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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34657/2021 del 16/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della CTR Campania che, decidendo su un accertamento induttivo emesso per l'anno d'imposta 2011 in materia di IRPEF, IRAP e IVA, aveva accolto l'appello principale dell'Ufficio e solo parzialmente l'appello incidentale della contribuente. Con il primo motivo ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 19 d.P.R. n. 633/1972, sostenendo che la CTR avesse illegittimamente riconosciuto la detrazione IVA pur in assenza di dichiarazione annuale e in presenza di omissioni formali nella tenuta e registrazione delle fatture e nella comunicazione dei dati IVA, con conseguente mancata prova della liquidazione e del pagamento dell'imposta. Con il secondo motivo ha dedotto la nullità della sentenza per motivazione solo apparente quanto al riconoscimento, in favore della contribuente, di costi deducibili superiori a quelli considerati dall'Ufficio, sostenendo che la CTR avesse liquidato tali costi in modo meramente assertivo o forfettario.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto che la censura mirasse in realtà a contestare una valutazione di fatto compiuta dal giudice di merito, il quale aveva accertato che, nonostante la mancata presentazione della dichiarazione IVA, la contribuente aveva effettivamente assolto l'imposta per operazioni oggettivamente non controverse; ha inoltre richiamato il principio per cui la detrazione IVA non è esclusa dalle sole irregolarità formali se risultano provati i requisiti sostanziali e il diritto è esercitato nei termini di legge. Sul secondo motivo ha escluso la motivazione apparente, osservando che la CTR aveva comunque spiegato, sia pure sinteticamente, le ragioni del riconoscimento di maggiori costi con riferimento ai costi essenziali di produzione, alle materie prime e ai prezzi praticati; inoltre ha rilevato che, in caso di omessa dichiarazione, l'accertamento deve comunque considerare induttivamente anche i costi, non potendosi tassare il profitto lordo anziché quello netto. Nessuna statuizione sulle spese, perché la contribuente è rimasta intimata.

Norme richiamate

  • art. 39, comma 2, d.P.R. n. 600 del 1973

    richiamato come base dell'accertamento induttivo emesso nei confronti della contribuente per l'anno d'imposta 2011

  • art. 19 d.P.R. n. 633 del 1972

    invocato dall'Ufficio come norma violata in tema di detrazione IVA; la Corte ha ritenuto inammissibile la censura perché volta a contestare un accertamento di fatto sulla prova dei presupposti sostanziali della detrazione

  • artt. 18 e 22 della direttiva n. 77/388/CEE

    la Corte ha ribadito che la violazione di meri requisiti formali non esclude il diritto alla detrazione se risultano provati i requisiti sostanziali

  • art. 17 della direttiva n. 77/388/CEE

    indicato come fonte dei requisiti sostanziali che il contribuente deve dimostrare per conservare il diritto alla detrazione IVA

  • art. 8, comma 3, d.P.R. n. 322 del 1998

    richiamato come termine entro cui il diritto alla detrazione deve essere esercitato

  • art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.

    norma processuale evocata per la censura di violazione di legge relativa alla detrazione IVA

  • art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.

    norma processuale evocata per la censura di nullità della sentenza per motivazione apparente

  • art. 54 d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134

    richiamato per delimitare il sindacato di legittimità sulla motivazione al minimo costituzionale

  • art. 12 preleggi

    richiamato come criterio ermeneutico per interpretare la riformulazione dell'art. 360 c.p.c.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    la Corte ha escluso l'applicazione del contributo unificato aggiuntivo perché la parte soccombente è un'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito

  • art. 53 Cost.

    richiamato nel principio secondo cui l'accertamento deve considerare anche i costi per evitare tassazione del profitto lordo anziché netto

Massime di principio

  • In tema di IVA, le irregolarità o omissioni formali nella dichiarazione, nella tenuta e registrazione delle fatture non escludono il diritto alla detrazione se il contribuente dimostra, con fatture o altra documentazione idonea, il rispetto dei presupposti sostanziali dell'imposta e il diritto è esercitato entro il termine previsto dalla legge.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando, sotto la veste formale della violazione di legge o della nullità per motivazione apparente, mira in realtà a ottenere una nuova valutazione dei fatti accertati dal giudice di merito.
  • La motivazione è apparente solo quando manchi in modo assoluto o sia tale da risultare obiettivamente incomprensibile; non basta un'esposizione sintetica o il semplice dissenso sulla sufficienza della motivazione.
  • Nell'accertamento tributario relativo a omessa dichiarazione, l'Ufficio deve comunque ricostruire il reddito tenendo conto anche dei costi, quantomeno in via induttiva, perché non può essere tassato il profitto lordo anziché quello netto.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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