Cassazione Civile, Ordinanza n. 41219/2021 del 22/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento con contestuale irrogazione di sanzioni per l'asserita omessa effettuazione della ritenuta d'acconto IRPEF, per l'anno 2008, sugli emolumenti corrisposti al personale dipendente a titolo di indennità di trasferta. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello della società, ritenendo non adeguatamente documentata la pretesa fiscale e valorizzando la documentazione prodotta dalla contribuente, da cui risultavano attività di manutenzione di impianti elettrici su natanti impiegati per crociere e in vari cantieri sul territorio nazionale, con prestazioni rese dai dipendenti in località diverse dalla sede. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che la CTR avrebbe trascurato la necessità di una prova puntuale dell'effettività di ogni singola trasferta per ogni dipendente; con il secondo ha dedotto violazione dell'art. 51, commi 1 e 5, del TUIR, assumendo che l'indennità di trasferta sarebbe stata erroneamente considerata correlata alla sola prestazione fuori sede senza verificare la temporaneità e i presupposti specifici dell'esenzione parziale da imposizione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché non censurava l'omesso esame di un fatto storico decisivo, ma proponeva in sostanza una contestazione sulla mancata valutazione di un tema probatorio astratto e di deduzioni difensive; inoltre la CTR aveva comunque esaminato i fatti rilevanti relativi allo svolgimento dell'attività fuori dalla sede. Il secondo motivo è stato parimenti dichiarato inammissibile perché formulato in modo generico: la ricorrente si è limitata a richiamare le norme sul trattamento fiscale delle trasferte senza confrontarle specificamente con la motivazione della sentenza impugnata e senza colpire la ratio decidendi, fondata sul difetto di prova dell'amministrazione circa i luoghi di residenza dei lavoratori e la stabile o temporanea prestazione fuori sede. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata, poiché la parte vittoriosa è rimasta intimata.
Norme richiamate
art. 380-bis c.p.c.
consente la definizione del ricorso in camera di consiglio nei casi previsti.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
nel testo riformulato consente di denunciare solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non la mancata valutazione di elementi istruttori, deduzioni difensive o questioni giuridiche.
art. 54 del D.L. 22 giugno 2012 n. 83, conv. in L. 7 agosto 2012 n. 134
ha riformulato il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., restringendone l'ambito applicativo.
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
impone specificità dei motivi di ricorso per cassazione e richiede il confronto puntuale con la sentenza impugnata.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
impone l'indicazione specifica degli atti e dei documenti rilevanti su cui il ricorso si fonda.
art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.
richiede il deposito degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, nei limiti di specificità imposti dal giudizio di legittimità.
art. 51, commi 1 e 5, D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917
disciplina la tassazione delle somme percepite in relazione al rapporto di lavoro e la parziale esclusione dall'imponibile delle indennità di trasferta entro determinati limiti giornalieri.
Massime di principio
- Il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. sussiste solo quando il giudice omette l'esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non basta lamentare la mancata valutazione di singole prove, argomentazioni difensive o un generico thema probandum.
- In cassazione la censura per violazione di legge deve indicare con precisione la norma violata, il contenuto precettivo della disposizione e i passaggi della sentenza che si pongono in contrasto con essa; in mancanza, il motivo è inammissibile per difetto di specificità.
- Per superare una decisione di merito fondata sulla carenza di prova, il ricorrente deve colpire la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata; una censura che si limiti a riproporre l'astratto quadro normativo senza confrontarsi con il percorso argomentativo del giudice non è idonea a fondare l'accoglimento.
- In materia di indennità di trasferta e relativo trattamento fiscale, la controversia va risolta mediante verifica concreta dei presupposti fattuali della prestazione fuori sede e della prova offerta dalla parte onerata, non attraverso affermazioni astratte svincolate dal caso concreto.
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