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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4363/2024 del 01/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di appello che aveva parzialmente riformato la sentenza di primo grado su reati di detenzione/spaccio di stupefacenti e estorsione aggravata. Salvatore Santaniello ha denunciato: 1) l'inutilizzabilità delle dichiarazioni della persona offesa Lorenzo Valentini per mancato avviso ex art. 63 c.p.p., sostenendo che Valentini doveva essere considerato indagato e le cessione di droga erano in conto vendita; 2) la illegittima applicazione dell'aggravante speciale di cui all'art. 628, comma 3, per genericità della motivazione circa la compresenza dei correi. Lino Simonelli ha censurato l'applicazione della stessa aggravante contestando la contraddittorietà della motivazione (affermazione generale di compresenza non coerente con la ricostruzione fattuale) e la violazione della giurisprudenza che richiede l'effettiva compresenza nel momento esecutivo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili per essere manifestamente infondati o generici. Quanto al motivo di Santaniello sull'inutilizzabilità delle dichiarazioni della persona offesa, la Corte ha richiamato il consolidato ius receptum secondo cui le dichiarazioni rese davanti alla polizia giudiziaria da una persona non sottoposta a indagini e aventi contenuto autoindiziante non sono utilizzabili contro chi le ha rese ma sono pienamente utilizzabili contro terzi; dunque non sussiste inutilizzabilità "erga omnes". Sui motivi relativi all'aggravante della pluralità di persone, la Corte ha rilevato la presenza di una doppia conforme (sentenza di primo grado richiamata dall'appello) e ha individuato nel provvedimento di primo grado un episodio specifico in cui Simonelli e Ciriello erano presenti insieme, elemento non contestato in grado di appello o in Cassazione. Inoltre la censura di Santaniello su quel profilo non era stata proposta in appello e quindi non devoluta in Cassazione. Per questi motivi i ricorsi sono stati respinti. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 63 c.p.p.

    Le dichiarazioni rese da una persona non sottoposta ad indagini e contenenti elementi autoindizianti non sono utilizzabili contro chi le ha rese ma sono utilizzabili contro terzi; non si può dedurre da ciò un'inutilizzabilità generale erga omnes.

  • art. 628 c.p. comma 3

    L'aggravante della 'più persone riunite' richiede l'accertamento della compresenza degli autori nel momento esecutivo dell'illecito; tuttavia la prova può emergere dalla lettura congiunta delle decisioni di merito (doppia conforme) quando un episodio specifico risulti accertato e non contestato.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese e, in presenza di profili di colpa nella determinazione dell'inammissibilità, l'assegnazione di una somma alla cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Le dichiarazioni della persona offesa rese davanti alla polizia giudiziaria possono essere utilizzate contro terzi anche se autoindizianti; l'obiezione di inutilizzabilità deve tener conto di questo principio.
  • L'aggravante della pluralità di persone richiede prova della compresenza nel momento esecutivo, ma può essere dimostrata anche mediante il complesso degli atti di merito se esiste una doppia conforme e un episodio specifico non contestato.
  • Questioni non sollevate in appello non sono in linea di massima devolute alla Cassazione e possono rendere inammissibili i motivi nuovi riferiti alle stesse questioni.
  • Motivi generici o manifestamente infondati in Cassazione sono dichiarati inammissibili e comportano condanna alle spese processuali; in presenza di colpa nella insussistenza del ricorso può essere disposta una sanzione pecuniaria alla cassa delle ammende.
  • Per contestare l'utilizzabilità delle dichiarazioni occorre dimostrare specificamente lo status processuale del dichiarante al momento della dichiarazione e l'effettiva violazione delle garanzie previste.

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