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Sentenza

Sentenza n. 383/2026 - Bari, Sezione 3

per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia, -chiesto con il ricorso principale: dell’atto dirigenziale n. 119 dell'8.11.2023 del Resp. Sezione Osservatorio Fitosanitario – Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale della Regione Puglia recante: “Reg. (UE) 2020/1201 - D.Lgs 19 del 02/02/2021 – D.G.R. 1866 /2022. Prescrizione di misure di eradicazione per n. 37 piante infette, ai sensi dell’art. 7 del Reg. (UE) 2020/1201, site in agro di Monopoli (BA) - Area Delimitata Valle D'Itria – Zona Infetta”, notificata a mezzo pec alla sig.ra Lucia Apuleo in data 10.11.2023 (all. 1); del rapporto di prova n. 79/2023 del 23.09.2023 dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro – Dip.to di Scienze, del Suolo della Pianta e degli Alimenti – Di.S.S.P.A., con cui sono stati comunicati alla Sezione Osservatorio Fitosanitario della Regione Puglia gli esiti positivi delle analisi real-time PCR sulla base di Harper et al. 2010 per Xylella fastidiosa eseguiti (tra gli altri) su n. 5 alberi di olivo monumentale ricadenti in agro di Monopoli di proprietà della ricorrente e identificati con i nn. 1606667, 1606776, 1606714, 1606725 e 1606782 (all. 2); della nota prot. n. 1622/Ldf/2023 del 27.09.2023 del Centro di Ricerca Sperimentazione e Formazione in Agricoltura “Basile Caramia” con allegato n. 1 rapporto di prova n. 1622 di pari data, con cui sono stati comunicati al Resp. del Servizio Fitosanitario della Regione Puglia gli esiti positivi delle analisi real-time PCR sulla base di Harper et al. 2010 per Xylella fastidiosa eseguiti (tra gli altri) su n. 5 alberi di olivo monumentale ricadenti in agro di Monopoli di proprietà della ricorrente e identificati con gli stessi nn. 1606667, 1606776, 1606714, 1606725 e 1606782 di quelli di cui al rapporto di prova n. 79/2023 del Di.S.S.P.A. (all. 3); di ogni atto comunque connesso, presupposto e consequenziale, e in particolare, ove occorra e sempre nei limiti d'interesse; della del. di G.R. Puglia n. 1866 del 12.12.2022, come modificata dalla del. di G.R. n. 570 del 26.4.2023, richiamate nella determina gravata, recante: “Approvazione “Piano d'azione per contrastare la diffusione di Xylella fastidiosa (Well. et al.) in Puglia” biennio 2023-2024”, unitamente all'allegato Piano, per quanto e se di sfavore, e in particolare del par. 4.3.1 e di tutte le altre parti del Piano in cui si fa riferimento, nell'area delimitata zona infetta Monopoli all’applicazione in via esclusiva di misure di eradicazione ex artt. 7 e ss. Reg. UE n. 1201/2020 dell’intera pianta risultata infetta al batterio della Xf e di quelle ricadenti nei 50 mt e, tra queste, anche di quelle riconosciute monumentali ex l. r. Puglia n. 14/2007 e s.m.i., con esclusione della deroga di cui all’art. 7 co. 3 Reg. UE n. 2020/1201, per quanto e se di sfavore (all. 4); della det. n. 31 del 13.5.2022 dell’Osservatorio Fitosanitario della R.P. richiamata nella determina gravata, recante: “Aggiornamento delle procedure di monitoraggio e campionamento di specie vegetali ai fini dell'identificazione di Xylella fastidiosa nella Regione Puglia”, unitamente all’allegato protocollo, per quanto e se di sfavore, e in particolare della parte I par. 5 e della parte IV) del protocollo e di tutte le parti in cui si fa riferimento in via esclusiva all’applicazione di misure di eradicazione dell’intera pianta risultata infetta al batterio della Xf e di quelle ricadenti nei rispettivi 50 mt e, tra queste, anche di quelle riconosciute monumentali ex l. r. Puglia n. 14/2007 e s.m.i., per quanto e se di sfavore (all. 5); della det. reg. n. 127 del 17.11.2022 dell’Osservatorio Fitosanitario della R.P., recante: “Xylella fastidiosa sottospecie Pauca ST53 - Aggiornamento delle aree delimitate ai sensi dell’art. 4 del Reg. UE 2020/1201“, per quanto e se di sfavore, e in particolare in tutte le parti in cui, nell’area delimitata Valle d’Itria - Zona infetta Monopoli si fa riferimento in via esclusiva all’applicazione di misure di eradicazione dell’intera pianta risultata infetta al batterio della Xf e di quelle ricadenti nel raggio di 50 mt e, tra queste, anche di quelle riconosciute monumentali ex l. r. Puglia n. 14/2007 e s.m.i., per quanto e se di sfavore (all. 6); (ove occorra) della nota prot. n. 6480 dell’8.1.2024 della Sezione Osservatorio Fitosanitario della Regione Puglia (all. 7), con cui è stata rigettata l’istanza di autotutela e di richiesta applicazione misure alternative all’espianto ex art. 8 co. 7-bis l.r. Puglia n. 4/2017 inoltrata dalla ricorrente in data 5.1.2024 (all. 7.1).”; -chiesto con i motivi aggiunti depositati il 29.04.2024: della nota regionale prot. n.10745 del 15.12.2023; dell'atto dirigenziale n. 18 del 14.3.2024 del Resp. Sezione Osservatorio Fitosanitario – Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale della Regione Puglia recante: “Aggiornamento dell'area delimitata a Xylella fastidiosa sottospecie Pauca ST53 - ai sensi dell'art. 4 del Reg. UE 2020/1201”; -della nota prot. n. 11056 del 28.12.2023 dell'Osservatorio Fitosanitario Regionale, richiamata nel predetto atto dirigenziale e non meglio conosciuta dalla ricorrente, né pubblicata o mai notificata, con cui la Regione Puglia avrebbe richiesto alla Commissione Europea per il tramite del MASAF, la modifica del ridetto All. III, con inserimento nello stesso (tra gli altri) del Comune di Monopoli.

Giustizia amministrativa202400099

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: prescrizioni regionali di eradicazione di ulivi monumentali infetti da Xylella fastidiosa e atti connessi; successiva determinazione regionale che ha concentrato l'eradicazione sulle sole piante infette

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (regione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato la determinazione dirigenziale regionale n. 119 dell'8 novembre 2023, i rapporti di prova relativi agli esiti positivi delle analisi sulla presenza di Xylella fastidiosa, il Piano d'azione regionale, il protocollo di monitoraggio e campionamento, l'aggiornamento delle aree delimitate e il diniego di autotutela. Con motivi aggiunti ha impugnato la nota regionale e la determinazione n. 18 del 14 marzo 2024, con cui le misure sono state rideterminate disponendo l'eradicazione delle sole piante infette. La ricorrente ha dedotto la violazione della normativa unionale e regionale, dei principi di proporzionalità ed efficacia dell'azione amministrativa e della sentenza del TAR Puglia n. 1007/2023, sostenendo che, trattandosi di ulivi monumentali di particolare valore culturale e sociale, avrebbe dovuto essere consentita l'applicazione di misure alternative all'eradicazione, quali capitozzatura, innesto di cultivar resistenti e controllo del vettore, ai sensi dell'art. 13, par. 2, del regolamento (UE) 2020/1201 e dell'art. 8 della legge regionale Puglia n. 4/2017. È stata inoltre dedotta la violazione del giudicato cautelare formatosi su un'ordinanza del Consiglio di Stato relativa a diverso giudizio.

La decisione

Il TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso principale per sopravvenuta carenza di interesse, poiché la determinazione n. 18/2024 ha superato la precedente determinazione n. 119/2023, escludendo l'eradicazione delle piante ospiti situate entro 50 metri dalle piante infette e concentrando le misure sulle sole piante risultate infette. Ha respinto i motivi aggiunti. Il Collegio ha ritenuto applicabile, con primazia, il regolamento (UE) 2020/1201 e ha qualificato l'agro di Monopoli come zona infetta sottoposta a misure di contenimento. In tale zona le misure di contenimento consentono in via generale misure alternative, ma l'art. 13, par. 1, impone la rimozione delle piante infette. La deroga prevista dall'art. 13, par. 2, per piante situate in siti di particolare valore culturale e sociale può operare soltanto al di fuori dell'area individuata dall'art. 15, par. 2, lett. a), ossia al di fuori dell'area di almeno 2 km dal confine tra zona infetta e zona cuscinetto. Poiché gli ulivi controversi ricadono nella zona infetta di contenimento individuata dall'allegato III del regolamento, la deroga non è applicabile e la Regione non dispone di discrezionalità nel consentire misure alternative sulle piante infette. Anche la normativa regionale consente tali misure soltanto laddove ciò sia consentito dalla normativa vigente, sicché non prevale sul divieto unionale. Il TAR ha escluso altresì la violazione della sentenza n. 1007/2023, ritenendo che la Regione abbia rivalutato la possibilità di adottare misure alternative e abbia dato esecuzione alla pronuncia, pur con esito sfavorevole alla ricorrente. Ha escluso anche la violazione del giudicato cautelare, sia per la natura interinale dell'ordinanza del Consiglio di Stato sia perché essa era stata adottata in un diverso giudizio. Le spese di giudizio sono state compensate, mentre le spese di verificazione sono state poste a carico della ricorrente.

Norme richiamate

  • regolamento (UE) 2020/1201

    artt. 4, 12, 13, 15 e allegato III

    Il regolamento individua le zone infette e disciplina le misure di eradicazione e contenimento. Nelle zone infette sottoposte a contenimento, la rimozione delle piante risultate infette è la regola; la deroga per siti di particolare valore culturale e sociale è ammessa soltanto nei limiti territoriali previsti dall'art. 15, par. 2.

  • art. 13, par. 1, regolamento (UE) 2020/1201

    Lo Stato membro interessato rimuove tutte le piante che sono risultate infette dall'organismo nocivo specificato in base al monitoraggio di cui all'articolo 15, paragrafo 2.

    La rimozione delle piante infette costituisce la misura ordinaria e vincolata nelle zone sottoposte a contenimento.

  • art. 13, par. 2, regolamento (UE) 2020/1201

    In deroga al paragrafo 1, lo Stato membro interessato può decidere, per scopi scientifici, di non rimuovere le piante che sono risultate infette dall'organismo nocivo specificato nei siti di piante che presentano particolare valore culturale e sociale di cui all'articolo 15, paragrafo 2, lettera b)

    La deroga alla rimozione delle piante infette è eccezionale e può riguardare soltanto i siti di particolare valore culturale e sociale collocati al di fuori dell'area territoriale indicata dall'art. 15, par. 2, lett. a).

  • art. 15, par. 2, lett. a), regolamento (UE) 2020/1201

    un'area di almeno 2 km dal confine tra la zona infetta e la zona cuscinetto

    Il richiamo a tale disposizione delimita territorialmente l'area nella quale la deroga prevista dall'art. 13, par. 2, non può essere applicata.

  • art. 8, comma 7-bis, legge regionale Puglia n. 4/2017

    Laddove consentito dalla normativa vigente

    Le misure fitosanitarie alternative per gli ulivi monumentali infetti possono essere autorizzate soltanto se compatibili con la normativa unionale applicabile.

  • art. 99 c.p.a.

  • art. 105 c.p.a.

Massime di principio

  • Nelle zone infette sottoposte a misure di contenimento ai sensi del regolamento (UE) 2020/1201, la rimozione delle piante risultate infette costituisce la misura ordinaria e vincolata, anche quando le piante siano monumentali o presentino particolare valore culturale e sociale.
  • La deroga alla rimozione delle piante infette prevista dall'art. 13, par. 2, del regolamento (UE) 2020/1201 è applicabile esclusivamente ai siti di particolare valore culturale e sociale collocati al di fuori dell'area di almeno 2 km dal confine tra la zona infetta e la zona cuscinetto, individuata dall'art. 15, par. 2, lett. a).
  • La normativa regionale che consente misure fitosanitarie alternative per gli ulivi monumentali infetti opera soltanto nei limiti in cui tali misure siano consentite dalla normativa unionale vigente; pertanto, non può fondare un'autorizzazione alternativa quando il regolamento europeo imponga la rimozione della pianta infetta.
  • La sopravvenienza di un nuovo provvedimento amministrativo che sostituisce e supera quello originariamente impugnato, modificando sostanzialmente le misure contestate, determina la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso principale.
  • Una pronuncia cautelare, adottata in un diverso giudizio e diretta a conservare provvisoriamente la situazione nelle more della decisione di merito, non determina un giudicato sostanziale idoneo a impedire la successiva adozione del provvedimento definitivo.

Come è indicizzato

MaterieAree protette, fauna e floraAutotutelaInvalidità del provvedimentoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiAmbienteProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiPrimato del diritto UE e disapplicazioneProporzionalità e ragionevolezzaSopravvenuta carenza di interesseEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

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