Cassazione Civile, Ordinanza n. 24028/2023 del 07/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti e ha dichiarato cessata la materia del contendere. Ha inoltre compensato integralmente le spese della fase di legittimità. La Corte ha precisato che non vi era luogo a statuizioni sul raddoppio del contributo unificato, perché non è stata resa alcuna pronuncia di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
Esito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello di Milano; dalla pronuncia di Cassazione emerge solo che la controversia era pendente tra le stesse parti e che, prima della decisione, i difensori hanno depositato una richiesta congiunta di cessazione della materia del contendere, dichiarando di aver raggiunto un accordo diretto che definiva integralmente l'intero contenzioso. L'Ufficio Centrale Italiano ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale, cui i ricorrenti hanno resistito con ulteriore controricorso. Non sono ricavabili dal testo i fatti sostanziali originari della lite né i motivi specifici del ricorso, oltre al fatto che la controversia è stata definita transattivamente in corso di giudizio.
Massime di principio
- Quando le parti depositano una richiesta congiunta da cui risulti un accordo transattivo che definisce integralmente il contenzioso, la Corte di cassazione può dichiarare cessata la materia del contendere.
- In presenza di cessazione della materia del contendere, la Corte può compensare le spese di lite, soprattutto se ciò è richiesto congiuntamente dalle parti o se l'accordo rende superflua ogni pronuncia sul merito.
- La cessazione della materia del contendere non equivale a rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione e, perciò, non presuppone l'applicazione automatica delle conseguenze accessorie collegate a tali esiti.
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