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Ordinanza

Ordinanza n. 2297/2026 - Roma, Sezione 1B

per l'annullamento del Verbale modello BL/G n. -OMISSIS-datato 15 settembre 2025 rilasciato dal Dipartimento Militare di Medicina Legale di Roma - Reparto Osservazione; della Comunicazione del 17° Reggimento Addestramento Volontari "Acqui" con cui veniva comunicata al Sig. -OMISSIS- l'esclusione dal concorso per il reclutamento nell'Esercito di 6500 Volontari in ferma prefissata iniziale (VFI) - 2° blocco con la seguente motivazione " non ha mantenuto i requisiti di idoneità psico-fisica previsti dal bando di concorso"; - della Direttiva tecnica per l'applicazione dell'elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare di cui all'articolo 582 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante "testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246" nella parte in cui anche interpretata, ha determinato la non idoneità dell'odierno ricorrente; - di ogni atto connesso anche indirettamente a quelli impugnati, nonché prodromico e conseguenziale e che, anche interpretato, abbia determinato l'esclusione del ricorrente e comunque leso i diritti e gli interessi legittimi dello stesso.

Giustizia amministrativa202512704

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I bisOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: verbale di non idoneità psico-fisica e conseguente esclusione dal concorso per il reclutamento di volontari VFI nell'Esercito

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il verbale del Dipartimento Militare di Medicina Legale di Roma che ne aveva accertato la non idoneità, nonché la comunicazione del Reggimento con cui gli era stata notificata l'esclusione dal concorso per mancato mantenimento dei requisiti di idoneità psico-fisica previsti dal bando. È stata inoltre contestata la Direttiva tecnica adottata ai sensi dell'art. 582 del d.P.R. n. 90/2010, nella parte in cui, anche per effetto della relativa interpretazione, avrebbe determinato la non idoneità del candidato. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che la controversia riguarda l'incidenza, ai fini dell'idoneità al reclutamento, di un ipotiroidismo congenito in compenso farmacologico.

La decisione

Il TAR non ha definito la domanda di annullamento e ha disposto un supplemento di verificazione istruttoria. La Commissione Sanitaria di Appello dell'Aeronautica Militare, quale organo verificatore, dovrà chiarire se, allo stato attuale, la patologia del ricorrente abbia riflessi menomanti, questione già oggetto di un precedente incombente istruttorio. Le parti dovranno essere avvisate almeno cinque giorni prima delle operazioni e potranno parteciparvi con il proprio difensore e con un consulente tecnico, con verbalizzazione degli eventuali rilievi. La relazione, con le conclusioni e l'eventuale verbale, dovrà essere trasmessa alle parti e depositata presso la Sezione entro il 20 marzo 2026. La camera di consiglio è stata rinviata all'8 aprile 2026; la decisione sulle spese, comprese quelle della verificazione, è stata differita alla conclusione della fase cautelare. È stato inoltre disposto l'oscuramento dei dati identificativi e sanitari.

Norme richiamate

  • art. 582 d.P.R. 15 marzo 2010, n. 90

    elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare

    La disposizione costituisce la base normativa della disciplina tecnica utilizzata per valutare l'idoneità psico-fisica al servizio militare; l'ordinanza dispone ulteriori accertamenti sull'effettiva incidenza menomante della patologia.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità e dei dati sanitari nel caso di diffusione del provvedimento.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato in relazione alla tutela dei dati relativi alla salute e all'oscuramento del provvedimento.

  • art. 2-septies d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Richiamato quale ulteriore base normativa per la protezione dei dati sanitari mediante oscuramento.

Massime di principio

  • Quando la decisione sull'idoneità psico-fisica al reclutamento militare dipende dall'effettiva incidenza menomante di una patologia, il giudice può disporre un supplemento di verificazione volto ad accertare la condizione attuale dell'interessato, anche dopo una precedente relazione dell'organo verificatore.
  • Nel supplemento di verificazione le parti devono essere previamente avvisate delle operazioni e possono partecipare tramite il proprio difensore e un consulente tecnico, i cui rilievi devono essere riportati nel verbale.
  • La decisione sulle spese dell'istruttoria verificatoria può essere differita alla conclusione della fase cautelare, includendo le eventuali spese dell'organo incaricato se documentate.
  • Quando un provvedimento giurisdizionale contiene dati idonei a rivelare lo stato di salute, il giudice può disporre l'oscuramento delle generalità e degli ulteriori dati sanitari in caso di diffusione, sulla base della disciplina nazionale ed europea in materia di protezione dei dati personali.

Come è indicizzato

MaterieReclutamento e idoneitàIstruttoria processuale
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivo

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