Cassazione Penale, Sentenza n. 33151/2024 del 27/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di appello articolando tre motivi: (1) vizio di motivazione e travisamento delle prove in ordine alla sussistenza del fatto e alla responsabilita' a loro ascrivibile, censurando la valorizzazione delle dichiarazioni del maresciallo Sottile e della teste Maria Teresa Amenta e contestando la ritenuta capacità condizionante delle minacce/violenze ai fini dell'art. 513-bis c.p.; (2) violazione di legge per mancata applicazione della causa di non punibilita' della particolare tenuita' del fatto ex art. 131-bis c.p., perche' la vicenda sarebbe di minimo rilievo e riguarderebbe merci di scarso valore; (3) violazione di legge per il diniego delle circostanze attenuanti generiche (art. 133 e 61 c.p.), perche' il rigetto sarebbe fondato su una circostanza fattuale non accertata, definita dalla corte come particolare efferatezza e contesto locale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto il primo motivo privo di specificita' e manifestamente infondato, confermando la ricostruzione fattuale della Corte d'appello (minacce, percosse e lesioni finalizzate ad accaparrarsi i posti di vendita, riferite da piu' testi, dal maresciallo dei Carabinieri e supportate da referto medico) e la corretta qualificazione giuridica ai sensi dell'art. 513-bis c.p. Il secondo motivo (particolare tenuita') e' stato dichiarato inammissibile perche' sollevato per la prima volta in cassazione, mentre avrebbe dovuto essere dedotto in appello (art. 606, comma 3, c.p.p.). Il terzo motivo e' stato ritenuto manifestamente infondato: il diniego delle attenuanti generiche e' adeguatamente motivato con riferimento all'atteggiamento reiterato dei ricorrenti e alla loro condotta assimilabile a quella di un 'ras' del mercato. La richiesta tardiva di declaratoria di estinzione dei reati per prescrizione, avanzata in memoria depositata oltre termini, non e' stata esaminata, essendo preclusa in ragione dell'inammissibilita' dei motivi principali. Sono state condannate le parti a pagare le spese processuali e, ravvisando profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilita', i ricorrenti sono stati condannati ciascuno al versamento di euro 3.000 a favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 513-bis cod. pen.
Il reato si configura quando atti di concorrenza nell'esercizio di attivita' commerciale siano connotati da violenza o minaccia idonee a ostacolare la liberta' di autodeterminazione dell'impresa concorrente; la Corte ha ritenuto applicabile la norma ai fatti di minacce, percosse e lesioni finalizzate ad escludere concorrenti dal mercato.
art. 131-bis cod. pen.
La causa di non punibilita' per particolare tenuita' del fatto deve essere tempestivamente invocata nelle sedi opportune; la Corte ha escluso la valutazione in cassazione perche' la questione non era stata dedotta in appello.
art. 133 e art. 61 cod. pen.
Le circostanze attenuanti generiche possono essere negate se la complessiva gravita' e la reiterazione delle condotte ostano a riconoscerle; la Corte ha ritenuto congrua la motivazione del diniego basata sulla gravita' e continuita' delle azioni dei ricorrenti.
art. 62-bis cod. pen.
Riferito al beneficio delle attenuanti di cui il giudice ha escluso l'applicazione sulla base della particolarita' dell'efferatezza e del contesto locale, ancorato agli accertamenti di fatto.
art. 606 cod. proc. pen. (comma 1, lett. b) e e), e comma 3)
Regole relative ai motivi di ricorso per cassazione: insufficiente specificita' dei motivi porta all'inammissibilita'; inoltre, questioni non dedotte in appello non possono essere proposte per la prima volta in cassazione (preclusione di cui al comma 3).
art. 585 cod. proc. pen. (comma 4)
Impedisce di introdurre motivi nuovi tardivamente; la Corte ha richiamato il principio secondo cui l'inammissibilita' dei motivi principali si estende ai motivi nuovi presentati successivamente.
art. 129 e art. 609 cod. proc. pen.
Norme relative alla declaratoria di estinzione del reato per prescrizione e alla declaratoria d'ufficio; la Corte ha osservato che, se i motivi di ricorso sono inammissibili, non e' possibile rilevare d'ufficio la prescrizione non eccepita precedentemente.
Sez. U, n. 13178 del 28/11/2019 (Guadagni)
Sez. U, n. 13178 del 28/11/2019, dep. 2020, Guadagni, Rv. 278735 - 01
La decisione di Sezioni Unite e' richiamata per affermare che il reato di cui all'art. 513-bis c.p. e' configurabile quando atti di concorrenza con minaccia o violenza siano idonei a contrastare la liberta' di iniziativa economica; la Corte ha ritenuto il principio applicabile al caso di vendita ambulante.
Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015 (Ricci)
Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818 - 01
Principio giurisprudenziale secondo cui l'inammissibilita' del ricorso per cassazione impedisce di rilevare d'ufficio la prescrizione se non e' stata sollevata in appello o in ricorso.
Massime di principio
- La sussistenza del reato di illecita concorrenza con minaccia o violenza ex art. 513-bis c.p. si valuta complessivamente: atti di minaccia o violenza reiterati e diretti a escludere concorrenti dal mercato possono integrare la fattispecie anche quando colpiscono venditori ambulanti.
- Le valutazioni di merito fondate su numerosi e congrui elementi istruttori e sulle massime di esperienza sono difficili da rimettere in discussione in cassazione: il ricorso deve indicare con precisione i vizi di motivazione e non richiedere una semplice rivalutazione delle prove.
- La causa di non punibilita' per particolare tenuita' (art. 131-bis c.p.) deve essere dedotta per tempo (in appello o prima); sollevarla per la prima volta in cassazione e' normalmente inammissibile.
- Il diniego delle attenuanti generiche puo' essere giustificato dal carattere reiterato, grave o 'da dominatori' della condotta: condotte ripetute finalizzate a eliminare la concorrenza legittimano il rigetto delle attenuanti.
- Questioni nuove, tra cui l'eccezione di prescrizione o richieste di declaratoria di estinzione del reato, se non dedotte nelle sedi opportune, possono essere precluse in cassazione quando il ricorso principale sia inammissibile.
- Le dichiarazioni delle persone offese e di pubblici ufficiali (es. personale di polizia intervenuto) possono essere valutate come attendibili anche se le vittime non si sono costituite parte civile, quando risultano coerenti e supportate da altri elementi (referti medici, riscontri contestuali).
- Chi propone ricorso per cassazione deve curare la specificita' e tempestivita' dei motivi; la mancata osservanza puo' comportare condanna alle spese e, in presenza di colpa grave, ammende.
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