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Sentenza

Sentenza n. 3745/2026 - Roma, Sezione 1

per la dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato dalle Amministrazioni intimate in ordine all’istanza del 21 settembre 2025, avente ad oggetto il rilascio del visto per motivi di studio e la fissazione di un appuntamento per la formalizzazione della richiesta del suddetto visto; nonché per l’accertamento dell’obbligo delle Amministrazioni intimate di provvedere in ordine alle menzionate istanze, secondo le rispettive competenze; e per la condanna delle stesse Amministrazioni intimate a provvedere in ordine alle menzionate istanze, secondo le rispettive competenze, entro un termine non superiore a trenta giorni, con richiesta di nomina di un Commissario ad acta ex art. 117, co. 3 c.p.a.

Giustizia amministrativa202511553

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. ISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio serbato sull’istanza del 21 settembre 2025 diretta all’attivazione del procedimento per il rilascio di un visto per motivi di studio e alla fissazione di un appuntamento per formalizzare la domanda

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

Il ricorrente ha agito ai sensi dell’art. 117 c.p.a. lamentando l’illegittimità del silenzio mantenuto dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e dall’Ambasciata d’Italia ad Islamabad sull’istanza volta a ottenere l’attivazione del procedimento per il rilascio di un visto d’ingresso per motivi di studio e la fissazione dell’appuntamento necessario alla presentazione della domanda. Ha chiesto l’accertamento dell’obbligo delle amministrazioni di provvedere, la condanna a provvedere entro trenta giorni e, in caso di inerzia, la nomina di un commissario ad acta ai sensi dell’art. 117, comma 3, c.p.a.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere perché, nelle more del giudizio, l’Ambasciata ha fissato l’appuntamento richiesto per il 16 dicembre 2025, determinando l’attivazione del procedimento e il pieno soddisfacimento della pretesa azionata. La decisione è stata adottata ai sensi del combinato disposto degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a. Le spese di lite sono state compensate, considerando il periodo non particolarmente esteso tra la richiesta di appuntamento e la notificazione del ricorso e il comportamento collaborativo dell’amministrazione, anche in ragione dell’elevato numero di istanze ricevute. L’amministrazione è stata tuttavia condannata a restituire al ricorrente il contributo unificato, ove versato.

Norme richiamate

  • art. 117 c.p.a.

    Disciplina il rito avverso il silenzio dell’amministrazione e consente, in caso di persistente inerzia, la richiesta di nomina di un commissario ad acta.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando la pretesa del ricorrente risulta integralmente soddisfatta nel corso del giudizio.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Costituisce il presupposto per l’oscuramento delle generalità della parte ricorrente a tutela dei suoi diritti e della sua dignità.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati quali ulteriori presupposti per la tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Nel giudizio avverso il silenzio ai sensi dell’art. 117 c.p.a., la fissazione dell’appuntamento necessario alla presentazione di un’istanza amministrativa può integrare l’attivazione del procedimento e il pieno soddisfacimento della pretesa azionata, determinando la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.
  • Quando l’amministrazione provvede nelle more del giudizio sul silenzio e soddisfa integralmente l’interesse sostanziale dedotto, il giudice non deve più accertare l’obbligo di provvedere, ma deve dichiarare la cessazione della materia del contendere.
  • La fissazione delle spese nel giudizio avverso il silenzio può tener conto della durata dell’inerzia anteriore alla proposizione del ricorso, del comportamento collaborativo dell’amministrazione e del carico eccezionale di istanze gravante sull’ufficio; in tale situazione le spese possono essere compensate, ferma la restituzione del contributo unificato eventualmente versato.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaTermini e notificazione del ricorsoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneSopravvenuta carenza di interesse

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