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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 42337/2023 del 17/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza di condanna per i delitti di usura ed estorsione. Saputo deduce: 1) vizio di motivazione per carenza di analisi circa la natura usuraria dei tassi nelle singole operazioni; 2) nullità dell'imputazione ai sensi dell'art. 522 c.p.p. per indeterminatezza del capo B) (estorsione consumata) e difetto di corrispondenza tra contestazione e fatti accertati; 3) carenza di motivazione sulla sussistenza dell'elemento materiale dell'estorsione. Bosco deduce: 1) violazione di legge e vizio di motivazione circa la responsabilità per usura, lamentando mancata valutazione di intercettazioni e registrazioni e assenza di elementi che provassero rapporti usurari o il suo concorso; 2) nullità ai sensi dell'art. 522 c.p.p. per il capo B) (medesima censura del coimputato); 3) vizio di motivazione e carenza di prova dell'elemento materiale dell'estorsione, con riguardo a un episodio in cui la sua presenza sarebbe stata solo passiva e in generale per l'assenza di prova del profitto derivante dagli episodi contestati.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Motivi principali: diversi motivi erano formulati in ragioni non consentite dall'art. 606, comma 3, c.p.p. o risultavano reiterativi, generici o manifestamente infondati; incentivate richieste di riesame del merito/prova non ammissibili in sede di legittimità; la questione di nullità prevista dall'art. 522 c.p.p. non è stata sollevata tempestivamente e non poteva essere proposta per la prima volta in cassazione. In particolare, la Corte ha ritenuto infondati i rilievi sulla mancanza di prova del superamento del tasso usurario e quelli tesi a smontare la ricostruzione complessiva delle condotte e del concorso dei correi. Esiti pratici: inammissibilità dei ricorsi; condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali; ciascuno condannato al versamento di euro tremila a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; condanna a rifondere le spese di rappresentanza e difesa delle parti civili ammesse al patrocinio a spese dello Stato, da liquidarsi dalla Corte d'appello di Palermo.

Norme richiamate

  • art. 644 cod. pen., comma 5, n. 3

    menzionata nella sentenza d'appello come circostanza aggravante esclusa

    La Corte d'appello aveva escluso tale circostanza aggravante; la Cassazione non ha riformato sul punto, limitandosi a dichiarare inammissibili i ricorsi avverso la decisione di merito

  • art. 522 cod. proc. pen.

    rilevato dai ricorrenti a motivo di nullità per indeterminatezza del capo B) dell'imputazione

    La Corte di legittimità ha richiamato il principio per cui la nullità generale richiamata dal ricorrente non può essere sollevata per la prima volta in cassazione se non dedotta tempestivamente in appello

  • art. 606, comma 3, cod. proc. pen.

    richiamato quale limite alla formulazione dei motivi di cassazione

    La norma delimita i motivi consentiti in cassazione; la Corte ha dichiarato inammissibili o non consentiti i motivi che costituiscono semplice riedizione del merito, generici o non espressamente ammessi dall'art. 606, comma 3

  • art. 629 cod. pen.

    richiamata in relazione alla qualificazione dell'estorsione

    La Corte ha ribadito che, in tema di estorsione, la consumazione si realizza con l'evento costrittivo e che l'ingiusto profitto costituisce un ulteriore evento distinto; ciò influisce sulla valutazione della sussistenza dell'elemento materiale

  • art. 616 cod. proc. pen.

    utilizzato per la condanna al versamento in favore della Cassa delle ammende

    La disposizione è stata applicata per sanzionare la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità del ricorso, imponendo il pagamento di una somma equa a titolo di ammenda

Massime di principio

  • In Cassazione non sono ammesse censure che si risolvono in un libero riesame del merito o della valutazione della prova: chi intende contestare la valutazione probatoria deve mostrare un vizio di diritto ammissibile ai sensi dell'art. 606 c.p.p.
  • Le nullità processuali generali, in particolare quelle di ordine pubblicistico come la presunta indeterminatezza dell'imputazione ex art. 522 c.p.p., devono essere tempestivamente dedotte nei gradi di merito e non possono essere sollevate per la prima volta in cassazione.
  • I motivi reiterativi o formulati in modo generico sono dichiarati inammissibili: occorre specificità nelle censure (indicazione precisa del vizio e delle parti della motivazione che lo contengono).
  • Quanto al concorso nel reato, la presenza sul luogo dell'azione può integrare concorso morale o materiale quando sia idonea a dare stimolo all'azione o a fornire un senso di sicurezza all'autore materiale; la semplice passività va invece distinta dalla partecipazione punibile.
  • In tema di estorsione, la consumazione si verifica con l'effetto costrittivo raggiunto dalla violenza o minaccia; il profitto ingiusto è un ulteriore evento e la sua mancata realizzazione può integrare la sola ipotesi tentata, se ricorrono gli estremi.
  • In imputazioni che individuano un arco temporale ampio e condotte omogenee, il giudice può focalizzarsi su singoli episodi emersi in dibattimento purché rientranti nel quadro fattuale contestato senza violare il principio di correlazione.
  • Le somme a titolo di ammenda e le spese per ricorsi inammissibili possono essere ordinate quando la Corte ritiene che i ricorrenti abbiano mostrato colpa nella determinazione delle ragioni di impugnazione.

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