita. Il termine del 30 giugno previsto dall'art. 6-bis, comma 2, non è stato qualificato come termine decadenziale, ma come onere incidente sulla decorrenza del collocamento a riposo. L'INPS è stato condannato a corrispondere quanto dovuto in applicazione dell'art. 6-bis, oltre agli accessori decorrenti dalla maturazione del diritto fino all'effettivo pagamento, con interessi legali senza cumulo con la rivalutazione monetaria. Le spese di giudizio, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori, sono state poste a carico dell'INPS.
Norme richiamate
art. 6-bis d.l. n. 387/1987, convertito dalla l. n. 472/1987
ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell’indennità di buonuscita
La disposizione attribuisce sei scatti contributivi al personale delle forze di polizia, comprese quelle a ordinamento militare, ai fini della base pensionabile e della liquidazione dell'indennità di buonuscita; il beneficio può operare anche per il personale cessato a domanda nei limiti previsti dal comma 2.
art. 1911, comma 3, d.lgs. n. 66/2010
continua ad applicarsi l'articolo 6-bis, del decreto legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472
Il Codice dell'ordinamento militare mantiene ferma, per le forze di polizia a ordinamento militare, l'applicazione dell'art. 6-bis ai fini del trattamento di fine rapporto e quindi dell'indennità di buonuscita.
art. 1, comma 15-bis, d.l. n. 379/1987
ai sottufficiali ... nel solo caso di cessazione dal servizio per età o di inabilità permanente o di decesso
La disposizione, nella formulazione limitativa, deve ritenersi abrogata in conseguenza dell'abrogazione della norma novellatrice e del riordino operato dal Codice dell'ordinamento militare; l'abrogazione non determina la riviviscenza della precedente formulazione.
art. 11 l. n. 231/1990
La norma, che aveva sostituito l'art. 1, comma 15-bis, del d.l. n. 379/1987, è stata abrogata dal Codice dell'ordinamento militare, con conseguente abrogazione della disciplina limitativa novellata.
art. 4 d.lgs. n. 165/1997
sono attribuiti, in aggiunta alla base pensionabile
La disposizione riguarda il calcolo della base pensionabile e non modifica il regime di calcolo dell'indennità di buonuscita in relazione ai sei scatti dell'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987.
art. 16, comma 6, l. n. 412/1991
Gli interessi legali sulle somme dovute sono riconosciuti senza cumulo con la rivalutazione monetaria.
art. 22, comma 36, l. n. 724/1994
Concorre a disciplinare il regime degli accessori sulle prestazioni previdenziali dovute.
Massime di principio
- L'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 si applica agli appartenenti alle forze di polizia sia dell'ordinamento civile sia dell'ordinamento militare, quando siano in possesso delle qualifiche equiparate previste dalla disposizione.
- Per gli appartenenti alle forze di polizia a ordinamento militare, l'art. 1911, comma 3, del d.lgs. n. 66/2010 mantiene ferma l'applicazione dell'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 ai fini del trattamento di fine rapporto e dell'indennità di buonuscita.
- L'abrogazione di una disposizione novellatrice non fa rivivere la precedente formulazione della norma novellata quando il successivo quadro normativo disciplina organicamente la stessa materia e rende incompatibile il ripristino della disciplina anteriore.
- La limitazione dei sei scatti alle cessazioni per età, inabilità permanente o decesso, contenuta nell'art. 1, comma 15-bis, del d.l. n. 379/1987 nella formulazione novellata, non è opponibile quando tale disposizione debba ritenersi abrogata dal Codice dell'ordinamento militare.
- Il termine del 30 giugno previsto dall'art. 6-bis, comma 2, del d.l. n. 387/1987 non ha natura decadenziale: esso costituisce un onere collegato alla decorrenza del collocamento a riposo, senza impedire la cessazione a domanda negli anni successivi né comportare la perdita del beneficio per tale sola ragione.
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