Cassazione Penale, Ordinanza n. 28073/2026 del 24/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Resta ferma la sentenza di merito che aveva affermato la responsabilità dell'imputato per il reato contestato.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia che aveva confermato la decisione di primo grado di condanna per bancarotta fraudolenta patrimoniale. Il ricorso era fondato su un unico motivo: denunciava vizi di motivazione sull'affermazione di responsabilità e sosteneva l'insussistenza dell'elemento soggettivo, assumendo che le circostanze di fatto valorizzate dai giudici di merito avrebbero escluso il dolo. La Corte di cassazione rileva però che tali censure riproponevano questioni di merito già esaminate e disattese dai giudici di merito, e che dalla sintesi dei motivi d'appello non risultava una specifica contestazione dell'elemento soggettivo. Viene altresì richiamato il dato fattuale del prelievo di oltre 230.000 euro dai conti della società fallita, somme utilizzate per finanziare una società di persone riconducibile all'imputato.
Norme richiamate
La condotta contestata è stata ricondotta alla bancarotta fraudolenta patrimoniale; la censura sull'elemento soggettivo non è stata ritenuta ammissibile in cassazione perché volta a sollecitare una rivalutazione del fatto già compiuta dai giudici di merito.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito dedurre vizi motivazionali quando la doglianza si risolva nella mera riproposizione di questioni di fatto già esaminate e respinte dai giudici di merito con argomentazione congrua e giuridicamente corretta.
- La contestazione dell'elemento soggettivo del reato deve essere specificamente devoluta con i motivi di appello; se non risulta una censura specifica sul dolo, non è ammissibile in cassazione introdurre per la prima volta una diversa lettura delle circostanze fattuali per escluderlo.
- L'utilizzazione di somme della società fallita per finanziare un diverso soggetto riconducibile all'imputato costituisce dato fattuale rilevante ai fini della conferma della responsabilità per bancarotta fraudolenta patrimoniale.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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